Ecco le modifiche agli studi di settore

Per quanto riguarda gli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha portato alcune modifiche sulla modulistica.

Ecco quali quadri si presentano con le novità più rilevanti:

  • QUADRO A – “Personale addetto all’attività”: è stato cambiato per adeguarlo alla nuova metodologia di stima dei soci amministratori. In particolare, si introducono: – 2 nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” al posto dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”; – il nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, ovvero “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”.
  • QUADRO F– “Elementi contabili”: le modifiche riguardano i dati relativi gli amministratori e le royalties. Inoltre, in seguito alle novità introdotte dal DL 70/2011 riguardo la deducibilità delle spese di importo < € 1.000 relativi a contratti a corrispettivi periodici di competenza di 2 periodi d’imposta l’agenzia nella C.M. 30/2012 invita gli Uffici a tener conto del nuovo criterio di deducibilità applicabile dal 2011.
  • QUADRO Z– “dati complementari”: nei modelli di alcuni studi delle attività professionali sono state richieste informazioni più precise riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso dell’anno, sono stati percepiti solo pagamenti parziali rispetto all’intero compenso pattuito per lo svolgimento della singola prestazione. Per questo motivo, in relazione a ciascuna tipologia di attività, vengono richiesti: – il numero dei soli incarichi/prestazioni per i quali nell’anno 2011 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali); – la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2011.
  • QUADRO X– “altre informazioni ”: ai fini dell’applicazione dei correttivi anti-crisi (DM 13/06/2012), devono essere indicati alcuni dati specifici che permettano a Gerico di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base degli stessi correttivi. In particolare, è richiesto di indicare: – i “Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2010” (per l’applicazione del correttivo relativo all’applicazione della normalità economica); – di compilare alcune voci di costo relative ai periodi 2009 e 2010.
  • QUADRO V– “Ulteriori dati specifici ”: è prevista una apposita casella da barrare qualora i contribuenti nel 2009 o 2010 abbiano cessato di avvalersi del regime dei minimi. In particolare, occorre barrare la casella presente a rigo V04 (per le imprese) ovvero V01 (per i lavoratori autonomi). Al riguardo, l’agenzia precisa che tali soggetti, oltre a barrare la relativa casella del quadro V, dovranno fare attenzione a fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime.

Il prospetto delle “Imprese multiattività” può comunque essere compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.

Per i soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e che sono esercenti attività d’impresa, si rileva uno sfasamento tra il principio di “cassa” operante nel regime dei minimi e quello di “competenza” del regime ordinario.

Questo sfasamento potrebbe comportare delle distorsioni nei risultati degli studi di settore applicati in termini di congruità dei ricavi e posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità economica.
Per evitare questi effetti negativi, sono state previste particolari modalità di applicazione degli studi di settore, differenziando a seconda che l’uscita dal regime sia intervenuta nel 2011 ovvero nel 2010 o 2009.

Vera MORETTI

Chiarimenti sul nuovo regime dei minimi

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 17/E per chiarire alcuni punti riguardanti il regime fiscale di vantaggio, per capire chi ci rientra e con quali regole.

La disciplina, introdotta dalla manovra correttiva (Dl 98/2011), assorbe i “vecchi minimi” e favorisce l’iniziativa imprenditoriale sostenendo i giovani e chi ha perso il lavoro.
Per questo il nuovo regime è applicabile per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.
La possibilità di prolungare la disciplina di vantaggio esiste solo per coloro che, alla fine del quinquennio, non avranno ancora compiuto 35 anni. Finiranno di beneficiarne, quindi, fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell’anno.

Il regime agevolato è entrato in vigore dal 1 gennaio per i contribuenti che hanno iniziato una nuova impresa, arte o professione, o che l’avevano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
Importante è che l’attività parta realmente, e che non si tratti solo di aprire una nuova partita Iva.

Inoltre, ci sono alcune restrizioni che riguardano il fatto che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non bisogna aver svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ma c’è dell’altro, perché la nuova attività non deve essere una prosecuzione del lavoro svolto in precedenza, né come lavoratore autonomo, né come lavoratore dipendente. Questo limite, però, decade nel caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà.
Ovviamente ogni forma di lavoro precario, che comprende anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non preclude l’accesso al regime.

Accedono al regime i contribuenti che hanno iniziato un’attività d’impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012 e, presentando la dichiarazione di inizio attività, hanno barrato la casella relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione di questa circolare.
Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e vuole passare, dal 1° gennaio 2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31 dicembre 2011, ha applicato il regime dei minimi.

Vera MORETTI

Regime dei minimi: tutte le novità

di Alessia CASIRAGHI

Regime dei minimi dopo la Riforma: tantissime le novità, perché l’accesso è ora limitato ad un numero molto più ristretto di contribuenti, che potranno beneficiare di un’ imposta sostitutiva del 5%.

Il regime dei minimi, introdotto con Finanziaria 2008 (Legge 244/2007) per snellire il carico tributario dei contribuenti più piccoli, prevedeva l’esenzione del versamento Irpef e relative aliquote regionali e comunali, dell’Iva e dell’Irap e l’applicazione di un’imposta sostitutiva agevolata, inizialmente del 20% e ora passata al 5%, sul reddito calcolato secondo principio di cassa.

I requisiti di accesso generale al regime dei minimi prevedevano:

• Essere titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo ed aver conseguito ricavi o compensi, nell’anno solare precedente, non superiori a 30.000 euro
• Non aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate
• Non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, o erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati
• non aver acquistato, nei 3 anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro (inclusi contratti di appalto e di locazione)

Ma quali sono le principali novità di accesso introdotte dalla riforma? Per accedere al nuovo regime dei minimi occorrerà:

• Aver intrapreso intraprendono un’attività d’impresa dopo il 1° gennaio 2008
• La validità di applicazione del regime dei minimi è garantita fino ad un massimo di 5 anni o riguarda unicamente gli under 35
• Non aver esercitato, nei 3 anni precedenti la costituzione dell’azienda, altra attività artistica, professionale o d’impresa
• la nuova attività intrapresa non deve configurarsi come mera prosecuzione di un’attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (fanno eccezione i casi di praticantato obbligatorio), soprattutto non deve prevedere l’utilizzo degli stessi beni usufruiti nell’attività precedente, come pure gli stessi spazi o gli stessi clienti

L’ultimo punto merita un ulteriore approfondimento, in quanto non fa riferimento alcuno al caso di un lavoratore dipendente, che dopo aver appreso un’arte o un mestiere, sceglie di mettersi in proprio esercitando un’attività simile o identica al lavoro svolto in precedenza.

Chi non può usufruire del nuovo regime dei minimi?

  • soggetti non residenti in Italia
  • soggetti che effettuano operazioni di cessione di terreni edificabili, fabbricati o porzioni di esso e mezzi di trasporto nuovi
  • soggetti che esercitano le seguenti attività:
  •  Editoria
  •  Telefonia pubblica
  •  Agenzie di viaggio e turistiche;
  • Agriturismi
  • Intrattenimenti e giochi
  • Agricoltura e attività connesse alla pesca
  • Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
  • Vendita all’asta o rivendita di beni usati, oggetti d’arte, da collezione e antiquariato.
  • Vendita sali e tabacchi
  •  Commercio di fiammiferi
  • Vendite a domicilio.

Come si accede formalmente al regime dei minimi?

I soggetti che hanno avviato o sono in procinto di avviare un’attività di impresa che rispetta i requisiti sopra citati, dovrà comunicare la propria scelta del regime dei minimi nella dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9.

In attesa dell’approvazione formale dell’accesso al regime dei minimi, i titolari d’azienda potranno utilizzare il modello AA9/8, avendo cura di barrare la casella denominata “Contribuenti minori”, presente nel quadro B. In caso di errore o dimenticanza, sarà rettificare la propria dichiarazione originaria entro e non oltre 30 giorni, direttamente presso l’ufficio di competenza.

In alternativa, i contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito secondo il regime ordinario. In tal caso la scelta dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale Iva, per una durata di 3 anni, ma potrà anche avvenire per comportamento concludente, esercitando il diritto alla detrazione dell’Iva. Trascorsi i 3 anni, il contribuente dovrà rinnovare l’opzione di scelta di anno in anno.

Nuovo regime dei minimi: un paradiso?

di Vera MORETTI

E’ entrato in vigore con l’anno nuovo il nuovo regime dei minimi, noto anche come regime “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”.
Considerando i tanti vantaggi che comporta, non solo per quanto riguarda adempimenti ultra semplificati, ma anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva fissata al 5%, è stato anche definito un paradiso fiscale.

Chi, quindi, avrà la fortuna di accedere a questo “paradiso”?
Innanzitutto le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:

  • non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
  • l’attività nuova intrapresa non deve essere una continuazione di un’altra, magari svolta prima come dipendente ed ora come autonomo, tranne, ovviamente, esperienze di tirocinio.
  • è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.

Coloro che si riconoscono in questa fascia di lavoratori, ma che decidono di rinunciarvi, possono usufruire del regime ordinario, in un’opzione valida per almeno un triennio, previa comunicazione all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione fiscale annuale successiva alla scelta operata.
I soggetti che usufruiscono di tale opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato. Inoltre, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

Se non si ricorre al regime ordinario, c’è il regime semplificato degli ex minimi. In questo caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Per quanto riguarda il nuovo regime dei minimi, si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.

In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Ciò significa che, a prescindere dall’età, si può avvalersi del regime per 5 anni da quando l’attività è iniziata e, qualora il contribuente non dovesse avere ancora 35 anni dopo lo scadere del quinquennio, potrà ancora beneficiare del regime.

Una clausola importante prevede che, se si cessa di usufruire del regime agevolato, non è possibile avvalersene in seguito, anche se dovessero sussistere le condizioni.

Tale regola non vale per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, possono cominciare a servirsi del regime di vantaggio per la prossima dichiarazione del 2012, considerando sempre i limiti di 5 anni o, comunque, del 35mo anno di età.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta . A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.

Il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:

 

  • obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
  • esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
  • esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
  • esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.

Nuove regole per il regime dei minimi nel 2012

Dal 2012 cambiano le regole relative al regime dei minimi, in virtù della Finanziaria da poco approvata. Intanto, per i professionisti e gli imprenditori soggetti alla ritenuta d’acconto che continueranno a essere contribuenti minimi anche nel 2012, l’imposta sostitutiva scende dal 20% al 5%, portando chi rientrerà nel nuovo regime dei minimi ad accumulare credito nei confronti del Fisco: avrà infatti ritenute d’acconto di importo superiore rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito, ridotta al 5%. Inoltre, l’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto corrisponde al 20% dell’imponibile, ma sono previste deroghe per alcune operazioni e per determinate categorie professionali.
 
Il credito accumulato nel quadro CM potrà essere utilizzato con il modello F24 dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi in compensazione di eventuali altre imposte o contributi dovuti all’Erario in caso di possesso di altri redditi o beni (IRPEF, addizionali, ICI, etc.), oppure i contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza.

Se il contribuente che aderisce al nuovo regime dei minimi non ha la possibilità di utilizzare in questo modo il credito, questo è destinato ad accumularsi per essere eventualmente richiesto a rimborso. Una situazione che vedrà coinvolti tutti i contribuenti che esercitano un’attività in  , nella quali i compensi sono assoggettati alla ritenuta, come avvocati, commercialisti, agenti di commercio, mediatori.

Regime contabile semplificato allargato a nuovi soggetti

E’ stato da poco prevista una riforma di alcuni regimi contabili semplificati e nuovi requisiti di accesso agli stessi al fine di  favorire la costituzione di nuove attività, da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro, e per ridurre i costi amministrativi delle piccole e medie imprese.

E’ il Dl 70/2011 (“decreto sviluppo”), convertito dalla legge 106/2011, a prevedere un ampliamento della platea dei contribuenti che possono accedere al regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973. Vi possono accedere le società di persone e le persone fisiche, esercenti attività di impresa, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore a 400mila euro, per le imprese aventi a oggetto prestazioni di servizi, e a 700mila euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (le precedenti soglie erano fissate, rispettivamente, in 309.874,14 e in 516.456,90 euro).

A partire dal 2012 per  favorire la costituzione di nuove imprese da parte soprattutto di giovani e di coloro che perdono il lavoro, sarà previsto che:

  • possono accedere al regime (introdotto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007) le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalla previgente normativa e che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione ovvero che hanno iniziato un’attività dopo il 2007
  • il regime agevolato può essere adottato solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi.

Ecco le limitazioni: Il contribuente, infatti, non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, né può proseguire altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Possono, invece, applicare il regime semplificato coloro che precedentemente hanno svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Non è consentito, ai fini dell’accesso al regime agevolato, la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, se nell’ultimo periodo d’imposta sono stati realizzati ricavi superiori a 30mila euro.

I contribuenti che presentano solo le caratteristiche dei “minimi” ante riforma, pur perdendo l’agevolazione riguardante l’imposizione sostitutiva del 5% e dovendo addebitare in fattura l’Iva, ai sensi del comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011, sono esentati dall’Irap e sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini Iva.

Regime dei minimi: meno tasse ma per meno anni

Dal prossimo anno la tassazione forfettaria scenderà dal 20 al 5%, ma si applicherà solo per 5 anni e sarà limitato alle imprese nuove oattive al 2007.
In pratica, il beneficio diventa transitorio.
Altra condizione: i beneficiari al momento di avvio dell’attività non devono aver superato i 35 anni di età.

Dubbi sul mantenimento del suddetto limite di età. Si attende la versione definitiva della manovra.

L’articolo 27 del dl sulla manovra correttiva punta sulla rimodulazione e concentrazione degli incentivi fiscali con lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali ad opera di giovani o di chi ha perso il posto di lavoro.
La nuova misura dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap è fissata al 5%, in luogo del 20% previsto dal regime dei minimi e del 10% del regime delle nuove iniziative produttive.
L’agevolazione si applica a decorrere dal 2012 per i primi 5 anni di attività.

Chi sono i contribuenti che possono aderire al regime dei minimi?

Possono aderire al regime dei minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che:

nell’anno solare precedente

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a  30.000 euro;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
  • nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto o di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro

I requisiti sopra descritti devono essere soddisfatti contemporaneamente.

I contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi dichiarano il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva, all’interno del quadro CM di UNICO PF.