Bed and breakfast, quali sono le regole per aprirne uno?

Quali sono le regole da rispettare prima di aprire un nuovo bed and breakfast? Per iniziare questa nuova attività è necessario verificare le regole generali dettate dalla legge e dalle sentenze della Cassazione e le regole previste dalle leggi regionali di riferimento. In generale, l’attività di bed and breakfast è identificata come un’attività lavorativa svolta a livello familiare e saltuario nella quale i privati mettono a disposizione la propria abitazione (o una parte di essa) per offrire ospitalità e prima colazione. Può andar bene anche una casa presa in locazione, ma è necessario l’assenso del proprietario.

Prima di avviare un’attività bed and breakfast, quali verifiche sono da farsi?

Ancora prima di avviare l’attività di b&b è necessario procedere a una serie di verifiche sui requisiti necessari. In primis le verifiche riguardano la casa messa a disposizione per il bed and breakfast. Se la casa fa parte di un condominio, è necessario verificare che nel regolamento contrattuale non vi siano limitazioni alle unità immobiliari singole. Nel caso, la limitazione potrebbe essere bypassata ma occorre il voto unanime di tutti i condomini proprietari. Casi di questo tipo succedono quando il regolamento prevede il divieto di destinazione delle abitazioni ad affittacamere, o a pensione, o ancora, ad alberghi.

Divieti di apertura di un bed and breakfast in un condominio: cosa fare?

Tuttavia, l’attività di bed and breakfast non rientra in quella degli alberghi. Pertanto, si può sempre procedere a meno che non ci sia un divieto esplicito. In tal caso, le limitazioni di uso presenti nel regolamento condominiale devono essere chiare e altrettanto quelle di divieto di apertura di un bed and breakfast. Secondo la sentenza della Cassazione numero 19212 del 2016, infatti, il divieto di apertura di un bed and breakfast o di un’attività di affittacamere deve essere iscritto espressamente nel regolamento con approvazione all’unanimità dei condomini.

Aprire un b&b, residenza, domicilio e documenti necessari

Chi decide di aprire un bed and breakfast deve avere la residenza o il domicilio nell’abitazione oggetto di attività nel periodo in cui il b&b risulti aperto. Oltre alla residenza o al domicilio, il titolare dell’attività deve inoltrare la segnalazione di inizio attività, ovvero la Scia, allo Sportello unico delle Attività produttive. La certificazione va presentata al comune dove si trova ubicata l’abitazione. Tra i documenti da allegare alla Scia, è necessario presentare il contratto di proprietà (o in alternativa quello di locazione), l’assicurazione di responsabilità civile per gli ospiti e gli oggetti presenti nell’abitazione e la planimetria della casa.

Aprire un bed and breakfast, è necessario verificare sempre cosa dice la relativa legge regionale

La maggior parte delle regole per l’apertura di un bed and breakfast sono dettate dalle leggi regionali. In molti casi, le leggi sono simili. Ma in altri è necessario far riferimento alle leggi vigenti nella regione dove è ubicata l’abitazione oggetto di apertura del b&b per essere certi di essere nella giusta direzione. Le leggi regionali fissano, ad esempio, il numero massimo dei posti letto, delle camere e il numero minimo dei bagni.

Bad and breakfast, quanto devono essere grandi le camere in affitto?

Mediamente, le camere da affittare come bed and breakfast devono essere tra gli 8 e i 14 metri quadrati. Il numero di stanze da affittare può raggiungere il massimo di otto. Il numero totali di posti letto all’interno di un bed and breakfast può essere compreso tra 6 e 20. È inoltre importante che l’accesso alle camere degli ospiti sia diretto. Per ciò che concerne i bagni, almeno uno deve essere a utilizzo esclusivo degli ospiti.

Bed and breakfast, bagni, pulizie, biancheria e colazione

I bagni (e anche le camere e le parti comuni del bed and breakfast) devono essere puliti giornalmente. La biancheria, invece, deve essere sostituita non meno di tre volte alla settimana. Sulla prima colazione è da considerare che nei bed and breakfast non è previsto il servizio di cucina. È altresì vietata la somministrazione di cibi espressi. Inoltre, il b&b deve rimanere chiuso per almeno 3 mesi all’anno, anche non consecutivamente, in quanto rientra nelle attività occasionali. Quest’ultimo adempimento è necessario verificarlo esattamente nella legge regionale di riferimento.

Apertura bed and breakfast, bisogna avere la partita Iva?

Per ciò che concerne la parte fiscale, l’apertura di un bed and breakfast rientra in un’attività non imprenditoriale. Per l’apertura non è necessario avere una partita Iva. I guadagni ottenuti dall’attività di bed and breakfast rientrano, nella dichiarazione dei redditi, nella parte relativa ai redditi diversi.

Bed and breakfast, ecco tutte le leggi regionali

Ecco, di seguito, le leggi regionali da consultare per l’apertura di un bed and breakfast a seconda di dove è ubicata l’abitazione adibita all’attività:

  • Abruzzo, legge regionale n. 78 del 2000;
  • Basilicata, legge regionale n.  8 del 2008;
  • Calabria, legge regionale n. 34 del 2018;
  • Campania, legge regionale n. 5 del 2001, modificata dalla legge numero 26 del 2018;
  • Emilia Romagna, delibera n. 2149 del 2004 modificata dalla legge n. 4 del 2010 e dalla legge n. 4 del 2016;
  • Friuli Venezia Giulia, legge regionale n. 21 del 2016;
  • Lazio, legge regionale n. 8 del 2015;
  • Liguria, legge regionale n. 32 del 2014;
  • Lombardia, legge regionale n. 27 del 2015;
  • Marche, legge regionale n. 9 del 2006;
  • Molise, legge regionale n. 13 del 2002;
  • Piemonte, legge regionale n. 13 del 2017;
  • Puglia, legge regionale n. 27 del 2013;
  • Sardegna, legge regionale n. 16 del 2017;
  • Sicilia, legge regionale n. 32 del 2000;
  • Toscana, legge regionale n. 86 del 2016;
  • Umbria, legge regionale n. 8 del 2017;
  • Valle d’Aosta, legge regionale n. 23 del 2000;
  • Veneto, legge regionale n. 11 del 2013;
  • Provincia autonoma di Bolzano, legge provinciale n. 12 del 1995;
  • Provincia autonoma di Trento, legge regionale n. 7 del 2002.

 

 

SUAP: come funziona lo Sportello Unico Attività Produttive

Semplificare è la parola d’ordine che negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso ripetere e la Pubblica Amministrazione è “l’entità” che nel tempo ha accumulato sempre più oneri burocratici. Contemporaneamente si è però avvertita l’esigenza di semplificare, per raggiungere tale obiettivo nasce il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) che si pone come referente unico per le imprese al fine di agevolare gli adempimenti. Ecco chi deve rivolgersi al SUAP e quali sono le sue mansioni.

Cos’è il SUAP

Molte persone all’idea di dover aprire un’attività iniziano a tremare perché da sempre in Italia gli oneri burocratici e gli uffici a cui rivolgersi per poter iniziare un’attività sono numerosi e non mancano casi di rimbalzi di resposabilità e competenze in grado di mandare in tilt anche i professionisti più qualificati.

Per risolvere tali blocchi si è pensato a un referente unico, individuato nel SUAP. Il SUAP è lo Sportello Unico Attività Produttive, nasce con il DPR 160 del 2010 ed è al servizio delle imprese già costituite o di chi vuole avviare un’impresa, la struttura si avvale di uno sportello telematico e uno sportello fisico presente in ogni Comune italiano, in base al DPR si occupa di tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività di imprese e il titolare deve rivolgersi ad esso per l’apertura di nuove attività, per azioni relative a localizzazione, trasformazione, trasferimento, ristrutturazione, ampliamento, conversione, cessazione o riattivazione dell’attività.

Questo implica che chi esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva, per qualunque azione che comporti una modifica dell’assetto, deve comunque rivolgersi al SUAP che si occuperà di fornire informazioni, ma è anche un raccordo tra tutti gli enti pubblici coinvolti. L’obiettivo è fare in modo che chi vuole iniziare un’attività imprenditoriale, oppure ne ha già una e vuole effettuare delle modifiche, abbia un unico referente pubblico e quindi non sia sballottato tra diversi uffici per riuscire a portare a termine le operazioni.

Cosa fa il SUAP

Per l’accesso telematico ai servizi è disponibile il servizio al sito www.impresainungiorno.gov.it da qui è possibile accedere allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di riferimento, che è sempre quello in cui si vuole ubicare la propria impresa o quello del comune in cui è già ubicata. Il sito può essere utilizzato per ricevere informazioni, ma anche per caricare dei documenti, accedere alle proprie pratiche e controllare lo “stato” in cui si trovano. Il sito consente di aprire l’impresa in un giorno svolgendo tutte le pratiche online, ciò attraverso il servizio “ComUnica” che permette di inviare i documenti a un solo ente, la Camera di Commercio, da qui è possibile ottenere la registrazione della posizione INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, si può ottenere codice fiscale e partita IVA. Per tutte le pratiche sono indicati i costi e di conseguenza tutte le operazioni sono compiute all’insegna della trasparenza.

Un altro fattore importante è rappresentato dal fatto che i moduli sono unici a livello nazionale, questo vuol dire che per qualunque pratica debba essere compiuta, è possibile accedere allo sportello telematico SUAP, scaricare la modulistica, compilarla e quindi inviarla o consegnarla allo sportello fisico su moduli che sono identici in tutto il territorio e quindi senza troppe pastoie burocratiche.

Come accedere al SUAP

Per prima cosa è necessario collegarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it in secondo luogo scegliere il comune di riferimento, registrarsi con SPID, CIE o CNS.

Per accedere al SUAP è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC e una firma digitale con il sistema Token USB o tramite un lettore. Fatti questi passi si accede alla “scrivania” una sorta di ufficio virtuale che permette di dialogare con la Pubblica Amministrazione.

Naturalmente è necessario anche disporre di un computer e di una connessione internet.

Il funzionamento è piuttosto semplice, in base alla tipologia di atto che si deve compiere, ad esempio una nuova localizzazione dell’attività, è possibile reperire modelli e informazioni sulla documentazione necessaria.

Solitamente è necessario avere una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), oppure per i procedimenti in cui non è necessaria la SCIA si opta per il “procedimento Unico”. Una volta stabilito ciò, si propone un’istanza inviando telematicamente moduli e allegati eventualmente necessari. A questo punto dal SUAP parte la comunicazione ai vari enti che hanno differenti ruoli e competenze. Se tutto è in ordine, la pratica ha un esito positivo, in caso contrario ha un esito negativo, possono comunque essere corrette le varie pratiche e integrate. E’ il SUAP stesso a indicare eventuali altre integrazioni da effettuare.

Naturalmente per chi ha delle difficoltà a gestire il processo telematico, è possibile anche rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di competenza.

La SCIA: cos’è, come presentarla e dove

Qualunque persona che voglia aprire un attività commerciale, cantiere edile oppure fare una semplice ristrutturazione deve per forza presentare una SCIA al comune di appartenenza. La SCIA non è altro che una Segnalazione Certificata Inizio Attività, sostituisce la vecchia DIA (Dichiarazione Inizio Attività).Si tratta di uno strumento che va a semplificare e liberalizzare le attività di impresa ed è estesa anche alle attività edilizie.

La segnalazione si deve presentare accompagnata da autocertificazioni con le quali l’imprenditore attesta il possesso dei requisitiper l’esercizio dell’attività. Il segnalante, quindi, si assume la responsabilità della rispondenza di quanto dichiarato. La SCIA, di fartto, sostituisce qualsiasi autorizzazione, licenza o permesso che dipenda dall’accertamento dei requisiti previsti dalle norme di settore.

Dove si presenta la SCIA?

La Scia va presentata nel Comune di appartenenza del locale scelto per la nostra attività, più precisamente all’ufficio S.U.A.P (Sportello Unico Attività Produttive)  presente in ogni Comune ed è il punto di contatto tra Imprese e Istituzioni. Il Suap serve ad avere un filo diretto tra Comune e imprese, infatti è il Suap che smista tutte le pratiche ai vari uffici ( Ufficio Tecnico, Asl, Regione e Provincia) in maniera telematica.

Documenti da presentare per la SCIA

Premesso che la SCIA va presentata non solo per una nuova apertura, ma anche per Subingressi, cambi di proprietà, Trasformazione del locale e dell’attività, Chiusura dell’attività (e come abbiamo accennato anche nel campo dell’edilizia) , i documenti da presentare per un ipotetica apertura, ad esempio,  di un ristorante sono:

  • Planimetria del locale riportante i dati Catastali
  • Asseverazione di un ingegnere sugli aspetti edilizi
  • Certificato di Agibilità che viene rilasciato dal Ufficio Tecnico del Comune
  • Copia contratto di Affitto
  • Iscrizione partita iva
  • Possesso di attestati di qualificazione professionali (REC, HACCP, etc etc)
  • Pagamento tassa ASL (200,00€)
  • Pagamento per diritti d’istruttoria (50,00 €)
  • Pagamento diritti istruttoria SCIA Commerciale
  • Valutazione di impatto acustico per le attività che superano i limiti di rumore stabilito da comune o dal DPCM del 14/11/1997

Una volta consegnati telematicamente tutti i documenti tramite il portale del SUAP si avrà subito la ricevuta di avvenuta consegna con il relativo numero di protocollo e si può fin da subito aprire la propria attività.

La SCIA ha, quindi, efficacia immediata nell’inizio dell’attività anche se, poi, il Comune ha il compito di avviare i controlli necessari per verificare che quanto segnalato dall’imprenditore risulti veritiero. I controlli possono portare anche a verificare la mancata rispondenza di quanto affermato e se i requisiti da possedere sono insussistenti (E quindi non si è in possesso dei presupposti per l’attività avviata) il Comune, oltre a presentare denuncia penale per false dichiarazioni avvia anche un provvedimento che, entro 60 giorni, vieta la prosecuzione dell’attività avviata (in caso di attività edilizia il termine è ridotto a 30 giorni).

Quali sono le attività che hanno l’obbligo della scia?

Le principali attività che hanno l’obbligo di richiedere la scia al suap sono:

  • Commercio al dettaglio 
  • Commercio al dettaglio elettronico
  • Attività ricettive (alberghi, pensioni etc, etc)
  • Agriturismo
  • Attività di deposito
  • Commercio all’ingrosso alimentare
  • Negozio in franchising di abbigliamento e altri
  • Trasporto di prodotti alimentari
  • Vendita di prodotti agricoli, zootecnici, mangimi per animali, prodotti minerale e chimici destinati all’alimentazione animale
  • Stabilimenti produttivi industriali
  • Attivita artigianali: laboratori di produzione, confezionamento
  • Vendita diretta : gelateria, pizzerie al taglio, autolavaggio a mano
  • Negozi di Parrucchiere, acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing
  • Vendita e somministrazione temporanea in luoghi privati (in occasione di eventi)
  • Apertura, subingresso, trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  • Esercizi del tipo di bar, ristoranti, etc etc
  • Mense di ristorazione collettiva (ospedali, scuole, case di riposo, caserme, comunità)
  • Sala giochi, scommesse
  • Ristoranti in locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi
  • Sospensione, riapertura, cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande
  • Cambio dei soggetti titolari dei requisisti professionali della SCIA
  • Modifica dei locali o degli impianti dichiarati al SUAP
  • Variazione merceologica o del ciclo produttivo.

Va inoltre ricordato  che aprire un negozio, locale, laboratorio senza la presentazione della scia dopo un controllo delle forze dell’ordine ci sarà la chiusura immediata dell’attività.

Proponiamo la lettura anche dell’articolo: Manuale di autocontrollo HACCP, a cosa serve e come richiederlo