Sanzioni tributarie, secondo la Corte Costituzionale devono essere proporzionate

La Corte Costituzionale con la sentenza 46 del 17 marzo 2023 ha sancito un importante principio di diritto, cioè le sanzioni tributarie devono essere proporzionate soprattutto nel caso in cui emerga la volontà del contribuente di non evadere le imposte.

Omessa presentazione dichiarazione del consolidato e presentazione della dichiarazione del singolo conctribuente: il caso

A sollevare la questione di legittimità costituzionale è la Commissione tributaria provinciale di Bari (Ctp Bari) e ha ad oggetto l’articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 471 del 1997 che statuisce : “nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250”.

Nel caso in oggetto il contribuente aveva omesso la presentazione della redditi relativa al regime fiscale del consolidato (regime che si applica per il calcolo dell’Ires di gruppo), ma aveva presentato nei termini la propria dichiarazione dei redditi e aveva versato, sebbene in ritardo, le imposte da lui dovute. Sebbene le imposte erano state versate in ritardo, con sanzioni ridotte grazie al ravvedimento operoso, il pagamento comunque era avvenuto prima dell’accertamento fiscale, comportamento che denota la mancanza di volontà di evadere il fisco.

Nonostante questo, l’Agenzia delle Entrate aveva inviato l’avviso di accertamento per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per un ammontare di 17.637,60 e 1.256.652,00 euro corrispondenti al 120% delle imposte da versare.

Corte Costituzionale: le sanzioni tributarie devono essere proporzionate

La Commissione tributaria ha ritenuto che l’applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997 costituisca violazione dell’articolo 3 della Costituzione per violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza e ragionevolezza laddove non preveda l’esenzione dall’applicazione delle sanzioni dal 120% al 240% per i contribuenti che abbiano volontariamente, e prima dell’avviso di accertamento, adempiuto al versamento delle imposte. La Corte Costituzionale sposa la teoria della Commissione Tributaria Provinciale e stabilisce che le sanzioni possono essere applicate ma solo sulla quota non ancora versata e non sull’intero importo.

La Corte sottolinea che deve trovare applicazione l’articolo 6 del decreto 472 del 1997 che statuisce: Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo a cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta al minimo

Modello 730/2022 non inviato: cosa succede? Posso rimediare?

I termini per la presentazione del modello 730/2022 con i redditi del 2021 è scaduto il 30 settembre 2022, ma per chi avesse dimenticato questa scadenza è possibile recuperare? Naturalmente sì, ma utilizzando un modello diverso rispetto al 730, in questo caso si può utilizzare il modello Redditi PF, persone fisiche.

Differenza tra omessa presentazione della dichiarazione con modello 730/2022 ed errori nella compilazione

Si è visto in precedenza che coloro che hanno commesso degli errori nella presentazione del modello 730/2022, oppure hanno dimenticato di dichiarare alcuni redditi possono rimediare con l’uso del modello 730 integrativo, il presupposto per poter seguire questo percorso è che il modello 730 sia però stato presentato. Nel caso di omessa dichiarazione è invece possibile rimediare con un’altra strada e cioè con il modello redditi PF che deve essere però presentato entro il 30 novembre 2022. Si tratta del modello generalmente utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva, ma nulla vieta che possa essere utilizzato anche dai lavoratori dipendenti e dai pensionati che invece generalmente inviano il modello 730/2022.

Chi usa il modello redditi PF?

Il modello Redditi PF inoltre viene generalmente utilizzato da color che nel corso dell’anno:

  • hanno cambiato datore di lavoro e quindi hanno due o più CU;
  • lavoratori dipendenti che hanno ricevuto direttamente dall’Inps o da altri enti di previdenza prestazioni a titolo di integrazione salariale o altre indennità nel caso in cui erroneamente non siano state effettuate le ritenute;
  • dipendenti a cui il sostituto di imposta ha effettuato detrazioni o deduzioni non spettanti in tutto o in parte;
  • lavoratori dipendenti che hanno percepito redditi da datori di lavoro non tenuti ad effettuare le ritenuta d’acconto ( ad esempio società residenti all’estero);
  • contribuenti che hanno maturato redditi sui quali l’imposta viene applicata separatamente;
  • contribuenti a cui sono state erroneamente calcolate o non calcolate le addizionali comunali e regionali (l’obbligo sussiste nel caso in cui l’imposta dovuta superi l’importo di 10,33 euro);
  • coloro che hanno maturato plusvalenze e redditi da capitale da indicare nei quadri RT ed RM;
  • docenti che hanno conseguito redditi anche da lezioni private.

Oltre questi casi, come sottolineato, la presentazione del modello redditi PF 2022 può essere effettuata da chi ha dimenticato di presentare nei termini il modello 730/2022.

Quali sono gli svantaggi del modello Reddidi PF?

Occorre sottolineare che purtroppo nel caso in cui il contribuente abbia maturato dei crediti nei confronti del Fisco, rispetto al modello 730, ci vuole più tempo per recuperare le somme nel caso in cui si usi il modello redditi PF. Può purtroppo volerci anche più di un anno. I crediti maturati si possono però utilizzare in compensazione con altri debiti fiscali.

La compilazione del modello è più complessa rispetto al 730/2022, il consiglio è di rivolgersi a professionisti.

Nel caso in cui risultino somme a debito devono essere versate con il modello F24.

Reato penale di evasione fiscale: quando si verifica?

Il reato penale di evasione fiscale è una particolare fattispecie che si verifica quando vi sono situazioni di particolare gravità che portano un grave danno all’erario. Naturalmente questa valutazione sulla gravità viene fatta a priori attraverso l’indicazione di soglie. In seguito una guida sul reato penale di evasione fiscale.

L’evasione fiscale: quando diventa reato penale

Il contrasto all’evasione fiscale è sempre stato uno degli obiettivi del Paese, ma di fatto non è semplice rincorrere i contribuenti e neanche i provvedimenti come il Saldo E Stralcio sono riusciti a migliorare la situazione. Naturalmente questo fenomeno può avere diverse portate, infatti spesso si tratta di piccole somme che l’erario tenta di recuperare in diversi modi, ma di fatto si tratta di eventi che per la loro tenuità non sono considerati reati. Quando, invece, il debito con l’erario, a causa di condotte volte ad occultare parte dell’imponibile, ha una rilevanza elevata, si è di fronte a un vero e proprio reato penale che come tale prevede anche la possibilità di applicare la sanzione detentiva.

Le soglie che tracciano la linea di demarcazione tra l’illecito amministrativo e il reato penale sono diverse, le stesse sono indicate nel decreto legislativo 74 del 2000Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto” come modificato dalla legge di Bilancio 2020.

La prima cosa da dire è che esistono due tipologie di evasione:

  • quella di chi non effettua le dichiarazioni, oppure effettua dichiarazioni mendaci occultando parte dell’attivo oppure dichiarando spese superiori a quelle realmente sostenute con l’obiettivo di ridurre la base imponibile. In questo caso l’evasione diventa reato al raggiungimento delle soglie previste dalla legge;
  • quella di chi esegue le corrette dichiarazioni, ma poi non versa le somme dovute o le versa solo in parte. In questo caso siamo di fronte a reato solo in caso di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute e al superamento delle soglie, mentre se il mancato versamento riguarda IRES, IRAP e IRPEF  il fatto non ha rilevanza penale.

Reato penale di evasione fiscale: quando si può contestare

Gli illeciti penali che possono essere contestati sono diversi:

Dichiarazione infedele

La dichiarazione infedele è contemplata nell’articolo 4 del decreto legislativo 74 del 2000 e prevede che commette il reato chiunque nelle dichiarazioni indica elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale . La soglia per la configurazione del reato penale è un’evasione reale superiore a 50.000 euro, quando l’ammontare complessivo dell’attivo occultato è superiore al 10% rispetto a quanto effettivamente dichiarato o è superiore a 3 milioni di euro ( in passato la soglia era di 2 milioni di euro). Affinché si configuri il reato queste due condizioni devono essere entrambe presenti e la pena prevista è la detenzione da 2 a 4 anni e 6 mesi.

Dichiarazione fraudolenta

E’ prevista dall’articolo 2 del decreto 74/2000 e consiste nella falsificazione dei documenti attraverso la dichiarazione di spese non effettivamente sostenute o l’occultamento di parte dell’attivo alterando le scritture contabili. Naturalmente in tali operazioni vi deve essere un intento fraudolento e si tratta di una fattispecie di gravità superiore rispetto alla precedente.

In questo caso le soglie stabilite affinché si possa parlare di reato penale sono diverse, in particolare si ha reato penale se l’imposta evasa superi la soglia di 30.000 euro, oppure nel caso in cui il discostamento tra quanto dichiarato e l’attivo superi il 5%, quando le voci sottratte sono superiori a 1,5 milioni di euro; quando i crediti e le ritenute fittizie superano il 5% dell’attivo o superino i 30.000 euro. Per questa tipologia di reato è prevista la pena della reclusione da 4 a 8 anni. Ridotta da 1 anno a sei anni nel caso in cui l’ammontare dell’evasione sia inferiore a 100.000 euro.

Omessa dichiarazione

L’omessa dichiarazione è contemplata nell’articolo 5 del decreto si ha quando il contribuente entro i termini di scadenza previsti non ottemperi all’obbligo di effettuare la dichiarazione; è prevista una tolleranza di 90 giorni dal termine della scadenza. In questo caso la soglia del reato penale è di 50.000 euro di evasione e la sanzione è la reclusione da un minimo di 2 anni a un massimo di 5 anni.

Omesso versamento dell’IVA o delle ritenute

In questo caso la soglia oltre la quale si configura il reato penale è di 150.000 euro per ciascun periodo di imposta e la reclusione è da 6 mesi a 2 anni.

Emissione di false fatture

Il reato consiste nell’emettere fatture false al fine di ridurre la base imponibile e di conseguenza anche gli importi dovuti all’erario. In questo caso il reato è considerato di grave entità proprio per questo non sono previste soglie, basta anche una sola fattura relativa ad operazioni non compiute effettivamente per far scattare l’illecito penale. La sanzione prevista è la reclusione da 4 anni a 8 anni (art 8 d.lgs 74/2000).

Occultamento e distruzione di documenti

Anche nel caso di occultamento e distruzione di documenti che il contribuente ha l’obbligo di conservare  al fine di consentire la ricostruzione del volume di affari o del reddito, non si applica alcuna soglia. Di conseguenza basta la distruzione anche di uno dei libri contabili per avere la configurazione del reato penale punibile con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Reato penale di evasione fiscale: note finali

Tra le note finali occorre ricordare che i reati penali sono di tipo personale, quindi la pena deve essere inflitta alla persona fisica, ciò implica che nel caso di società o altri enti collettivi la sanzione viene applicata alla persona fisica che ha la rappresentanza legale dell’ente stesso o alla persona a cui è imputabile il reato.

Fin qui abbiamo visto in generale quando l’evasione fiscale si tramuta in un reato penale. Ora vedremo che vi sono comunque delle esimenti. Anche in questo caso infatti è esclusa la punibilità del fatto in alcuni casi. In particolare la Corte di Cassazione ha escluso la reclusione nel caso in cui il discostamento dalle soglie viste sia di lieve entità. Naturalmente nei confronti del fisco è necessario comunque sanare la propria posizione.

Non solo, vi sono dei fatti che portano alla non punibilità del fatto, si tratta in linea generale di fatti che fanno propondere per l’assenza di intento fraudolento da parte del contribuente. In particolare non è punibile il reato di evasione fiscale quando il mancato pagamento è addebitabile a terzi che secondo l’ordinaria diligenza potevano essere ritenuti affidabili da parte del contribuente. Il reato non è punibile quando dovuto a forza maggiore; obiettiva incertezza riguardo alle disposizione inerenti un determinato tributo; ignoranza della legge tributaria non addebitabile al contribuente.

L’articolo 6 del decreto 74 stabilisce anche che non è punibile il tentativo di reato.

Infine, anche l’evasione fiscale, come altri reati penali, è sottoposto a prescrizione. I termini della stessa dipendono dal singolo reato.