La Cassazione bacchetta i “furbetti dello scontrino”

La Corte di Cassazione interviene con una sentenza a bacchettare i “furbetti dello scontrino“. Secondo la Corte, infatti, la mancata emissione della ricevuta fiscale, pur in presenza di registrazione del corrispettivo, non può essere considerata violazione puramente formale dal momento che rende impossibile l’esatta determinazione dei ricavi. Per questo motivo il contribuente deve pagare la sanzione e lo deve fare per intero.

La sentenza in oggetto, nello specifico è la 13504 del 27 Luglio 2012, la quale inaugura un nuovo orientamento nella giurisprudenza e ribalta, di fatto, il giudizio di appello nei confronti di un esercente che non aveva emesso un consistente numero di ricevute fiscali pur registrando gli incassi nel registro dei corrispettivi.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato di nuovo, nella sua motivazione, l’esaustività degli articoli 48 e 49 del Dpr 633/1972, sulla materia IVA, escludendo l’applicabilità della particolare circostanza attenuante prevista dall’articolo 1 del Dm 1 settembre 1931 e considerando poco rilevanti i richiami del giudice di appello al comma 5-bis dell’articolo 6, del Dlgs 472/1997 e all’ultimo comma dell’articolo 8 della legge 4/1929.

Dedurre gli spostamenti in TAXI: basta la semplice ricevuta del tassista?

Spesso ci capita di prendere un taxi per raggiungere un cliente o un luogo di lavoro. I lavoratori dipendenti, se autorizzati dalla propria azienda, possono portare come giustificativo in nota spese la ricevuta rilasciata dal tassista a fine corsa. Solitamente questa ricevuta riporta l’orario in cui si è preso il taxi, il percorso fatto (partenza e arrivo) e il prezzo della corsa.

Ma questa ricevuta che valore ha? Nessun valore dal punto di vista fiscale, se non quello di attestare il percorso fatto ed il prezzo. Infatti i tassisti in base all’articolo 2, lettera 1, DPR 696/96, non sono soggetti all’obbligo di emissione di scontrino fiscale, né di ricevuta fiscale.

Come fare allora per portare in deduzione questo tipo di servizio? Occorre che il cliente richieda una fattura al tassista. Infatti, seppure non tenuto a farlo di sua spontanea volontà, il tassista è obbligato per legge ad emettere fattura se questa gli viene richiesta dal cliente prima della ultimazione della prestazione. Il tassista, può anche emettere fattura in un secondo momento, recapitando la fattura presso la sede del cliente entro 24 ore dalla prestazione. Il tassista che rifiutasse l’emissione della fattura a richiesta del cliente è punibile con sanzione amministrativa.