L’Agenzia delle Entrate comunica nuove indicazioni per il Redditometro

Dopo l’emanazione della C.M. n. 24/E del 31 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nei giorni scorsi ulteriori chiarimenti in merito alla procedura che gli Uffici devono seguire prima di notificare l’eventuale avviso di accertamento sintetico.

Nel paragrafo dedicato all’attività istruttoria ed al contraddittorio, l’Agenzia, dopo aver evidenziato che il nuovo redditometro è caratterizzato, tra le altre cose, da un ampliamento dei momenti di confronto con il contribuente, riprende il contenuto dell’art. 38, co. 7, del DPR 600/73, secondo cui l’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente, deve in primo luogo “invitare il contribuente a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento”.

Tra le indicazioni anche l’esistenza di una “clausola di garanzia”: rappresentata da una differenza tollerata fra reddito determinato sinteticamente e reddito dichiarato pari al 20%. La sussistenza di uno scostamento all’interno della soglia citata preclude l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il canone Rai lo paghi con le bollette

Torna a far discutere una delle tasse più “odiate” e (meno pagate) dagli italiani: il canone Rai. Per combattere l’evasione il viceministro allo Sviluppo Economico Antonio Catricalà, ha lanciato una proposta che certamente farà storcere il naso a moltissimi cittadini.

Ai microfoni di Radio Rai infatti ha comunicato il progetto, ancora tutto da programmare, per cui il canone in futuro verrà pagato insieme alla bolletta della luce. Un  escamotage arguto per “obbligare” gli aventi un televisore a non sottrarsi al dovere di pagare la tassa imposta.

“Riapriro’ il tavolo per individuare i migliori strumenti per superare l’evasione del canone Rai, ma prima e’ necessario chiudere e firmare il contratto di servizio, che renda più’ evidente e più trasparente l’azione di servizio pubblico, per rendere più evidente quale sia il servizio pubblico che i cittadini pagano col canone, per far capire che non e’ un pagamento ingiusto, ma di un servizio“.

Queste le parole di Catricalà, il quale si è detto in ogni caso disposto a studiare un efficace piano d’azione affinchè tutti, ma proprio tutti si attengano alla regola del pagamento del canone. Un’imposta che seppur contestata deve essere erogata.

Francesca RIGGIO

Il grande giorno del redditometro è arrivato

 

Terminato il periodo di prova, entra in funzione oggi il tanto atteso sistema del “redditometro” che evidenzia (o almeno dovrebbe) disparità e, di conseguenza, possibili evasioni fiscali. Il periodo preso in esame dal temuto “redditometro” sarà quello degli ultimi quattro anni solari.

Il sistema sarà in grado di ricostruire con precisione assoluta le spese per l’Erario, collegato con oltre cento banche dati oltre che a tutti i principali istituti bancari: la soglia che farà scattare l’attenzione e gli accertamenti sarà quella del +20% tra spese sostenute e redditi dichiarati. Già nelle prossime settimane, secondo i responsabili dell’Agenzia, si potrebbero diramare le prime “convocazioni” di cittadini chiamati a spiegare le sopravvenute anomalie.

Da Napoli, una sentenza contro il Redditometro

Nonostante tutte le garanzie fatte agli italiani, il Redditometro fa storcere il naso, non solo per paura di ricorrere a pesanti sanzioni, ma anche per il timore che la propria privacy non venga rispettata.

Ora esiste una sentenza che sembra avvalorare questa tesi, che proviene dal Tribunale di Napoli, sezione di Pozzuoli, dove il redditometro è stato addirittura vietato, perché colpevole di determinare “la soppressione del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro“, come ha dichiarato il giudice Antonio Lepre, che difende la libertà del cittadino a sentirsi libero “su aspetti delicatissimi della propria vita privata quali la spesa farmaceutica, l’educazione e il mantenimento della prole, la vita sessuale“.

La sentenza ordina all’Agenzia delle Entrate di non “intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione o comunque attività di conoscenza o di utilizzo dei dati“ e, qualora fosse già iniziata, di cessarla immediatamente e distruggere gli archivi.

La sentenza riguardava il ricorso di un pensionato napoletano, il quale si è rivolto all’avvocato Roberto Buonanno, lamentandosi del fatto che, attraverso un’analisi delle spese di ogni contribuente, è possibile risalite alle abitudini della vita privata, spese mediche incluse.

Il cittadino non sarebbe più libero di decidere della propria vita e, anzi, essere sottoposto all’invadenza “del potere esecutivo e senza dover dare spiegazioni dell’utilizzo della propria autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata“.

Inoltre, il giudice Lepre ha dubbi anche a proposito dell’individuazione di chi davvero cerca di evadere il Fisco perché, secondo lui, all’interno “della medesima Regione e, anzi, della medesima Provincia vi sono fortissime oscillazioni del costo concreto della vita, così come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all’interno di un’area metropolitana. Contribuenti delle zone più disagiate perderanno anche, per così dire, il vantaggio di poter usufruire di un costo della vita inferiore in quanto gli sarà imputato in ogni caso il valore medio Istat delle spese“.

Vera MORETTI

Redditometro e Spesometro: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare per chiarire alcuni aspetti relativi a Redditometro, Redditest, Spesometro, IVA per cassa, rimborso IRAP, accertamenti e contenziosi.

Vediamo i chiarimenti più importanti:
Redditest: viene sottolineato che si tratta di “uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente“, quindi il risultato non influisce minimamente nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico o in sede di controllo/accertamento fiscale.

Redditometro: il nuovo accertamento sintetico si applica solo ai redditi a partire dal 2009 quindi non può essere utilizzato in sede di contradditorio relativo ad annualità precedenti.

Beni ad uso promiscuo: ai fini del Redditometro, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota di spesa non deducibile.

Esempio classico è quello dell’auto aziendale anche ad utilizzo privato, la cui deducibilità è scesa dal 40 al 20%, percentuale che sale a 70% (prima al 90) per le auto date in uso ai dipendenti, e all’80% per le vetture di agenti e rappresentanti.
Nel primo caso (deducibilità al 20%) la quota rilevante ai fini del Redditometro è dell’80%, negli altri due rispettivamente del 30 e del 20%.
Per i redditi 2012 e precedenti, valgono le precedenti quote di deducibilità, rispettivamente 40% per le auto aziendali e 90% per quelle date ai dipendenti.
L’auto utilizzata esclusivamente come bene strumentale per l’attività d‘impresa o nell’esercizio di arti o professioni, la deducibilità era e resta al 100%, quindi non rileva ai fini del Redditometro.

In generale, non riguardano il Redditometro tutte le spese sostenute per beni o servizi relativi esclusivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni

Spesometro: Relativamente all’elenco clienti fornitori, c’è un chiarimento che riguarda in particolare i produttori agricoli: l’Agenzia sottolinea che non sono tenuti ai nuovo obblighi di comunicazione dello Spesometro per l’annualità 2012.

IVA per cassa: l’imposta si paga solo quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Ciò significa che il soggetto passivo che trasferisce il credito dovrà tenersi informato sul pagamento del credito ceduto. In alternativa, può pagare in anticipo, includendo l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

L’esigibilità dell’Iva in caso di pagamento non in contanti: la data rilevante è quella in cui le somme arrivano sul conto, non quella in cui arriva la comunicazione della banca. Tecnicamente, si dice che fa fede la “data disponibile“, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Altra precisazione, sulle note di variazione:

  • se la nota di variazione è in aumento ed è emessa entro un anno dall’operazione, l’esigibilità dell’Iva resta, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile, a un anno dall’operazione, se la nota è emessa dopo il termine di esigibilità dell’Iva (dopo un anno), l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.
  • se la nota di variazione è in diminuzione, quando interviene prima che l’imposta diventi esigibile rappresenta direttamente una rettifica dell’imposta originaria, se interviene dopo può essere computata nella prima dichiarazione utile.

Operazioni internazionali: la legge sull’Iva per cassa esclude determinate operazioni. In questo caso non si può applicare l’Iva per cassa nemmeno alle altre operazioni, che in teoria non ne sarebbero escluse: questo perché contrariamente alla vecchia norma, la nuova legge prevede che l’IVA per cassa non riguarda più le singole operazioni, ma tutta l’attività, ovvero l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente.
L’Agenzia chiarisce che, in caso di conferimento d’azienda, il diritto al rimborso dell’Irap pagata per le spese del personale dipendente spetta al conferente.

Si ricorda infine che i chiarimenti dell’Agenzia presenti nella circolare 1/E del 2013 riguardano anche molti altri punti:

  • le novità sulla riscossione introdotte dalla Legge di Stabilità per cui il contribuente può richiedere la sospensione della cartella esattoriale: riguarda anche gli accertamenti esecutivi per i quali è inutilmente trascorso il termine di pagamento.
  • l’accertamento con adesione: il contribuente che ha esercitato l’adesione ma non paga entro i previsti 20 giorni, può presentare ricorso entro i 150 giorni dalla notifica, sempre previsti.
  • il Transfer pricing (remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività di distribuzione),
  • l’autotutela parziale (errori dell’amministrazione nell’accertamento),
  • rivalutazione di terreni e partecipazioni (diritti edificatori, omessa dichiarazione in Unico),
  • scheda carburante o moneta elettronica,
  • precisazioni sulle società in perdita sistematica,
  • distruzione accidentale di immobili rivalutati,
  • acquisti da operatori Black List,
  • imposta di bollo nel processo tributario,
  • imposta di bollo sui prodotti finanziari,
  • cambio di quota di possesso di un’attività finanziaria (compilazione di Unico Pf, quadro RM, relativo all’Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie).

Vera MORETTI

L’intervento di Massimo Miani sul redditometro

Massimo Miani, candidato alla presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, ha voluto, con un suo intervento, esprimere il suo parere sul redditometro e togliere, una volta per tutte, sospetti e dubbi.

Dopo aver ribadito che si tratta di uno strumento per misurare il livello dei consumi e degli investimenti dei contribuenti, per metterlo a confronto con il livello di reddito di cui ha dichiarato essere titolare, Miani ha posto l’accento su criteri di misurazione e modalità di applicazione.

Quanto ai primi, un eccessivo ricorso a parametri di tipo statistico, in luogo di spese e investimenti effettivamente sostenuti dal contribuenti, può stravolgere la natura stessa del redditometro in quella di uno studio di settore per famiglie, esponendo 40 milioni di contribuenti ai tutt’altro che piacevoli effetti collaterali, nella dialettica col fisco, che già da 15 anni gli studi di settore veri e propri ribaltano sui 5 milioni di partite IVA italiane. Quanto ai secondi, un uso ‘di massa’ e meccanicistico dello strumento, tanto più se fondato in parte rilevante su parametri quantitativi di tipo statistico, può veramente creare molti più problemi sul fronte dei consumi di quanti possa concretamente risolverne sul fronte della lotta all’evasione fiscale”.

Facendo riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, il candidato presidente ha riconosciuto, da parte dell’istituto, interventi importanti, quali:

  • valenza assolutamente residuale delle stime di reddito fondate su parametri statistici rispetto a quelle fondate su spese e investimenti effettivamente sostenuti;
  • applicazione selettiva dello strumento ai soli casi di incongruenze macroscopiche che possono indurre a presumere ipotesi di e evasione “spudorata”;
  • vere e proprie franchigie (quantificate dall’Agenzia in 12.000 euro) sotto le quali le incongruenze, tra reddito misurato dal redditometro e reddito dichiarato dal contribuente, non verranno in ogni caso prese in considerazione.

Nonostante, però, per i commercialisti il redditometro possa essere considerato un valido strumento di supporto per la lotta all’evasione fiscale, vengono richieste modifiche normative che possono ulteriormente agevolare il lavoro dei “tecnici”.
Questo è quello che chiedono i commercialisti italiani, a garanzia di un rapporto tra fisco e contribuente basato su impegni reciproci”.

Vera MORETTI

Il Redditometro e le strane leggi della statistica

 

E’ il potenziale inganno della statistica il primo imputato nell’inchiesta sul Redditometro 2013.  Il metodo di calcolo statistico utilizzando per passare al setaccio abitudini, consumi e spese degli italiani potrebbe celare al suo interno incongruità e difetti evidenti, che non avrebbero altro risultato che penalizzare le classi già meno abbienti.

E’ il parere di Adiconsum, una voce importante, di chi sta dalla parte delle famiglie italiane e dei consumatori, a cui Infoiva ha voluto dedicare uno spazio. Ma qual è il parere di Pietro Giordano, segretario generale Adiconsum sul Redditometro 2013?

Redditometro 2013: criticato, temuto, passato sotto la lente di ingrandimento. Quali sono secondo voi le maggiori criticità?
La maggiore criticità del redditometro è rappresentata dalla scelta della media statistica che cela un potenziale inganno. Mi spiego meglio: una vacanza frutto di risparmi di anni può diventare parametro di controllo, mentre un’altra criticità è rappresentata dall’onere della prova a carico del contribuente, ancora una volta si scarica sul cittadino il gravame della prova che invece dovrebbe essere a carico di chi rileva l’incongruità. Chiedere ai cittadini di conservare ed archiviare tutte le ricevute di acquisti o proventi mette a dura prova il cittadino, sbagliato applicare alle famiglie metodologie che già applicate alle aziende hanno rivelato i propri limiti.

C’è chi ha parlato di “stato di polizia” in merito alle 100 voci analizzate del redditometro. Secondo lei a cosa è dovuta questa sensazione di timore dei cittadini nei confronti delle novità apportate al nuovo strumento di controllo dei redditi?
Il cittadino ha il timore di non poter far fronte alle eventuali richieste di prova che possono venire richieste, poiché in una famiglia possono intervenire fattori di difficoltà, come ad esempio un trasloco, il decesso del capofamiglia etc. E quindi questo fa percepire lo strumento del redditometro come uno strumento inquisitorio.

Le 100 voci del redditometro analizzano praticamente ogni ambito della vita di una famiglia, gli italiani dovranno cambiare le proprie abitudini per rientrare nei parametri del redditometro, o chi non evadeva prima può semplicemente mantenere la propria routine invariata ?
Come gli studi di settore, il redditometro penalizza i meno abbienti e agevola coloro più agiati che possono in coerenza con il redditometro celare tutto ciò che supera la congruita’ del redditometro. Sicuramente quanto previsto dal redditometro comporterà un cambiamento nelle abitudini degli italiani determinando un effetto recessivo dei consumi. Il cittadino spende sempre meno per evitare eventuali incongruità.

La franchigia di tolleranza del 20% e di 12 mila è a vostra parere ben ponderata?
Difficile definire se è ben ponderata poiché le variabili possono essere tante e non sempre definibili.

Veniamo al capitolo beni simbolici: l’allargamento dello spettro e l’analisi effettuata su dati certi dell’Agenzia delle Entrate porterà ad una maggior efficacia dello strumento di lotta all’evasione?
Riteniamo che il redditometro non risolverà il problema dell’evasione anzi il rischio è che colpirà chi le tasse le paga già. Allo stato attuale, il fisco è’ già in possesso di una serie di dati che se incrociati possono portare all’emersione della vera evasione, consentendo di colpire duramente coloro che non pagano le tasse.

Il ricorso a meccanismi statistici (criticati) comporta il rischio che la presunzione di capacità di spesa delle famiglie si allontani dalla realtà?
Si, il meccanismo statistico comporta sicuramente lo scostamento della realtà delle famiglie. Vorrei citare a proposito la media del pollo di Trilussa ben illustrata nella poesia La Statistica:
« Sai ched’è la statistica? È na’ cosa
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.
Ma pè me la statistica curiosa
è dove c’entra la percentuale,
pè via che, lì, la media è sempre eguale
puro co’ la persona bisognosa.
Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d’adesso
risurta che te tocca un pollo all’anno:
e, se nun entra nelle spese tue,
t’entra ne la statistica lo stesso
perch’è c’è un antro che ne magna due. »
(Trilussa, La Statistica)

Trilussa non fa altro che affermare che se qualcuno mangia due polli, e qualcun altro no, in media ognuno ha mangiato un pollo a testa, anche se di fatto uno non l’ha mangiato.

A vostro avviso il redditometro è uno strumento valido nella lotta all’evasione o si poteva fare qualcosa di più?
A nostro avviso si poteva fare di più come consentire al cittadino di scaricare le spese effettuate creando interessi contrapposti. Mi aiuto con un esempio: se posso scaricare l’Iva per una spesa sostenuta sono invogliato a richiedere la fattura, con un sistema semplice si consentirebbe l’emersione del nero, come ad esempio già avviene nel caso di spese detraibili. Occorre poi intervenire sulle società di comodo poiché in tal modo si consente di scaricare spese che come singolo individuo non si potrebbero scaricare.

Alessia CASIRAGHI

Il Redditometro sotto la lente d’ingrandimento

Strumento principe nella lotta all’evasione, complesso modello statistico, specchio impietoso dell’Italia post crisi, “psicodramma nazionale” e nelle ultime ore pure “riccometro”. Si moltiplicano le definizioni ma il nostro grande indiziato di questa settimana è lui:  il Redditometro.

Quest’oggi abbiamo deciso di passarlo sotto la lente di ingrandimento dei veri addetti ai lavori, i commercialisti. Per cercare di fare un po’ di chiarezza tra accertamenti sistematici, parametri statistici, scostamenti marginali, beni rilevanti e beni simbolici.

Infoiva ha intervistato Alessandro Solidoro, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Redditometro 2013: criticato, temuto, passato sotto la lente di ingrandimento. Quali sono secondo lei le maggiori criticità?
Il redditometro è riconducibile agli “accertamenti sintetici”, che sono presenti nel nostro ordinamento da diverso tempo.
La principale criticità di questa tipologia di accertamenti consiste nel pericolo di cadere, in sede di verifica della singola posizione fiscale di un contribuente, in “automatismi” nell’applicazione dei parametri previsti, che potrebbero non tener conto della specifica situazione del contribuente medesimo. La Cassazione al riguardo ha ricordato a più riprese che l’accertamento fiscale non può mai essere “standardizzato” ed effettuato applicando acriticamente una metodologia matematico-statistica. Oltre a ciò, vi sono diverse criticità di natura “tecnica”, derivanti dalla scelta del Legislatore di voler considerare alcune rilevanti spese (ad esempio l’acquisto di immobili) come effettuate utilizzando il reddito di un unico periodo di imposta.

Quali invece i vantaggi?
Le modifiche recentemente apportate al redditometro hanno il pregio di coprire uno spettro più ampio di voci rispetto a quanto fosse precedentemente fatto. Ciò consente di non limitare l’analisi ad alcuni “beni rilevanti” (immobili, automezzi, barche e simili), ma di estendere l’esame del tenore di vita (e dunque della congruità del reddito dichiarato) attraverso un ampliamento delle spese, degli investimenti e dei risparmi presi in esame.

Le 100 voci del redditometro analizzano praticamente ogni ambito della vita di una famiglia, gli italiani dovranno cambiare le proprie abitudini per rientrare nei parametri del redditometro, o chi non evadeva prima può semplicemente mantenere la propria routine invariata ?
No, non è necessario cambiare le proprie abitudini: al riguardo desidero infatti ricordare che il redditometro si basa sul semplice assunto per cui il tenore di vita deve essere compatibile con il reddito dichiarato al Fisco. In linea generale, chi non evadeva precedentemente non ha nulla da temere dall’applicazione di questo strumento, anche se dovranno essere adottate alcune precauzioni circa la tracciabilità delle risorse finanziarie e reddituali impiegate per il sostenimento di alcune spese rilevanti (automobili, immobili, investimenti e simili).

La franchigia di tolleranza di 12 mila euro è a vostra parere ben ponderata?
E’ opportuno premettere che il riferimento a una franchigia quantificata in 12.000 euro non è prevista dalla normativa (che invece stabilisce che il redditometro è potenzialmente applicabile a coloro che, in un dato periodo d’imposta, hanno sostenuto spese in misura superiore a 1,20 volte il reddito dichiarato). Ritengo che l’adozione di una franchigia “quantitativa” possa essere un utile ed efficace accorgimento per evitare di sottoporre a verifica quelle posizioni con scostamenti “marginali”; tuttavia non dovrà essere possibile prescindere dalla situazione specifica del singolo contribuente.

Veniamo al capitolo beni simbolici: l’allargamento dello spettro e l’analisi effettuata su dati certi dell’Agenzia delle Entrate porterà ad una maggior efficacia dello strumento di lotta all’evasione?
La motivazione sottostante l’inclusione delle spese per “beni simbolici” tra quelle da considerare ai fini del redditometro, risponde all’esigenza di meglio profilare il tenore di vita in relazione al reddito dichiarato. Dalle prime elaborazioni effettuate e apparse sulla stampa specializzata, sembra comunque di capire che questa categoria di spese non sarà di per sé “decisiva” nella valutazione di congruità del reddito di un singolo contribuente, mentre avranno una particolare significatività le spese per beni rilevanti e investimenti.

Il rischio che la presunzione di capacità di spesa delle famiglie si allontani dalla realtà è concreto o si può contenere limitando il ricorso a meccanismi statistici?
I meccanismi statistici contenuti nel decreto attuativo del redditometro dovrebbero avere l’esclusiva finalità di stabilire una “misura media” (statisticamente comprovata) per la spesa delle famiglie: in questo senso, l’inserimento di tale categoria di spese ai fini del redditometro potrebbe forse essere rivisto e meglio rimodulato (magari prevedendo ulteriori soglie di franchigia al di sotto delle quali non procedere a verifica con redditometro) , soprattutto al fine di evitare qualsiasi applicazione “automatica”.

A suo avviso il redditometro è uno strumento valido nella lotta all’evasione o si poteva fare qualcosa di più?
In linea di principio il redditometro è un valido strumento nella lotta all’evasione, in quanto è basato sull’assunto di comparare il tenore di vita rispetto alla congruità del reddito dichiarato. Tuttavia, dato l’elevato potere conoscitivo e il meccanismo di presunzione su cui esso si basa (che comporta un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente), si deve evitare che nella pratica diventi uno “studio di settore per famiglie”, censurando qualsiasi automatismo in sede di verifica che non tenga conto della specifica situazione del contribuente.

Alessia CASIRAGHI

Befera: il Redditometro tutela gli onesti

Ormai sembra l’unico rimasto a difendere il redditometro. Parliamo del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il quale è ormai il padre adottivo di questo strumento fiscale, abbandonato alla nascita dai genitori biologici e mai desiderato da chi è venuto dopo di loro.

Befera è infatti tornato a parlare dello strumento di accertamento fiscale durante l’edizione 2013 di Telefisco, annuale convegno online dedicato alle tematiche fiscali. “Il redditometro – ha detto Befera – sarà uno strumento che permetterà un doppio confronto con il contribuente“. “Gli accertamenti delle Entrate – ha continuato – sono attività unilaterali. Dopodiché si apre un dibattito con il contribuente, che può dimostrare se quanto abbiamo noi valutato non è corretto. Il contribuente può portarci documenti aggiuntivi, e in quella fase di contradditorio si può arrivare a una modifica, anche in autotutela, o alla cancellazione dell’accertamento. Con la particolarità che in questo caso l’incontro avviene due volte, una prima del procedimento e un’altra dopo l’accertamento vero e proprio“.

Dopodiché, Befera ha tranquillizzato gli imprenditori ricordando come il redditometro è finalizzato agli accertamenti sulle persone fisiche e non sulle imprese: “Con il redditometro faremo 30-35mila controlli quest’anno, dicendo addio ai controlli basati su moltiplicatori e valori catastali e concentrandoci sulle spese reali effettivamente sostenute“. Il direttore delle Entrate ha anche annunciato che la circolare applicativa sul redditometro arriverà nel giro di un paio di mesi.

Poi la stoccata, piuttosto seccata, a mass media e opinione pubblica: “La lotta all’evasione in Italia è difficile. Ogni volta che si tenta di fare un passo avanti si scatenano polemiche di tutti i tipi. L’anno scorso di questi tempi c’era la spettacolarizzazione delle operazioni sul territorio, come quelle a Cortina, e allora ci chiedevano di fare l’incrocio di banche dati. Ora l’abbiamo fatto, con il redditometro, e si sono scatenate altre proteste. Il redditometro non è altro che un incrocio di banche dati e riguarda un numero limitato di soggetti responsabili di un’evasione sfacciata“.

Torna, dunque l’aggettivo “sfacciata” riferito all’evasione nel vocabolario beferiano. E torna di nuovo, ascoltando le sue parole, la sensazione di “uomo solo al comando” nella lotta ai mariuoli. Sarà che tutti i leader politici sono impegnati in campagna elettorale e a promettere improbabili tagli di tasse, ma il contrasto all’evasione sembra essere rimasto ormai affare di pochi.

I dubbi dell’Odcec sul Redditometro

I dubbi che riguardano il nuovo Redditometro, che entrerà in vigore da marzo 2013, quando cominceranno i primi accertamenti, sono ancora molti e, al fine di districare questa complicata matassa, è stato predisposto un confronto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ordine dei Commercialisti di Roma.

Mario Civetta, presidente dell’Odcec di Roma, spera, in questo modo, di “assicurarsi che il Redditometro conduca a risultati aderenti alla realtà e rispettosi delle peculiarità delle singole fattispecie, onde consentire una piena difesa del contribuente in ossequio ai principi costituzionali che presidiano la parità delle parti in giudizio”.

La principale perplessità riguarda il metodo statistico su cui si basa il Redditometro, che rischia dunque di valutare un reddito diverso da quello reale sfociando negli stessi errori generati dai meccanismi non particolarmente virtuosi degli studi di settore.
Il Redditometro calcola infatti la capacità di spesa del contribuente basandosi su dati disponibili in anagrafe tributaria, medie Istat per le diverse tipologie familiari, analisi e studi socio economici.
Per le voci su cui sono disponibili entrambi i primi due elementi, si attribuisce al contribuente il valore più elevato.

Il rischio che la presunzione di capacità di spesa si allontani dalla realtà si può contenere limitando il ricorso a meccanismi statistici, a vantaggio di un’analisi dei dati certi di spesa: il Fisco potrebbe procedere partendo dai contribuenti le cui spese effettivamente riscontrabili si discostino eccessivamente dal reddito dichiarato.

Per questo, il vecchio Redditometro era preferibile, perché la norma precedente faceva scattare l’accertamento sintetico in caso di scostamento fra reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica inferiore a quello attribuibile al contribuente in base a “elementi e a circostanze di fatto certi“.

Il nuovo Redditometro amplia i confini dell’accertamento sintetico ma bisogna capire con quali risultati questo cambio di impostazione si rifletterà nella pratica dei controlli.

Vera MORETTI