Ires estesa anche alle pmi energetiche

Le fonti rinnovabili sono state duramente colpite dal Decreto Fare, che porterà l’addizionale Ires a pesare pesantemente sulle pmi energetiche.
Come anche confermato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, la Robin Tax è stata inserita nel Decreto Fare ed estesa alle piccole e medie imprese.

Si tratta sicuramente di un provvedimento che rischia di dare un duro colpo alle aziende che producono energia ma anche, più in generale, al mondo del fotovoltaico e delle fonti rinnovabili.

L’articolo 5 del Decreto Fare prevede che a pagare la tassa Ires siano anche i produttori di energia rinnovabile con un fatturato di almeno 3 milioni di euro annui (invece dei precedenti 10 milioni) e profitti di almeno 300mila euro lordi (invece di 3 milioni): “Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro sono sostituite dalle seguenti: volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro“.

Ora saranno molti gli impianti coinvolti in questo range, poiché vi rientreranno quelli a partire da 300 kW di potenza.

La tassa sarà pari al 10,3% per il 2013, per poi scendere al 6,5% nel 2014, producendo un gettito totale di 150 milioni di euro nel 2015, più altri 75 milioni nel 2016.

Vera MORETTI

Alcuni chiarimenti sulla Robin tax

Una chiarificazione dovuta, relativa alla Robin tax 2010, è arrivata dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, è rivolta alle società che operano nel settore petrolifero e dell’energia elettrica alle quali spettava un credito derivante dal modello Unico Sc 2011 ma che, per il venir meno dei requisiti fissati dalla norma, non sono tenute alla compilazione di Unico 2012.

Il dubbio consisteva nella modalità con cui recuperare l’eccedenza e in particolare sulla sezione nella quale indicare l’eccedenza stessa, se nella sezione II del quadro RX (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione), oppure in quella XI-A del quadro RQ43, anche se per il 2011 non si era assoggettati alla Robin tax.

L’Agenzia ha ricordato che l’indicazione nella sezione II del quadro RX di Unico Sc vincola le eccedenze a uno di questi utilizzi:

  • richiesta di rimborso
  • compensazione orizzontale fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione
  • cessione, nell’ambito della tassazione di gruppo, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante.

Quindi, la società che volesse prendere una di queste 3 strade può correttamente riportare l’eccedenza nella sezione II del quadro RX, senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.

Mentre la stessa eccedenza va indicata nella sezione XI-A del quadro RQ nel caso la compagine, prevedendo di essere nuovamente assoggettata alla Robin tax nei successivi periodi d’imposta, intendesse mantenere la possibilità di utilizzare il “credito” a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro.

In questa seconda ipotesi, la casella del frontespizio “Addizionale Ires” non va barrata, compilando esclusivamente le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale – Eccedenza compensata nel modello F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, e riportando l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello Unico Sc 2012.

Vera MORETTI