Le “pillole fiscali” della settimana [03 – 07 Maggio 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (03 – 07 Maggio 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Il bonus per la realizzazione di campionari da parte delle imprese del settore tessile e della moda non potrà essere utilizzato in via automatica, ma esclusivamente entro l’importo massimo che verrà comunicato dall’Agenzia delle Entrate. Le imprese che intendono avvalersi della tassazione dovranno presentare telematicamente alle Entrate apposita comunicazione dal 1 dicembre 2010 al 20 gennaio 2011, mediante il software “AGEVOLAZIONERTC”. Con la circolare n. 22/E del 29 aprile 2010 è stato chiarito che l’agevolazione rientra nell’ambito applicativo della disciplina comunitaria del “de minimis”, ossia aiuti massimali pari a 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a 5.000,00 euro, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
  • I contribuenti che hanno sostenuto delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica nel 2009, ma proseguono nel 2010, avrebbero dovuto inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 31 marzo del 2009. Con la circolare n. 21/E del 2010 è stato chiarito che la mancata osservanza del termine per l’invio non comporta la decadenza della detrazione del 55%, ma solo l’irrogazione della sanzione fissa (da euro 258 a euro 2.065). Inoltre, le Entrate hanno precisato che il contribuente può regolarizzare la violazione (omissione, tardività o infedeltà) del modello in aggiunta al pagamento di una sanzione di 25 euro.
  • Molte società, a seguito della scarsa redditività operativa generata dalla crisi economica e della conseguente indeducibilità degli interessi passivi, rischiano di trovarsi a debito di Ires, pur avendo chiuso il rendiconto in perdita. Infatti, nel modello Unico 2010 la soglia di deduzione degli interessi passivi è pari al 30% del c.d. risultato operativo lordo (ROL), a cui si aggiunge, per quest’anno un ammontare di 5.000 euro, anche in presenza di un ROL negativo. L’eccedenza è riportabile ai successivi esercizi ed origina però un aggravio finanziario, che potrebbe generare seri problemi alle imprese.
  • lavoratori occasionali con un reddito annuo superiore a € 5.000,00  hanno l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps, applicando le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale obbligo contributivo è dovuto esclusivamente sulla quota di reddito eccedente il limite di € 5.000,00 e l’iscrizione all’Inps avviene nel momento in cui si supera tale limite.

Le “pillole fiscali” della settimana [22 – 26 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (22 – 26 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello trimestrale di rimborso Iva TR. Le istruzioni per la compilazione del modello tengono conto delle novità introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legge numero 78 del 2009 (le nuove disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva) e raccomandano l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale solo dopo aver presentato l’istanza di rimborso da cui esso emerge. Nel nuovo modello non è stato introdotto alcun rigo per il visto di conformità, nell’ipotesi in cui il credito trimestrale da compensare sia di importo superiore ad Euro 15mila, in quanto l’attestazione non è richiesta.
  • I ricavi, gli incrementi di rimanenze ed i proventi ordinari, indicati nel bilancio 2009, vengono utilizzati per effettuare il test di operatività previsto per l’applicazione della disciplina delle società di comodo; tale disciplina viene applicata nel caso in cui l’importo totale dei componenti positivi è inferiore a quello dei “ricavi presunti”, calcolati mediante l’utilizzo di prestabiliti coefficienti a determinati asset. Per effettuare il test di operatività, non devono essere presi in considerazione i proventi straordinari, ma solamente quelli derivanti dalla gestione caratteristica.
  • Secondo una sperimentazione fatta su 94mila casi sembrerebbe che il ricorso alla comunicazione unica per il progetto “Impresa in un giorno” funzioni davvero. Infatti pare che i tempi d’attesa per in nuovi imprenditori si ridurrebbe di circa il 38 – 45%. Ruolo fondamentale del progetto è giocato dalle Camere di Commercio che dal 1° aprile diventeranno l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva (Agenzia delle Entrate) e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
  • Il 25 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo [ENPALS] relativa al mese precedente.
  • Nella determinazione dell’agevolazione Tremonti ter, sono detassabili i nuovi macchinari e le nuove attrezzature incluse nella divisione numero 28 della Tabella Ateco 2007, acquisti in qualsiasi maniera, escluso il leasing operativo; per quanto attiene alla competenza, l’agevolazione matura nel periodo di consegna o spedizione del bene. Una volta controllato il soddisfacimento dei requisiti per poter beneficiare della Tremonti ter, occorre compilare il quadro RS del modello Unico 2010. La detassazione degli investimenti si traduce in una variazione fiscale in diminuzione e quindi sul bilancio verrà evidenziata una minore imposta Ires netta.

d.S.

Modello Unico 2010: sconti su Irpef, arredi e ristrutturazioni


Chi e come compilare la Colonna 3 rigo RN33

Da quest’anno il Modello Unico 2010 presenta una nuova colonna, la 3 del rigo RN33.

A compilarla saranno due tipologie di beneficiari:

1- i soci di imprese di persone e associazioni professionali che intendono cedere il proprio credito che eccede il debito Irpef alla società o associazione.

2- sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato effettuati nel 2009.

3- ci sono agevolazioni anche per i contribuenti interessati dal sisma di Abruzzo del 6 aprile 2009.

1. Compilazione dal socio di persone e associazioni professionali

Nella colonna 3 rigo RN33 bisogna indicare l’importo delle ritenute fiscali che sono state attribuite dalla società e altre associazioni (articolo 5 del Tuir) che eccedono il debito Irpef del contribuente, qualora il medesimo intenda cederle alla società stessa.

Si tratta di una soluzione attesa dagli studi associati, che ora ottengono il recupero immediato da parte della società stessa dei crediti in alternativa al socio.

Fino alla fine di dicembre 2009, le associazioni professionali che percepivano un compenso subivano la ritenuta d’acconto Irpef, ma il credito poteva essere speso solo dai soci in sede di dichiarazione: in questo modo, le ritenute fiscali andavano a superare i debiti dei soci così che i conseguenti crediti fiscali e i loro rimborsi esigevano tempi molto lunghi.

Attraverso la circolare n.56/e, l’Agenzia delle Entrate ha conferito ai soci la possibilità di cedere i propri crediti Irpef e consentire l’utilizzo del loro credito all’associazione, che lo potrà così compensare (Dlgs n.241/97) facendolo emergere attraverso un atto di una data certa, una dichiarazione fiscale, ed essere maturato per effetto della partecipazione.

E’ chiaro che l’importo totale da cedere è da inserire nella colonna 3, rigo RN33; l’importo totale delle ritenute indicate nel prospetto di ripartizione del reddito della società, andrà indicato nel rigo RN33 colonna 4.

Non potrà essere ceduto il credito quando emerge un debito Irpef nel rigo RN42 (ovvero, occorrerà ridurre il credito ceduto alla società in misura corrispondente al debito Irpef del socio).

2. Detrazione delle spese sostenute dai contribuenti per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Si vanno ad escludere i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni per le cui queste spese possono essere fruite le agevolazioni previste (da indicare nella colonna 1 del rigo N33).

Limitazioni:

– massimo di spese di 10mila euro per ogni unità immobiliare e la detrazione può essere recuperata in quote costanti per cinque anni.

– circoscrizione ai beni destinati esclusivamente all’immobile ristrutturato: per usufruire della detrazione del 36% deve essere presentata l’apposita comunicazione al Centro Operativo di Pescara oppure è necesssario che siano stati effettuati tutti gli altri adempimenti previsti per la fruizione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

– i lavori di ristrutturazione debbono essere stati sostenuti a partire dal 1° luglio 2008 e non debbono riguardare parti comuni degli edifici, o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o che riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

3. Contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo

Per usufruire della riduzione del reddito del 30% nel caso di immobili locali o dati in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma e le cui abitazioni principali siano state dichiarate inagibili, occorre indicare il codice 14 e/o 15 fra i casi particolari presenti in colonna 6 dei righi da RB1 a RB 8.

Si prevede un’apposita sezione (IV) presente nel quadro CR-Crediti di imposta: qui si vanno a indicare i dati relativi al credito di imposta spettante le spese sostenute su immobili colpiti dal sisma.

Per tutte le ulteriori delucidazioni e spiegazioni si rimanda a:
Fonte

Paola Perfetti