In dicembre le scadenze per il saldo di Imu e Tasi

prossimo 18 dicembre, come ricordato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, scadrà il termine per il pagamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per il 2017, prolungato di due giorni perché il termine inizialmente stabilito del 16 dicembre cade di sabato.

Si tratta del versamento che va fatto a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere comunali pubblicate, alla data del 28 ottobre 2017, nell’apposita sezione del sito del Dipartimento.

Per essere sicuri di determinare correttamente le aliquote, occorre consultare le indicazioni messe a disposizione dal Dipartimento.

Le indicazioni sottolineano come il pagamento vada fatto sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:

  • la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
  • la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
  • l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

 

Il saldo va effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016:

  • nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017;
  • nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’IMU e della TASI pubblicata per l’anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017.

Vera MORETTI

Saldo Imu: gli errori ricorrenti

Il saldo Imu sta causando molti disagi a coloro che devono effettuarlo, in primo luogo nel calcolo dell’importo esatto da pagare, ma anche per quanto riguarda la compilazione dei moduli.
Ma, quando ci si accorge di aver commesso un errore, come si può correggere?

Innanzitutto, per evitare di commettere errori, occorre ricordarsi che, se i criteri sono analoghi a quelli dell’acconto, in sede di saldo è necessario effettuare anche il conguaglio.
Partendo dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente della propria tipologia di immobile, si applicheranno per ciascuno nuove aliquote comunali ed eventuali nuove agevolazioni.

Altro passaggio indispensabile è collegarsi sul sito dei Comuni di appartenenza, dove si trova la delibera con le aliquote o una scheda informativa con tutti i dettagli.
I Comuni che non hanno adottato le delibere Imu entro fine ottobre 2012 applicano le aliquote ordinarie di giugno (0,4% per l’abitazione principale – 0,76% per altri immobili – 0,2% per fabbricati agrari strumentali).

Per la prima casa il gettito va tutto al Comune, qualunque sia l’aliquota deliberata, quindi il problema non si pone.
Per le altre abitazioni bisogna effettuare due calcoli diversi nel caso in cui il Comune abbia deliberato un’aliquota differente rispetto a quella ordinaria (o,76%) utilizzata a giugno per l’acconto.

Per calcolare, dunque, quando bisogna dare allo Stato, occorre ricopiare quanto già dato a giugno (0,19% dell’imponibile) perché la quota a saldo è identica, ossia un altro 0,19% (in totale 0,38% annuo dovuto, ossia la metà dello 0,76% stabilito).
Per calcolare quanto dare al Comune dobbiamo ricalcolare l’imponibile annuo applicando la nuova aliquota (es.: 1,06%) e poi da questa cifra complessiva sottrarre la quota per lo Stato a saldo e l’acconto per il Comune versato a giugno.

Calcolate le due nuove quote Erario e Comune, queste vanno indicate nei corretti campi del modello F24 o del bollettino postale.

Per effettuare il versamento, si possono utilizzare l’F24 cartaceo, le opzioni digitali, i servizi online di Poste Italiane, e in più c’è la possibilità di pagare con il bollettino postale dal primo dicembre in tutti gli uffici postali.
Anche nel caso dei bollettini postali, si può utilizzare l’opzione digitale, messa a disposizione da Poste Italiane.

Si può utilizzare un singolo bollettino solo se gli immobili si trovano tutti nello stesso Comune, altrimenti va utilizzato un bollettino diverso a seconda del Comune.
La compilazione del bollettino richiede pari attenzione alla tipologia di immobile e alla separazione fra le quote all’Erario e al Comune. Sia per l’F24 sia per il bollettino bisogna utilizzare i codici tributo: del comune di appartenenza, del fabbricato, del campo retazione (per il saldo è 0101).

Se un contribuente commette errori e vuole quindi porre dei quesiti sulla corretta procedura, la sede a cui rivolgersi è il Comune, non lo Stato.
Si tratta di una precisazione fornita a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dal Salva Italia: “Ove l’istanza di interpello concerna l’applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza a decidere in ordine a tale tipologia di istanze è attribuita esclusivamente all’ente impositore, in quanto titolare della potestà di imposizione, nella quale è compreso l’esercizio dei poteri di accertamento del tributo“.

Vera MORETTI

Come compilare il bollettino postale per il pagamento dell’Imu

Contrariamente a quanto accaduto per l’acconto di giugno, questa volta, in occasione del saldo, l’Imu può essere pagata anche con bollettino postale.

Questa possibilità sarà effettiva dall’1 dicembre, quando si potranno ritirare i bollettini presso gli uffici postali, fino alla scadenza, prevista per il 17 dello stesso mese.
Ovviamente, è possibile effettuare il pagamento anche per via telematica tramite l’apposito servizio di Poste Italiane.
In questo caso, il contribuente, a pagamento avvenuto, riceve la conferma dell’operazione e, contemporaneamente, anche l’immagine virtuale del bollettino conforme al modello approvato per il versamento Imu, o una comunicazione in formato testo contenente i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione, che attestino dunque il pagamento.

L’importo, che potrebbe essere indicato dal Comune mediante la creazione di bollettini prestampati, previo accordo con Poste italiane, per ora è previsto che sia lo stesso contribuente a calcolarlo e a scriverlo a mano.
Ciò che, invece, non deve essere specificato, perché già presente, è la dicitura “pagamento Imu” nello spazio di intestazione del conto corrente postale. Il numero di conto corrente riportato sul bollettino è: 1008857615, valido per tutti i Comuni d’Italia.

Il contribuente provvede poi a compilare i campi che riguardano le proprie generalità (nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, comune di nascita) e le parti relative agli immobili, a seconda che si tratti di prima casa, fabbricati rurali, o altre tipologie.

Anche in caso di utilizzo di bollettino postale, occorre effettuare un versamento diverso per ogni Comune di ubicazione degli immobili, mentre il pagamento può essere onnicomprensivo se le abitazioni si trovano tutte nello stesso Comune.
Gli importi di ogni singolo rigo vanno arrotondati all’euro per difetto o per eccesso, a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 0,5).

E’ importante ricordare che l’importo Imu per l’abitazione principale deve essere scritto al netto della detrazione, che però va riportata nello spazio apposito ma questa volta senza arrotondamento, quindi con i decimali esatti.
Nello spazio relativo al codice catastale, va indicato il codice del Comune in cui si trova o si trovano gli immobili: i quattro caratteri già utilizzati per l’acconto di giugno.

Visto che a dicembre si paga il saldo, barrare la relativa casella “saldo“: nel caso in cui si paghino saldo e acconto in un’unica soluzione, bisogna barrare anche la casella “acc”.Nel caso in cui il pagamento si riferisca a un ravvedimento barrare invece la casella “ravv”.
Lo spazio immobili variati va compilato solo se sono intervenute variazioni, per uno o più immobili, tali da richiedere la presentazione della dichiarazione di variazione.

Nello spazio numero immobili, indicare il numero degli immobili.
Nello spazio “anno di riferimento” va indicato l’anno di imposta cui si riferisce il pagamento (se si tratta di un ravvedimento, ed è stata quindi barrata la casella “ravv”, indicare invece l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
C’è un apposito campo per l’importo della detrazione per l’abitazione principale.
Infine, bisogna separare la quota che va al Comune da quella che va allo Stato.

Vera MORETTI

Ecco come effettuare il saldo Imu

Il saldo Imu è alle porte, ormai, e, per calcolarlo nel modo giusto, occorre conoscere le delibere del Comune di appartenenza, poiché le modifiche apportate sono fondamentali, in particolare se si tratta di seconde case.

Come primo passo, bisogna avere sottomano la rendita catastale, che può essere reperita attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, e poi rivalutarla del 5%.
Di conseguenza va calcolato il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata, moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, ovvero:

  • 160 per case e pertinenze, gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per uffici, banche e assicurazioni, gruppo catastale A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (tranne D/5);
  • 55 per i negozi, gruppo catastale C/1.

Dopo questa operazione, entra in gioco l’aliquota decisa dal Comune per la prima o la seconda casa e tenere conto di eventuali detrazioni.
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto.

Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
Le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale.

Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre casistiche in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti:

  • l’aliquota dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti: la disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, tale abitazione sconterà l’aliquota ordinaria tuttavia sono diversi i Comuni che hanno previsto comunque, per questa fattispecie, un’aliquota agevolata.
  • c.d. assimilazioni: casi in cui la disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende ad alcune fattispecie stabilite dai singoli Comuni, che sono le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.

Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale.
Chiamato ora a saldare il pagamento, il contribuente dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, potrà chiederlo direttamente al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale.

Occorre però considerare anche eventuali agevolazioni che scaturiscono da:

  • fabbricati locati, per i quali era possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. Se la quadratura del bilancio comunale ha consentito qualche margine di manovra, i sindaci hanno generalmente scelto di ridurre la tassazione sugli affitti concordati;
  • immobili non produttivi di reddito fondiario;
  • immobili posseduti dai soggetti Ires;
  • immobili merce.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale.
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:

  • per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
  • per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
  • per ciascun rigo del Modello F24.

Per il versamento sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 3912 “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”
  • 3913 “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”
  • 3914 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
  • 3915 “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”
  • 3916 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
  • 3917 “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
  • 3918 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
  • 3919 “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
  • 3923 “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”
  • 3924 “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.

Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.

Vera MORETTI

Chiesa ed Enti no profit devono pagare l’Imu

Ennesima inversione di marcia da part del Governo sulla questione del pagamento dell’Imu da parte della Chiesa e degli Enti no profit: Mario Monti, infatti, ha esteso anche a loro l’obbligo di pagare la nuova imposta municipale, anche se si tratta di enti religiosi o parzialmente ad uso commerciale.

Se, infatti, sembrava che entrambe le categorie fossero esentate a tale pagamento, soprattutto alla luce di “assenza di criteri atti a specificare la natura non commerciale di un’attività”, come denunciato dallo stesso Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea ha imposto di far pagare l’Imu anche a organizzazioni ed enti che possiedono immobili ad uso commerciale.

E, se da una parte la decisione di Monti può essere stata guidata dal timore di agevolare in maniera discriminatoria la Chiesa, dall’altra ad uscirne penalizzate sono state anche le organizzazioni No profit.

Resta comunque il dubbio su quando un’attività può essere davvero definita commerciale ma anche su come interpretare il DL Liberalizzazioni, il quale prevede l’esenzione per le sole parti in cui si svolgono attività senza scopo di lucro in caso di uso misto.

Vera MORETTI

Imu? C’è chi non l’aumenta

Da quando è stata introdotta dal governo Monti, l’Imu è stata sempre accompagnata da polemiche e pessime notizie. Per fortuna, oggi, di notizia ne arriva una buona. Secondo un’indagine effettuata dalla Cgia di Mestre, nelle grandi città un sindaco su due (il 49,4%) non aumenterà l’aliquota base dell’Imu sulla prima casa, pari oggi al 4‰. Altri 35 colleghi, invece (il 43,2% del campione), l’alzeranno l’aliquota, mentre in soli 6 comuni (il 7,4% del totale) sarà diminuita: i comuni “marziani” sono, nel dettaglio Biella, Lecce, Mantova, Nuoro, Trieste e Vercelli.

L’indagine dell’associazione mestrina è stata effettuata su un campione di 81 capoluoghi di provincia (prima del recente riassetto del governo), esaminando le delibere relative ai comuni pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, con dati aggiornati al 26 ottobre 2012: cinque giorni prima della scadenza entro la quale tutti i Comuni hanno deliberato l’aliquota per calcolare la seconda o la terza rata dell’imposta, in pagamento entro metà dicembre.

La Cgia è anche entrata nel dettaglio dei tartassati. Secondo i calcoli, per un’abitazione di tipo civile A2 i più tartassati dall’Imu sulla prima casa saranno i torinesi, con un importo medio della seconda rata pari a 718 euro (totale annuo 1.055 euro). Poi Genova, con una seconda rata pari a 561 euro (totale annuo 902 euro). Medaglia di bronzo (bella soddisfazione…) per Bologna: seconda rata da 440 euro e totale annuo a 879.

Commenta così Giuseppe Bortolussi, segretario della Cgia mestrina: “Visto che il 76,3% delle famiglie italiane sono proprietarie dell’abitazione in cui risiedono, l’Imu è vissuta con ansia, vuoi per le ristrettezze economiche in cui vive gran parte dei contribuenti italiani, vuoi per il fatto che negli ultimi 4 anni l’imposta sulla prima abitazione non era dovuta. Ora, che tutti i Comuni hanno deliberato l’aliquota da applicare sulla prima casa, 18 milioni di famiglie italiane stanno ricominciando a fare i conti per capire quanto dovranno pagare di saldo entro il prossimo 16 di dicembre. […] La situazione non è ancora definitiva. Il Governo si è riservato la facoltà di variare l’aliquota base addirittura entro il 10 dicembre 2012: solo 6 giorni prima del termine del pagamento del saldo. E’ da augurarci che a ridosso della scadenza non ci venga richiesto un ulteriore ritocco che metterebbe ancor più in difficoltà i magri bilanci delle famiglie italiane“.

Imu: i Caf chiedono una proroga al 31 dicembre

Da quando è nata, questa tassa continua a far parlare di sé, e ancora adesso, nonostante le scadenze pare siano inderogabili, non c’è chiarezza né tra i contribuenti né nei Caf, dove mancano ancora i modelli per le dichiarazioni.
Si tratta dell’Imu, la cui seconda rata, quella del saldo, dopo l’acconto di giugno, scade il 17 dicembre e gli interessati sono tutt’altro che preparati.

Per questo, i Caf, Centri di assistenza fiscale, vorrebbero che tale data venisse spostata almeno fino alla fine del mese, ovvero al 31 dicembre.
Se ciò non avvenisse, si rischierebbe un ingorgo agli uffici che danno una mano ai contribuenti, costretti a pagare la tassa sull’orlo della scadenza.

La mancanza di tempo è uno dei problemi che preoccupano maggiormente, tanto che i Caf hanno inviato agli 8.000 Comuni una richiesta che possa permettere loro di ottenere le delibere e i regolamenti approvati nonché eventuali altre informazioni che consentano di anticipare ed agevolare l’inserimento delle aliquote per il calcolo del saldo, la stampa dei modelli di versamento e la consegna al cittadino.

Ma all’appello, almeno ad oggi, hanno risposto solo 1.500 Comuni, che rappresentano il 18% del totale, perciò in un mese dovranno essere raccolte tutte le altre delibere mancanti e, da lì, procedere al calcolo, certo non semplice.

E’ stato Valeriano Canepari, presidente della Consulta dei Caf, a sollevare la questione e a chiedere che il termine di presentazione della dichiarazione Imu venga fissato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del modello e delle relative istruzioni; che venga fissato un termine unico per la presentazione della dichiarazione Imu allineandolo a quello previsto per la dichiarazione dei redditi (30 settembre), e che sia previsto uno slittamento al 31 dicembre 2012 per il saldo senza applicazione di sanzioni.

Vera MORETTI

Imu: ecco chi ne è esente

Come anticipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proroga per il pagamento dell’Imu è stata ufficializzata e, dall’1 ottobre, termine ormai scaduto, si passa al 30 novembre 2012.

Questa data è riferita agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è iniziato dall’1 gennaio 2012 ma, per ora, è impossibile adempiere al pagamento della tassa perché mancano il modello ufficiale e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

L’esenzione dall’Imu riguarda, invece, gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive nonché di religione o di culto. In pratica, si tratta di attività con modalità non commerciali.

In casi di immobile ad utilizzo misto, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare nella quale si svolge l’attività non commerciale, dove sia possibili identificarla, ad esempio attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.
Se ciò non è possibile, dal 1° gennaio 2013 l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

Determinare quali attività siano esenti dal pagamento dell’Imu è compito del Ministero dell’Economia, che deve quindi individuare i requisiti richiesti ed attuare l’esenzione.
Il regolamento considera esenti dall’Imu le scuole paritarie, gli ospedali convenzionati e le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati, a condizione però che riscuotano “rette simboliche” o svolgano la loro attività “a titolo gratuito”.
Tali istituti dovranno adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti entro il 31 dicembre 2012.

Vera MORETTI

L’Imu si paga in due o tre rate

di Vera MORETTI

Ulteriori chiarimenti per quanto riguarda l’Imu, la “tassa della discordia”, poiché l’altro ieri è stato approvato dalla Commissione Finanze della Camera l’emendamento al Decreto fiscale che consente di versare la tassa dovuta per il 2012 in 2 o in 3 rate, a seconda delle esigenze del contribuente stesso.

Nel caso in cui si opti per la suddivisione in due rate, le scadenze dei versamenti sono state fissate per il 18 giugno (50% sulla base delle aliquote standard) ed il 17 dicembre (restante 50% a saldo e conguaglio)
Nel secondo caso, invece, i versamenti devono essere effettuati entro il 18 giugno (33% sulla base delle aliquote standard), 17 settembre (33% sulla base delle aliquote standard) e 17 dicembre (quota restante, a saldo e conguaglio).
Dal 2013, poi, la dilazione avverrà sempre in due rate, le cui scadenze rimangono quelle di giugno e dicembre.

Per quanto riguarda l’anno in corso, comunque, i versamenti dovuti potranno essere effettuati, oltre che con modello F24, anche con bollettino postale, ma solo per la rata di dicembre, in quanto il bollettino sarà disponibile solo dal 1° dicembre prossimo.

Nel particolare caso delle case degli anziani, se abitano in istituti di riposo, l’Imu è da pagare solo se non si tratta di abitazioni locate, altrimenti niente è dovuto.

Ci sono casi che esulano dalle condizioni normali, e che necessitano di un trattamento diverso. Ad esempio, in caso di dimora in due immobili diversi potranno essere considerate entrambe abitazioni principali e, quindi, scontare l’aliquota ridotta per essa prevista, solo se le due abitazioni non si trovano nello stesso Comune.

E’ stata prevista, poi, l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali situati nei Comuni montani o parzialmente montani, anche se il Governo potrà rivedere l’elenco dei Comuni in modo da riservare l’esenzione solo a quelli che si trovano in zone realmente disagiate.
Le aliquote di riferimento per il calcolo dell’IMU potranno essere adeguate fino a dicembre in base al gettito derivante dall’acconto ed ai risultati del processo di accatastamento dei fabbricati.

Chiarificazioni necessarie sull’Imu

di Vera MORETTI

L’introduzione dell’Imu sta generando non poca confusione tra i contribuenti, e per questo le Commissioni Finanze e Bilancio del Senato sono state chiamate a chiarire come pagare questa nuova tassa.
L’acconto di giugno si pagherà “le aliquote di base e la detrazione” già fissata per la prima abitazione.

L’emendamento prevede, per l’anno corrente, “il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste“.
Per quanto riguarda la seconda rata “è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata“, come confermato da un subemendamento dei relatori, Antonio Azzollini (Pdl) e Mario Baldassarri (Terzo polo), all’emendamento del governo al decreto legge sulle semplificazioni fiscali.

Il termine per provvedere, da parte del Governo, a modificare le aliquote e la detrazione sulla base del gettito della prima rata e assicurare il gettito previsto per la seconda è stato fissato per il 31 luglio.
Solo successivamente i Comuni potranno, non oltre il 30 settembre, deliberare il loro regolamento relativo alle aliquote stesse.

La richiesta di spostare la data di pagamento della prima rata dell’Imu è partita dai Caf, Centri di Assistenza Fiscale, poiché solo il 9% delle città ha già stabilito gli incrementi e, in una situazione così imperfetta sarebbe stato impossibile provvedere al pagamento.

E’ stato spostato a domani il via libera definitivo delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al decreto semplificazioni tributarie.
Il voto finale con il mandato ai relatori arriverà domani, così come domani il decreto approderà all’aula di palazzo Madama.