Pensioni, come uscire prima con cumulo e ricongiunzione dei contributi?

Come si può andare in pensione prima procedendo con il cumulo o la ricongiunzione dei contributi? Alcuni casi aiutano a valutare i due istituti previdenziali per arrivare alla scelta migliore. Ad esempio, un lavoratore che abbia superato di qualche anno i 60 anni e che abbia maturato contributi presso più gestioni (25 anni da lavoratore dipendente, contributi presso la gestione ex Enpals e anche qualche mese alla Gestione separata dell’Inps), può valutare di unire i versamenti per arrivare prima alla pensione.

Ricongiunzione dei contributi ai fini della pensione, di cosa si tratta?

Ai fini della pensione, con la ricongiunzione dei contributi versati presso differenti gestioni previdenziali si permette di:

  • accentrare i versamenti tutti in una delle gestioni presso la quale siano stati versati contributi;
  • ottenere la pensione dalla gestione previdenziale prescelta;
  • rateizzare e dedurre fiscalmente il costo dell’operazione che ammonta al 50% della differenza tra l’onere teorico di ricongiunzione e il totale dei contributi e degli interessi.

Pensioni anticipate, come procedere con il cumulo gratuito dei contributi?

Con il cumulo dei contributi versati, disciplinato dalla legge di Bilancio 2017, il lavoratore può unire i versamenti effettuati nella vita lavorativa presso più gestioni previdenziali, sia private che pubbliche. Il cumulo dei contributi si può richiedere per ottenere i seguenti trattamenti previdenziali:

  • la pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero;
  • le pensioni di vecchiaia;
  • l’inabilità;
  • le pensione dei superstiti.

Pensioni, quale è più conveniente tra cumulo dei contributi e ricongiunzione?

Quale scelta è più conveniente per i lavoratori prossimi alla pensione, il cumulo dei contributi o la ricongiunzione? In entrambi i casi, l’assegno delle pensioni saranno determinate dall’unione di almeno due gestioni previdenziali. In linea di massima, si può affermare che, pur non comportando degli oneri, il cumulo pensionistico produce minori vantaggi in termini di pensione rispetto alla ricongiunzione.

Come andare in pensione anticipata contributiva a 64 anni unendo i contributi?

Nel caso del lavoratore sopra descritto, se il contribuente proviene dal sistema previdenziale misto (quindi con una parte dei contributi versati entro il 31 dicembre 1995) si può pensare di andare in pensione anticipata a 64 anni di età. Tale possibilità vige nel caso in cui il lavoratore abbia almeno un contributo versato entro il 1996. Facendo il computo nella gestione separata e riunendo le varie gestioni previdenziali, il lavoratore può andare in pensione a 64 anni:

  • se accetta il ricalcolo della pensione con il solo meccanismo previdenziale misto;
  • rispettando uno dei requisiti legati all’assegno di pensione. Ovvero, l’importo del futuro trattamento previdenziale deve essere pari ad almeno 2,8 volte quello della pensione sociale. Per il 2022, dunque, tale importo è fissato in 1.310,68 euro.

Pensione anticipata contributiva, chi può andare uscire prima?

In ogni modo, se il lavoratore ha iniziato a versare i contributi in data successiva al 31 dicembre 1995, la possibilità di andare in pensione anticipata contributiva a 64 anni è sempre riconosciuta. Tuttavia, i contributi versati alla Gestione separata dell’Inps daranno diritto a una parte della pensione a decorrere dalla vecchiaia. Dunque, a decorrere dai 67 anni di età. Procedendo, invece, con il cumulo di tutte e tre le gestioni previdenziali presso le quali il lavoratore abbia versato i contributi, il richiedente potrebbe godere contemporaneamente di tutte e tre le quote di pensione.

Lavoratore con contributi in due gestioni previdenziali differenti: la possibilità di procedere con il cumulo o la ricongiunzione

Nel caso in cui un lavoratore, appartenente al sistema previdenziale misto, abbia contributi versati in due gestioni, si può pensare a quale convenga di più tra ricongiunzione e cumulo. Ad esempio, se un lavoratore ha iniziato a contribuire dal 1990 e per 20 anni ha versato contributi al fondo telefonici e successivamente come dipendente di un’impresa privata, le alternative sono due. La prima consisterebbe nel  trasferire i contributi presso una sola delle due gestioni (ricongiunzione). Con tale istituto, la scelta del lavoratore non andrebbe a incidere con l’uscita anticipata, ma direttamente sull’assegno di pensione. La scelta sarebbe valida anche per accedere a specifiche formule di pensione che non sono consentite con il cumulo dei contributi.

Pensioni anticipate con il cumulo gratuito dei contributi: possibilità anche per i liberi professionisti

Con il cumulo dei contributi, invece, il lavoratore può ricongiungere gratuitamente i versamenti effettuati presso più gestioni. Il contribuente raggiungerebbe la pensione sulla base delle quote di assegno spettanti da ciascuna delle gestioni previdenziali. Peraltro il cumulo gratuito dei contributi è previsto anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali. Nel caso in cui il professionista abbia contributi versati anche da lavoratore dipendente, si possono unire i periodi di lavoro e di versamenti non coincidenti per arrivare prima:

  • alla pensione di vecchiaia;
  • a quella anticipata ordinaria con 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne 41 anni e 10 mesi).

Uscita da lavoro per i liberi professionisti con il cumulo dei contributi

Peraltro, per i contributi versati alla Cassa previdenziale è necessario che il libero professionista presti attenzione ai requisiti richiesti dalla gestione previdenziale stessa. Ad esempio, per la pensione di vecchiaia degli ingegneri iscritti a Inarcassa, il requisito da maturare è pari a 34 anni e sei mesi di contributi. Si tratta di un requisito ben più gravoso rispetto a quello previsto dall’Inps che per la pensione di vecchiaia richiede venti anni di contributi versati.

La ricongiunzione può essere richiesta per i lavoratori autonomi iscritti alle Casse previdenziali?

I liberi professionisti iscritti alle Casse previdenziali non possono richiedere la ricongiunzione dei contributi. Pertanto, chi volesse arrivare alla pensione mediante ricongiunzione onerosa dei contributi versati alle Casse previdenziali e alla gestione dell’Inps come lavoratore alle dipendenze, può semplicemente attendere l’età della vecchiaia per ottenere un supplemento di pensione.

Pensioni, conviene di più la ricongiunzione o il cumulo dei contributi?

Ai fini della pensione, quale conviene di più, la ricongiunzione o il cumulo dei contributi? Per rispondere alla domanda è necessario sapere che la ricongiunzione può comportare delle spese, ma un maggiore vantaggio in termini di assegno di pensione. Il cumulo, invece, è sempre gratuito ma assicura minori vantaggi per la futura pensione. L’esigenza di procedere con la ricongiunzione dei contributi o con il cumulo può presentarsi al superamento dei 60 anni per valorizzare gli anni di contributi versati in rapporto alla propria carriera lavorativa. E, inoltre, si possono unire le contribuzioni versate in differenti gestioni previdenziali.

Ricongiunzione dei contributi, che cos’è e come incide sulle pensioni?

Con la ricongiunzione dei contributi ai fini delle pensioni si procede ad accentrare in una sola gestione pensionistica i contributi versati presso diverse previdenze. Esercitando questa opzione, i contributi maturati vengono trasferiti nel fondo che accentra tutte le previdenze. L’operazione consente, dunque, di presentare domanda di pensione al fondo accentratore. La legge numero 29 del 1979 prevede la possibilità di concentrare i contributi tra le varie gestioni Inps in 2 modalità.

Come può avvenire la ricongiunzione dei contributi?

La prima direzione del ricongiungimento dei contributi ai fini delle pensioni è quella prevista dall’articolo 1 della legge numero 29 del 1979. Ovvero, il trasferimento dei contributi versati può avvenire per accentrarli dai fondi di gestione sostitutiva e alternativa all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) al fondo lavoratori del settore privato. Nei fondi alternativi rientrano, a titolo di esempio, anche i lavoratori ex Inpdap. La seconda modalità di trasferimento consente di spostare i contributi verso i fondi differenti dal fondo pensioni dei contribuenti del settore privato.

Ricongiunzione dei contributi, quanto costa?

Le due operazioni di ricongiunzione dei contributi hanno un costo. L’onere che il contribuente deve sostenere corrisponde al 50% della differenza tra l’onere teorico della ricongiunzione e il totale dei contributi e degli interessi inerenti trasferiti nel fondo accentrante. Tale meccanismo è disciplinato dalla circolare dell’Inps numero 142 del 2010.

Deducibilità dei costi sostenuti per la ricongiunzione dei contributi: come avviene?

L’operazione, in ogni modo, può avere un quale vantaggio per l’aspetto della deducibilità dei costi sostenuti per il trasferimento dei contributi. La deducibilità degli oneri dal reddito è disciplinata dalla lettera e), del comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si può procedere con la rateizzazione senza l’applicazione di interessi. Il numero delle rate è calcolato in tante mensilità quanto è il periodo di tempo della ricongiunzione. Pertanto, la ricongiunzione può essere richiesta anche quando il lavoratore è attivo sul lavoro.

Cumulo dei contributi ai fini delle pensioni, quando si può fare?

Il cumulo dei contributi era stato introdotto dalla legge numero 228 del 2012 e poi modificato integralmente dalla legge numero 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017). La possibilità di procedere con il cumulo dei contributi è prevista per le seguenti tipologie di pensione:

  • pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero;
  • pensioni di vecchiaia;
  • inabilità;
  • pensione dei superstiti.

Il cumulo può essere esercitato per i contributi versati in tutte le gestioni previdenziali. Dunque, sia quelle private che quelle pubbliche e non vi è un prerequisito dei contributi stessi.

Cumulo dei contributi, si può utilizzare anche per le Casse previdenziali?

Il cumulo dei contributi può essere utilizzato anche per i versamenti effettuati presso le Casse professionali. In tal caso, il cumulo opera per i periodi lavorativi e contributi che non coincidono con altre gestioni previdenziali. L’obiettivo dello strumento è quello di permettere il raggiungimento dei requisiti richiesti per le pensioni anticipate, di vecchiaia, per la quota 102 (come previsto dalla legge di Bilancio 2022), per le pensioni ai superstiti e di inabilità. Devono essere, dunque, rispettati i requisiti fissati dalla legge Fornero (legge numero 214 del 2011) per le pensioni anticipate ordinarie e di vecchiaia. In merito alla pensione di inabilità, i requisiti sono fissati dalla legge numero 222 del 1984.

Quale differenza c’è tra ricongiungimento dei contributi e cumulo?

Rispetto a quanto abbiamo visto per il ricongiungimento dei contributi, con il cumulo non si ha il trasferimento dei contributi da una gestione previdenziale a un’altra. La pensione spettante viene calcolata per quote secondo i meccanismi previdenziali di ciascuna gestione previdenziale. La distinzione è stabilita dalla circolare dell’Inps numero 140 del 2017. Se un contribuente ha maturato anni di contributi entro il 31 dicembre 1995, l’assegno di pensione viene calcolato con il metodo retributivo ma secondo le regole fissate da ciascuna gestione previdenziale (ad esempio, Inps ed  ex Inpdap).

Pensione, quale conviene di più tra cumulo dei contributi e ricongiunzione?

Il trattamento pensionistico, dunque, sarà il risultato delle pensioni calcolate dalle due gestioni previdenziali. Inoltre, pur essendo gratuito, il cumulo pensionistico comporta minori vantaggi rispetto alla ricongiunzione in termini di assegno pensionistico.

Lavoro: quando si può chiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita?

Il lavoratore può avere esigenze particolari che lo portano a dover lasciare per un periodo il lavoro, in questo caso è possibile richiedere l’aspettativa, naturalmente non devono essere tenute in considerazione solo le esigenze del lavoratore, ma anche quelle del datore di lavoro che ha bisogno delle prestazioni lavorative dei suoi dipendenti. Proprio per bilanciare gli interessi del datore di lavoro con quelli del lavoratore sono previste condizioni e limiti all’aspettativa. Vediamo ora quando il lavoratore può fare istanza per l’aspettativa e il trattamento economico.

Cos’è l’aspettativa

La prima cosa da sottolineare è che il lavoratore può richiedere l’aspettativa retribuita e non retribuita.

L’aspettativa è un periodo di astensione temporanea dal lavoro riservata ai dipendenti del settore pubblico e del settore privato. Chi chiede e ottiene l’aspettativa ha diritto a conservare il posto di lavoro e in alcuni casi ha diritto alla retribuzione e vedremo in quali. L’aspettativa è disciplinata dalla legge 50 del 2000, attuata con regolamento 278 del 2000, e dallo Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970, deve però essere precisato che ulteriori regole sono contenute nei vari CCNL. Di conseguenza in questa sede ci occuperemo della disciplina generale, avendo però cura di precisare che ci possono essere variazioni dovute appunto a tali contratti. Un’altra premessa, prima di passare ai casi in cui si può chiedere l’aspettativa, è che la stessa può essere fruita in modalità continuativa o frazionata.

Gravi motivi personali

La prima tipologia di aspettativa è quella richiesta per gravi motivi personali che naturalmente devono essere dichiarati. L’aspettativa per motivi personali o familiari può essere richiesta a causa di un disagio personale oppure per gravi motivi come cura e l’assistenza dei parenti e affini (anche se non conviventi ) entro il 3° grado, si tratta di coniuge, figli, genitori, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle.

La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro allegando i certificati medici di tali soggetti da cui si possano evincere le condizioni di salute e quindi anche il bisogno di assistenza continua di tali soggetti. Il periodo di aspettativa per motivi personali o familiari ha una durata massima di due anni. Si tratta di un’aspettativa non retribuita e il periodo interessato da tale istituto non viene calcolato ai fini previdenziali e per l’anzianità di servizio.

La cosa da sottolineare in merito all’aspettativa per gravi motivi familiari o personali è che il datore di lavoro può rifiutarsi di concederla, deve però motivare tale decisione e di solito la motivazione deve essere inerente la tipologia di problematica dichiarata dal lavoratore, su istanza del lavoratore deve inoltre riesaminare la richiesta. La Corte di Cassazione in merito ha precisato che il datore di lavoro deve comunque comportarsi con buona fede e correttezza, evitando comportamenti ostruzionistici Cass. n. 12563/2014.

Disagio personale

In merito a questa tipologia di aspettativa deve essere anche sottolineato che i motivi, oltre alla malattia di un parente, possono essere legati a un “disagio personale” del dipendente, naturalmente questa formula non è semplice da interpretare. In genere si ritiene che il lavoratore non possa chiedere questa tipologia di aspettativa per motivi di salute perché in questo caso c’è la malattia, ma alcuni CCNL e in particolare quello dei metalmeccanici, turismo, telecomunicazioni, tessili, pulizie e servizi integrati, prevedono la possibilità di utilizzarla per malattia o infortunio fruibile al termine del periodo di comporto.

Aspettativa per motivi di formazione e studio

Può essere richiesta anche per motivi di formazione e studio. Si tratta di un’opportunità concessa ai dipendenti del settore pubblico e privato con almeno 5 anni di servizio in azienda che intendano:

  • completare la scuola dell’obbligo;
  • conseguire un titolo di studio di secondo grado;
  • intendano conseguire un diploma universitario o una laurea;
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.

In questo caso può avere una durata non superiore a 11 mesi e non è retribuita. Anche in questo caso il datore di lavoro può rifiutare tale concessione oppure chiedere che sia effettuata in un periodo diverso.

Diversa è invece l’aspettativa per il dottorato, questa infatti è prevista solo per il contratto del pubblico impiego, la durata dell’aspettativa è la stessa del corso di studio, naturalmente può essere concessa solo al dipendente che sia stato ammesso al corso di dottorato. Deve essere specificato che con la legge Gelmini (legge 240 del 2010) non è più un diritto, infatti il datore di lavoro, quindi l’amministrazione pubblica, concede l’aspettativa previa verifica della compatibilità tra il dottorato e le esigenze di servizio nella Pubblica Amministrazione. Inoltre l’aspettativa può essere rifiutata per motivi di servizio.

In questo caso cambiano anche le norme relative alla retribuzione. Se il richiedente è stato ammesso al dottorato con borsa, non avrà la retribuzione, mentre nel caso in cui sia stato ammesso senza borsa dovrà essere concessa l’aspettativa retribuita con retribuzione ordinaria. In questo caso inoltre il periodo di aspettativa sarà utile a fini pensionistici e per la progressione di carriera.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Questa tipologia si riconosce a coloro che vengono eletti alle seguenti cariche:

  • Parlamentare Europeo o Nazionale;
  • membro delle assemblee regionali;
  • sindaco di comuni;
  • presidente di provincia,
  • presidente di consiglio comunale, provinciale, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti);
  • assessore;
  • consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

In questo caso l’aspettativa non è retribuita.

Aspettativa per tossicodipendenza

L’aspettativa per tossicodipendenza viene concessa a lavoratori che abbiano problemi di dipendenze da sostanze psicotrope e che decidono di seguire programmi riabilitativi. Può inoltre essere concessa a lavoratori che abbiano l’esigenza di assistere familiari in percorsi di riabilitazione per problemi di tossicodipendenza. Si tratta anche in questo caso di aspettativa non retribuita, inoltre è necessario che il SERT o altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali certifichino la partecipazione a tali piani riabilitativi. Nel primo caso la durata massima dell’aspettativa è di tre anni, mentre nel secondo caso la durata è di tre mesi.

Aspettativa per ricongiungimento

Può essere richiesta quando è necessario recarsi all’estero per ricongiungersi con il coniuge che lavora all’estero. E’ fruibile solo dai dipendenti pubblici, non si riceve la retribuzione e la concessione avviene solo nel caso in cui la Pubblica Amministrazione di appartenenza non abbia la possibilità di collocare il dipendente a lavoro nel Paese di destinazione.

Volontariato

Può essere richiesta da lavoratori del settore pubblico e del settore privato. Il lavoratore può richiederla in seguito al verificarsi di calamità naturali al fine di partecipare ad attività di soccorso con durata massima di 30 giorni consecutivi o 90 frazionati nell’anno. Può inoltre essere richiesta per attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione per una durata massima di 30 giorni continuativi. E’ retribuita, ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso della retribuzione versata all’autorità di protezione civile competente per territorio.

Dall’aspettativa deve essere distinto il congedo straordinario legge 104 che vedremo a breve.