Imu e Tasi, i numeri del salasso

Questa è una settimana di passione per i contribuenti italiani. Spinto un po’ più in là lo spauracchio di Unico 2015, in questi giorni si fanno i conti con Imu e Tasi. E, come spesso accade in queste occasioni, c’è qualcuno che, meritoriamente, fa i conti in tasca alle amministrazioni per capire quanto incassano da Imu e Tasi e quanto i contribuenti vengono spennati.

Secondo le elaborazioni dell’Ufficio studi di Confartigianato su dati di ITWorking l’aliquota media di Imu e Tasi è del 9,97 per mille, ma gli scarti sono molto significativi a seconda delle regioni e delle città che vengono prese in esame. Soprattutto, rileva Confartigianato, le tipologie di immobili che sono colpite più pesantemente da Imu eTasi sono quello produttive come laboratori, capannoni, ristoranti.

Nello specifico, la regione che se la passa peggio è l’Umbria dove, tra Imu e Tasi, le attività produttive subiscono un’aliquota media del 10,34 per mille. Seguono Campania (10,19) e Sicilia (10,16). All’altro capo della classifica troviamo la Valle d’Aosta, con un più modesto 8,16 per mille, il Friuli Venezia Giulia (8,97) e la Sardegna (9,05).

Sempre secondo i calcoli di Confartigianato, tra il 2012 e il 2014 la tassazione sugli strumenti di lavoro delle imprese tra Imu e Tasi è cresciuta di quasi il 20% (18,4%), in controtendenza rispetto a quanto è accaduto per le abitazioni principali: -10%. Un rincaro che si è tradotto, in cifre, in 138 euro in più di pressione fiscale sugli immobili produttivi.

Tornando alle valutazioni locali e passando dalle regioni ai comuni, Confartigianato rileva che il capoluogo in cui gli imprenditori se la passano peggio è Trieste, dove le aliquote di Imu e Tasi arrivano al 10,99 per mille; seguono gli imprenditori di Lucca (10,57) e di Terni (10,54). Meno mazzolati quelli di Aosta, con l’aliquota di Imu e Tasi più bassa: 8,16 per mille, seguiti da due realtà della Sardegna, l’Ogliastra (8,19 per mille) e Oristano (8,25).

Istruzioni per chi deve pagare l’Imu

Sempre più vicina la scadenza per il pagamento dell’acconto Imu, riservato ai proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale, e dunque applicato a seconde case, beni strumentali e case di lusso censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Per calcolare l’importo dell‘imposta, anche quest’anno è possibile affidarsi ai tool presenti online, come quello messo a disposizione dal sito AmministrazioniComunali.it, dove viene semplicemente richiesto di inserire i dati relativi al proprio immobile per calcolare l’imposta dovuta.

Resta per i Comuni la facoltà di assimilare l’unità immobiliare all’abitazione principale mediante propria delibera in caso di unità immobiliare:

  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata;
  • posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purché non locata;
  • concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” purché utilizzata come “abitazione principale” per la sola quota di rendita risultante in catasto non eccedente 500 euro, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in questi casi l’agevolazione è comunque applicabile ad un solo immobile.

Oltre alle prime case, da quest’anno sono esclusi dall’applicazione dell’Imu:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,che sono adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Nessuna deduzione fiscale è invece prevista per dichiarazione IRAP, a prescindere dalla tipologia e dalla natura dell’immobile.

Vera MORETTI

Esenzione Imu per gli Enc

La scadenza del 4 febbraio relativa all’Imu non riguarda gli enti non commerciali.

Per gli Enc è infatti prevista una dichiarazione unica e riepilogativa di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’esenzione.
Dall’1 gennaio, infatti, l’esenzione dall’imposta viene applicata in proporzione all’utilizzo non commerciale dell’immobile, che comunque deve risultare da un’apposita dichiarazione.

Se nel 2012 l’esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commerciali, nel 2013 viene invece rispettato il criterio dell’imposta proporzionale.
Ciò significa che vengono tassate solo le aree impiegate per le attività commerciali.
La nuova esenzione sembra quindi semplificare gli adempimenti dei contribuenti, soprattutto perché evita agli enti non commerciali l’invio di due dichiarazioni.
Gli Enc dovranno attendere l’approvazione dell’apposito modello.

Inoltre, occorre ricordare che le fondazioni bancarie non rientrano tra gli enti che possono fruire delle esenzioni Imu.

Vera MORETTI

Altra proroga per l’Imu?

Non c’è pace per la dichiarazione Imu e sembra sia in arrivo l’ennesima proroga.

Dopo che la scadenza era slittata al 30 novembre, ancora una volta serve più tempo, per fare chiarezza su chi è davvero tenuto a compilarla e chi, invece, può astenersi.
Per questo, un maxiemendamento sposterebbe la fatidica data al 4 febbraio 2013.

Una certezza riguarda l’abitazione principale: dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche.
Il documento non deve essere presentato nemmeno per comunicare i figli conviventi di età non superiore ai 26 anni, per i quali è possibile usufruire della maggiorazione della detrazione di € 50.

Eccezioni a questa regola sono:

  • componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune. Ad esempio, con riferimento all’immobile in comproprietà di 2 coniugi non legalmente separati, destinato ad abitazione principale di uno solo dei 2 poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile sito nel medesimo territorio comunale, la dichiarazione IMU va presentata dal coniuge che usufruisce, per lo stesso, dell’agevolazione per l’abitazione principale;
  • abitazione principale la cui superficie si estende su più Comuni. La dichiarazione Imu va presentata solamente ai Comuni in cui il soggetto non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle Annotazioni che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi“;
  • separazione, annullamento o cessazione del matrimonio. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a presentare la dichiarazione Imu solo se il Comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è né il Comune di celebrazione del matrimonio né quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario;
  • immobili posseduti da cittadini italiani non residenti. La dichiarazione Imu da parte dei residenti all’estero che possiedono immobili in Italia va presentata solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato che l’immobile posseduto dagli stessi è considerato direttamente adibito ad abitazione principale.

Si ricorda che sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa);

 

  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);

 

  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

In questo caso, però, il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Entro il suddetto limite di 3 pertinenze, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato.

Vera MORETTI

E l’Imu fu. Oggi il termine per l’acconto

E alla fine è arrivata. La prima, temutissima scadenza per l’Imu. Oggi è infatti il termine per pagare l’acconto dell’imposta, ma se siete dei ritardatari cronici o dei pigri che sono arrivati all’ultimo senza avere ancora un’idea di che cosa fare, non preoccupatevi. Le cose da sapere sono poche e basilari: eccole.

Hanno l’obbligo di pagare l’Imu tutti i proprietari di immobili che si trovano nel territorio italiano, secondo un meccanismo di calcolo analogo a quello dell’Ici. Analogo, non uguale, perché, qui c’è il trucco, i coefficienti moltiplicatori sono più alti e variano in base alla tipologia di immobile. L’Imu va pagata tramite modello F24.

Per non sbagliare, è necessario fare riferimento al rogito o a una visura catastale recente. Per il calcolo dell’Imu, infatti, si parte sempre dalla rendita catastale attribuita all’immobile al 1° gennaio dell’anno. Tale rendita, come in passato, deve essere rivalutata del 5% e il risultato della rivalutazione va moltiplicato, come per l’Ici, per una serie di coefficienti variabili a seconda della tipologia dell’immobile.

Importantissimo ricordare che l’F24 va presentato anche se l’imposta è pari a zero per effetto delle detrazioni, così come ha precisato l’Agenzia delle Entrate. Non bisogna poi dimenticare di comunicare al Fisco l’eventuale decisione di pagare in acconto. E se la pigrizia, le mille cose da fare o un imprevisto non vi consentono di rispettare il termine di oggi, per pagare c’è ancora tempo ma con la sanzione: per i primi 14 giorni è dello 0,2%, entro 30 giorni del 3% (su quanto non ancora versato). Dopo i 30 giorni scatta il 3,75% sull’importo non pagato ma il rischio è che venga dato avvio a un’attività di accertamento che può portare a una sanzione del 30%.

Insomma, per pagare e per morire c’è sempre tempo. Ma è meglio rispettare i termini (almeno per pagare…)