Sgravio contributivo 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n.58

Differenze rispetto alle previsioni per il 2008

La Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’ 11 marzo 2010 ha pubblicato il Decreto dal Ministero del Lavoro del 17 dicembre 2009 con il quale si rende operativo per l’anno 2009 lo sgravio contributivo.

Si tratta della quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello.

A tal proposito, è bene sottolineare le differenze di quanto previsto per l’anno 2008:

– il tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio è passato dal 3% al 2,25%
– non è necessario ricorrere al cosiddetto “click day”

Modalità per le agevolazioni

I datori di lavoro sono tenuti a presentare la apposita domanda in via telematica all’INPS (i termini sono quelli che lo stesso Istituto renderà noti con apposita comunicazione) e, per la prima volta, sono loro a richiedere lo sgravio contributivo anche per i contratti che non sono già stati depositati presso la DPL, purché il deposito avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Paola Perfetti

Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono legge

I benefici fiscali e il ruolo dell’INPS per le nuove attività

Il beneficio all’ autoimprenditorialità è divenuto una legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2010.

Dopo il Decreto n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva fornito indicazioni in merito alla corresponsione dell’incentivo previsto, ecco le informazioni sui benefici fiscali per chi desidera mettersi in proprio.

Beneficiari

Gli incentivi all’autoimprenditorialità sono rivolti a quei lavoratori ai quali erano stati precedentemente destinati ammortizzatori sociali in deroga o sospesi negli anni 2009 e 2010, insieme a coloro che intendono avviare un’attività di lavoro autonomo, un’attività autoimprenditoriale, una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

L’incentivo previsto dall’articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno del reddito (ammortizzatore sociale in deroga o indennità di disoccupazione) per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

Ruolo dell’INPS

Per avvalersi di questo beneficio, i lavoratori devono presentare domanda all’INPS in cui specificare l’attività da intraprendere.

A questo punto l’INPS è chiamato ad accertare il diritto del beneficiario a usufruire dell’ammortizzatore sociale in deroga o all’indennità di disoccupazione; verifica l’idoneità della documentazione presentata; e in seguito quantifica il beneficio spettante.

L’INPS eroga allora il 25% dell’incentivo e interrompe l’erogazione al reddito dello stesso lavoratore; il rimanente 75% del beneficio viene somministrato dallo stesso Ente dopo che il lavoratore avrà presentato la documentazione completa di ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo, dell’attività autoimprenditoriale, o di una microimpresa, o per associarsi in cooperativa.

Paola Perfetti