Partita Iva forfettaria: possono aprirla anche le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale

Anche le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) potranno aprire la partita Iva a regime forfettario. Si tratta della novità più importante relativa al Terzo settore introdotta con la conversione del decreto legge numero 146 del 2021 con la modifica di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 in tema di applicazione Iva. Le ultime novità sono in discussione al Parlamento. Il voto definitivo si avrà lunedì 13 dicembre 2021.

Terzo settore, quali sono i requisiti per aderire alla partita Iva a regime forfettario?

Per aprire la partita Iva a regime forfettario le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono aver realizzato un volume di ricavi annuo che non superi i 65 mila euro, come tutte le altre società e i professionisti aderenti alla fiscalità della flat tax. Inoltre, nel volume dei ricavi sono incluse:

  • la somministrazione di bevande e alimenti;
  • le attività commerciali che sono assoggettate all’Iva.

Partite Iva a regime forfettario, gli altri requisiti per il Terzo settore e le semplificazioni

Organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale per applicare la partita Iva a regime forfettario devono seguire le altre regole e i requisiti indicati dai commi dai 54 a seguire della legge di Stabilità del 2015 (legge numero 190 del 2014). L’adesione al regime forfettario comporta anche varie semplificazioni fiscali:

  • non va addebitata l’Iva nella fattura verso i propri clienti;
  • mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  • non va liquidata e versata l’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la dichiarazione annuale;
  • non c’è bisogno della comunicazione annuale dell’Iva;
  • mancato obbligo di presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rientranti nello spesometro, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva;
  • non c’è bisogno di comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni fatte con operatori che abbiano la residente o la sede nei Paesi della black list.

Ulteriori obblighi che non hanno associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) col regime forfettario

Inoltre, associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) che aderiscono al regime forfettario di partita Iva non devono:

  • registrare le fatture emesse, le ricevute e i corrispettivi;
  • effettuare la certificazione dei corrispettivi;
  • procedere con l’integrazione delle fatture da versare entro il 16° giorno del mese successivo ai fini del debito di imposta, senza detrarre l’imposta stessa.

Vendita di beni e servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

Le novità per il Terzo settore dell’adesione al regime forfettario di partita Iva, potrebbero riguardare le operazioni effettuate da alcuni enti. In particolare, le associazioni di categoria, religiose, politiche, assistenziali, culturali, di formazione extra scolastica, sindacali che effettuino servizi oppure vendano beni, compresi bevande e alimenti, recependo corrispettivi determinati, potranno considerare queste operazioni come esenti. Detti beni e servizi, dovranno non essere gravati dall’imposta che andrebbe a colpire essenzialmente i consumatori e gli utenti finali.

Il Regime dei Minimi scelto da un terzo delle nuove partite Iva

Il Regime dei Minimi è stato scelto, nel 2012, da un terzo delle nuove partite Iva aperte da autonomi e da professionisti, decisi dunque ad utilizzare il regime fiscale agevolato per la loro attività.

Si tratta di un regime per contribuenti minimi che riserva un‘imposta del 5% e che sostituisce Irpef e addizionali regionali, anche se coloro che ne possono beneficare sono pochi.
In particolare, questa formula è rivolta a giovani e lavoratori che, avendo perso il lavoro, avviano un’attività in proprio.

I dati indicano i giovani come i maggiori utilizzatori del nuovo regime, tanto che il il 70% delle adesioni riguarda autonomi e professionisti con meno di 35 anni.

Buona parte dei nuovi minimi, un terzo del totale, riguarda il settore delle professioni seguito, a lunga distanza, dal commercio. Quanto alla distribuzione geografica, il 45,3% delle adesioni si è registrato al Nord, il 24,2% al Centro, il 30,5% al Sud e Isole.

Tra i “paletti” fissati c’è quello dell’età, poiché bisogna essere minori di 35 anni, e del fatturato, che non deve superare i 30mila euro all’anno.
Fra le nuove Partite IVA (+ 2,2% rispetto al 2011), spiccano le persone fisiche (+5,76% rispetto al 2012) mentre diminuiscono le nuove società di persone (-10,34%), società di capitali (-5,8%), non residenti (-2,87%), e altre forme giuridiche (-2,44%).

Le novità per il 2013, poi, arriveranno dalla Riforma del Lavoro, che ha ulteriormente irrigidito l’accesso a questo regime, pensando soprattutto alle partite Iva che mascherano rapporti di lavoro subordinato.

Vera MORETTI

Comunicazioni iva obbligatorie per fatture oltre i 3mila euro: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate torna sull’obbligo di comunicazione di tutte le operazioni rilevanti iva superiori all’importo di tremila euro a un mese dalla entrata in vigore del provvedimento. Lo fa con la circolare 24/E, con la quale indica i nuovi adempimenti alla luce dell’ultima manovra (dl 78/2010) e del provvedimento delle Entrate del 22 dicembre scorso (poi modificato da quello del 14 aprile 2011).

Alla luce della nota vengono individuati esoneri del primo tempo e scadenze più lunghe. Solo per il 2010, la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati sarà limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o superiore ai 25mila euro, al netto dell’Iva. Contestualmente, i tempi di consegna della comunicazione sono stati allungati: i termini scadono infatti il 31 ottobre 2011.

Tra i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione ci sono i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tutte le operazioni Iva che “passano sulla carta” sono esonerate, così come non è prevista alcuna comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.