Il nuovo registro revisori ai blocchi di partenza

Pubblicati in Gazzetta ufficiale 201 del 29/8/2012 i regolamenti ministeriali n. 144, 145 e 146 relativi alla tenuta del registro, iscrizione e cancellazione dei revisori, gestione del registro del tirocinio e le sue modalità di svolgimento. I regolamenti entreranno in vigore dal prossimo 13 settembre e prevedono alcune novità per i revisori.

Tra le principali, il fatto che anche gli attuali iscritti al registro dei revisori dovranno inviare al Ministero dell’economia e delle finanze una comunicazione con le informazioni necessarie per la gestione e l’iscrizione al nuovo registro dei revisori legali, oltre a tutti gli incarichi di revisione detenuti, anche nei collegi sindacali, e i corrispettivi pattuiti per ciascun incarico. Sanzioni sono previste nel caso di comunicazioni assenti o lacunose ed è prevista l’iscrizione d’ufficio con rischio di apposite sanzioni.

Nello specifico, coloro i quali sono attualmente iscritti al registro dei revisori contabili e all’Albo speciale delle società di revisione hanno diritto alla iscrizione nel nuovo registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze. Dopo la definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni per la comunicazione dei dati, gli attuali revisori entro 90 giorni saranno iscritti nel nuovo registro.

Iscritti su richiesta coloro i quali anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili, purché producano istanza di iscrizione entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento; oltre a loro, sarà iscritto su richiesta anche chi alla data di entrata in vigore del regolamento ha presentato istanza di partecipazione a una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al registro e ha superato l’esame alla data di presentazione dell’istanza.

Infine viene confermata la durata triennale del tirocinio e previste le modalità per iscriversi. Sono iscritti di diritto i tirocinanti che, al momento dell’entrata in vigore del regolamento, sono già iscritti al registro del tirocinio e in regola con la presentazione della relazione annuale. I periodi di tirocinio pari o superiori a 6 mesi sono equiparati a un anno ai fini del computo dei crediti formativi.

Come calcolare l’Imu sugli immobili di imprese non accatastati

di Vera MORETTI

L’Imu, la tassa che sta causando un gran putiferio nelle case di molti italiani, sta per arrivare, con la prima delle tre scadenze rateali previste.
A tale proposito, sono stati aggiornati con il decreto del 5 aprile 2012 del ministero dell’Economia e delle Finanze, i coefficienti per calcolare il valore degli immobili classificabili nel gruppo “D” non censiti al catasto, di proprietà delle imprese.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, si rifà all’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, secondo cui la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito decreto.

Ecco di seguito la tabella dei moltiplicatori valida per il 2012:
per l’anno 2012 = 1,03; per l’anno 2011 = 1,07;
per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18;
per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25;
per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2003 = 1,36;
per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 2001 = 1,45;
per l’anno 2000 = 1,49; per l’anno 1999 = 1,52;
per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58;
per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,68;
per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,76;
per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1991 = 1,81;
per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987 = 2,25;
per l’anno 1986 = 2,42; per l’anno 1985 = 2,59;
per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 1983 = 2,94;
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

La determinazione del valore calcolato sulla base delle scritture contabili non si applica ai fabbricati per i quali è stata richiesta, attraverso Docfa, la procedura automatica di classamento, che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita. Il valore indicato può essere utilizzato ai fini dell’imposta sugli immobili fino a quando non verrà attribuita la rendita definitiva.

La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.