Superbonus 110%: 5 miliardi di crediti bloccati nel cassetto fiscale

La sottosegretaria al MEF, Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, nel corso delle interrogazioni alle Commissioni Finanze del Senato ha reso noto che nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate sono presenti 5 miliardi di crediti. Ecco perché.

Come funziona il cassetto fiscale

I bonus edilizi, tra cui il Superbonus 110%, consentono ora di ottenere i benefici fiscali anche attraverso la cessione del credito. In passato le agevolazioni avevano una ripartizione in diverse quote annuali di cui poteva avvalersi solo il beneficiario. Ad esempio il proprietario dell’immobile ristrutturato poteva portare in detrazione il 50% delle spese e gli importi avevano la forma di detrazione Irpef in 10 rate.

Oggi tutto è cambiato, infatti è possibile avvalersi dello sconto in fattura oppure cedere il credito a intermediari come le banche. Sono però state limitate fortemente le cessioni multiple. Una volta ceduto il credito all’impresa o alla banca, questi soggetti possono usarlo in compensazione con il loro debito fiscale. I crediti in attesa di accettazione da parte del cessionario, quindi nella fase di analisi delle richieste di cessione del credito restano nel cassetto fiscale.

Perché sono aumentati gli importi presenti nel cassetto fiscale dell’AdE?

Con il passare dei mesi emerge un abuso di questi strumenti e in particolare per quanto riguarda il Superbonus 110% definito dagli stessi esponenti di Governo come una delle truffe più eclatanti della storia d’Italia. Di conseguenza in corso il governo ha provveduto a modificare le norme attraverso misure anti-frode e si è provveduto ad aumentare i controlli. Tutto ciò ha generato confusione e blocchi anche da parte degli intermediari che, raggiunto l’ammontare del loro debito fiscale, non accettano più crediti e comunque prestano particolare attenzione nell’accettazione delle richieste di cessione del credito.

Da questo è derivato che nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate è cresciuto l’ammontare dei fondi disponibili.

In base ai dati dichiarati in audizione da Maria Cecilia Guerra al 19 maggio 2022 risultano in accettazione più di 5 miliardi di euro. Di questi 4 miliardi di crediti sono riferibili ad opzioni di prima cessione e sconto in fattura, 1,1 miliardi sono riferibili a cessioni successive. Inoltre 3,6 miliardi corrispondono a crediti per il Superbonus, mentre 1,5 miliardi si riferiscono a bonus edilizi ordinari.

Secondo il senatore Fenu, firmatario dell’interrogazione parlamentare, il numero elevato di opzioni riguarderebbe soprattutto gli sconti in fattura. Di conseguenza sono crediti maturati dalle imprese che si fa fatica a monetizzare attraverso le banche. Ricordiamo ad esempio che Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso da mesi la sua piattaforma di cessione del credito, le banche di piccole dimensioni sono in difficoltà e non accettano tali crediti e le altre sono molto caute per non ritrovarsi crediti che potrebbero diventare carta straccia in seguito ai controlli. Le banche stanno comunque dando la priorità alle cessioni più vecchie.

Usura, dal Mef fondi alle imprese per combatterla

In tempi di crisi, il ricorso all’ usura, purtroppo, è una pericolosa tentazione in cui le imprese spesso cadono. Per questo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato oltre 32 milioni di euro in contributi destinati alla concessione di garanzie sul credito alle imprese e alle famiglie, proprio per prevenire il fenomeno dell’ usura.

Tramite il Fondo per la prevenzione dell’ usura, cui attinge il finanziamento in questione, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia ha erogato negli ultimi 16 anni circa 590 milioni di euro che hanno permesso di garantire oltre 68mila finanziamenti per oltre 1,8 miliardi di euro.

Beneficeranno dei contributi contro l’ usura 33 entità, tra associazioni e fondazioni del Terzo Settore impegnate in attività di assistenza e solidarietà in favore dei soggetti in difficoltà economica, oltre a 144 Confidi. Nello specifico, il 30% dei contributi andrà in favore delle fondazioni e delle associazioni, mentre il restante 70% sarà destinato ai Confidi.

I Confidi garantiranno fino all’80% dei finanziamenti a medio termine (fino a 8 anni) e incrementi di linee di credito a breve termine alle Pmi ad alto rischio finanziario, vale a dire quelle imprese cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento anche se già garantita al 50% dagli stessi Confidi. Con l’obiettivo di non farle diventare prede dell’ usura.

Fabbisogno raddoppiato: “Colpa anche dell’abolizione Imu”

Nel mese di agosto si è realizzato un fabbisogno del settore statale pari a circa 9.200 milioni, in netto aumento rispetto al fabbisogno di 5.986 milioni dello stesso mese dell’anno precedente. In una nota diffusa ieri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze sottolinea: “Il peggioramento riflette sia la diversa platea dei contribuenti interessati allo slittamento delle scadenze fiscali, sia un’accelerazione della dinamica dei prelievi delle amministrazione pubbliche, anche in relazione al pagamento dei debiti pregressi”.

Nei primi otto mesi di quest’anno il fabbisogno cumulato supera addirittura quota 60 miliardi di euro, raddoppiato rispetto ai valori dell’anno scorso nello stesso periodo. Sempre secondo il Mef il mancato gettito dell’incasso Imu per circa 2,4 miliardi e i “maggiori tiraggi per circa 4000 milioni da parte degli enti esterni al settore statale, destinati per la gran parte al pagamento dei debiti pregressi” sono tra le cause del peggioramento del fabbisogno ad agosto.

I consulenti del lavoro soddisfatti della proroga del 770

La decisione presa in comune accordo da Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate di prorogare al 20 settembre la presentazione del modello 770 è stata accolta con soddisfazione da Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Erano stati proprio i consulenti del lavoro, unitamente alle altre categorie di professionisti, a farne richiesta, per dare il tempo necessario ai sostituti d’imposta.

Per questo, Calderone ha commentato positivamente l’intervento: “Un plauso all’Agenzia delle entrate e al Mef per avere raccolto tempestivamente le sollecitazioni dei consulenti del lavoro e degli altri professionisti. In effetti, la situazione di ingolfamento a fine mese di scadenze tributarie che ricadono sugli studi suggeriva una soluzione di buon senso. Rinvio che, peraltro, è giunto anche in un momento opportuno, evitando ai professionisti e alle loro strutture un impegno straordinario in un momento molto particolare nella gestione degli adempimenti“.

Vera MORETTI

Modello 770 rimandato a settembre

E’ stata prorogata la presentazione dei modelli 770 Ordinario e Semplificato, il cui termine era stato fissato per il 31 luglio prossimo.

Per decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato emanato un DPCM firmato anche dal presidente del Consiglio, che fa slittare la data di presentazione al 20 settembre 2013.
Ciò significa che i sostituti d’imposta avranno quasi due mesi di tempo per la compilazione dei documenti e per l’invio di essi all’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento tiene dunque conto delle esigenze dei professionisti, che avevano manifestato le loro perplessità circa la data stabilita in precedenza.

Vera MORETTI

A marzo aumentato il fabbisogno statale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso note le stime provvisorie che riguardano il fabbisogno del settore statale: nel mese di marzo è infatti salito a 21,40 miliardi, rispetto ai 17,86 miliardi di marzo 2012.

Questo incremento è dovuto a maggiori rimborsi in conto fiscale, ma anche a maggiori erogazioni alle Ferrovie spa ed a più elevati pagamenti di interessi sul debito, per effetto di una diversa modulazione delle scadenze.
Un altro fattore che ha contribuito all’aumento del fabbisogno mensile riguarda la sottoscrizione dell’aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti per la quota azionaria pari al 16,17 per cento, con relativo versamento in un’unica tranche di circa 1,6 miliardi.

Al netto di tali fattori peggiorativi dovuti ad anticipi di pagamenti, già considerati nelle stime annue, pari a circa 6 mld, il fabbisogno del mese sarebbe risultato pari a circa 15,5 mld.

Vera MORETTI

L’esenzione Imu per gli enti non commerciali

Il pagamento dell’Imu relativamente ad enti non commerciali era stato discusso varie volte, ma sempre lasciando qualche dubbio circa i margini di applicazione.

Se, stando alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, l’esenzione per gli enti non commerciali si applica a condizione che l’immobile sia posseduto e utilizzato per attività meritevoli direttamente dallo stesso ente non commerciale, il Mef ha stravolto questo orientamento concludendo che l’esenzione Imu si applica nel caso di immobili concessi in comodato a titolo gratuito ad altri enti dello stesso tipo.

Secondo il Mef, infatti, l’elemento decisivo per l’applicazione o meno dell’Imu è la presenza di un reddito determinato dall’immobile, che nel caso del comodato a titolo gratuito non sussiste.
Ciò che conta, per il Ministero, è la gratuità della concessione, e quindi la non formazione di reddito in capo all’ente.

Questo è un caso, inoltre, che non ha nulla a che vedere neppure con gli immobili dati in locazione: se, infatti, quest’ultima prevede la determinazione di un reddito ed esclude l’applicabilità dell’esenzione, nel caso del comodato gratuito non si genera alcun reddito in capo all’ente, e pertanto l’esenzione si applica.

Ovviamente l’ente utilizzatore non deve pagare l’Imu perché non è soggetto passivo, ma deve fornire all’ente non commerciale che gli ha concesso l’immobile, tutti gli elementi necessari per consentirgli l’esatto adempimento degli obblighi tributari sia di carattere formale che sostanziale.

L’esenzione rappresenta il giusto riconoscimento del valore sociale apportato dagli enti no profit attivi in settori particolarmente delicati della vita dei cittadini.
È proprio il carattere non lucrativo l’elemento che giustifica l’esenzione, e che tra l’altro, esprimendosi in termini di umanizzazione, costituisce un ritorno nelle tasche dei cittadini.

E’ pertanto la natura del contratto di comodato e la sua non onerosità a consentire al ministero di giustificare l’esenzione Imu. Restano ovviamente soggetti a tassazione gli immobili locati in quanto l’affitto rappresenta un reddito e una fonte di ricchezza che è oggettivamente incompatibile con gli obiettivi che le norme sull’esenzione dall’Imu tutelano.

Vera MORETTI

Dichiarazione Imu prorogata al 4 febbraio

A grande richiesta, la data del 30 novembre, come data ultima per presentare la dichiarazione Imu, è stata prorogata: ora c’è tempo fino al 4 febbraio per mettersi in regola con la tassa.
La decisione, comunicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata dettata soprattutto dalle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

La norma, infatti, ora prevede che la dichiarazione debba essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.

Questo rinvio si riferisce agli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012, ma i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta.

Questa proroga, comunque, non ha nulla a che vedere con il saldo Imu, la cui scadenza è fissata per il 17 dicembre.

Vera MORETTI

Presentato il modello di dichiarazione Imu

Dopo le molteplici richieste da parte dei Caf e dei contribuenti, è stato finalmente firmato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni.

Dopo la compilazione, il modello può essere consegnato al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, oppure a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente, o in via telematica con posta certificata.

I termini di presentazione prevedono che i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2012.
Se l’obbligo, ad esempio, risale al 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013.

Vera MORETTI

Nuove regole per l’Iva per cassa

Un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 11 ottobre 2012 dovrebbe chiarire le conseguenze dell’estensione del regime dell’Iva per cassa, stabilita con il Decreto Sviluppo.

Ciò che è stato stabilito in quell’ambito, infatti, è che rientrano nell’opzione della liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa tutti i soggetti che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Considerando che, prima di questo decreto, si trattava di una possibilità riservata a chi realizzava un massimo di 200.000 euro di fatturato, il cambiamento è notevole.

Prima di tutto, viene specificato che l’opzione vale per le operazioni effettuate dall’1 dicembre 2012 ed è accessibile per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Per il cedente o prestatore che esercita l’opzione per l’Iva per cassa, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Questo accade per non far anticipare il versamento dell’IVA al cedente di beni o prestatore di servizi nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta.
La decorrenza è di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso di tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Nello stesso modo, anche l’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte del soggetto optante diventa detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il diritto alla detrazione dell’Iva in capo al cessionario/committente sorge invece, in ogni caso, al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, sempre che non abbia esercitato anch’egli l’opzione per l’Iva per cassa.

Non possono beneficiare di questa opzione le operazioni attive effettuate in regimi speciali Iva.

In caso di più attività con applicazione separata dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, da soggetti che, previa separazione dell’attività, applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario.

Vengono escluse dall’Iva per cassa le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori e di soggetti che assolvono l’Iva mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, oltre che, ovviamente, le operazioni per le quali l’Iva per cassa si applica come “regime naturale”.

Le operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione sono le seguenti:

  • acquisti di beni o servizi per i quali si applica l’Iva con il metodo del reverse charge;
  • acquisti intracomunitari di beni;
  • importazioni di beni;
  • estrazioni di beni da depositi Iva.

In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per il 2012 è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Vera MORETTI