Scudo fiscale nella legge di bilancio 2023: di cosa si tratta?

Negli ultimi giorni si ritorna a parlare dello scudo fiscale che potrebbe essere inserito all’interno della legge di Bilancio, ecco di cosa si tratta, chi può avvalersene e quali vantaggi porta.

Scudo fiscale: nuove entrate per 3-5 miliardi

In queste ore il Governo è al lavoro alla legge di bilancio, il valore dovrebbe essere di 30-32 miliardi che a loro volta dovrebbero essere distribuiti in buona parte (21 miliardi) a famiglie e imprese al fine di aiutarli a far fronte agli effetti dei rincari energetici. Naturalmente questi soldi devono essere recuperati e proprio per questo si sta studiando la possibilità di attivare lo scudo fiscale che secondo le prime stime dovrebbe far recuperare dai 3 ai 5 miliardi di euro.

Questa misura è anche denominata voluntary disclosure e consente a coloro che hanno patrimoni all’estero non dichiarati di farli rientrare attraverso un’autodenuncia e quindi il versamento dalle imposte dovute. Sia chiaro, lo scudo è solo di tipo fiscale, non penale quindi gli eventuali reati sono comunque perseguiti.

Come è stato applicato l’ultimo scudo fiscale

L’ultima volta che l’Italia ha applicato lo scudo fiscale risale al 2015 e fu il governo Renzi ad attuarlo. In quel caso portò nelle Casse dello Stato ben 2,5 miliardi di euro. Il contribuente per attivarlo dovette farne richiesta attraverso i servizi Entratel o Fisconline, se abilitati, mentre in caso contrario era possibile inoltrare la richiesta tramite soggetti abilitati come avvocati, commercialisti e iscritti nel registro dei revisori contabili. Il governo Renzi inoltre attivò  la voluntary disclosure non solo per i patrimoni detenuti all’estero e non dichiarati, ma anche per le altre imposte, come le imposte sui redditi e addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive.

Naturalmente non sappiamo come si procederà in questo caso e non è neanche certo che si procederà effettivamente a uno scudo fiscale, ma è una delle ipotesi insieme alla cancellazione dei debiti fiscali non riscuotibili, alla cancellazione dei debiti fino a 1.000 euro e dimezzamento di quelli tra 1000 e 3.000 euro.

Nota informativa ABI

L’Associazione bancaria italiana (ABI) ha emesso la sua Nota in materia di scudo fiscale, e ha ricordato che il 20 maggio sarà l’ultimo giorno possibile per inviare le informazioni relative operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione perfezionate.

Infine, l’ABI precisa che i dati verranno successivamente raccolti dall’Agenzia delle Entare così da predisporre un apposito documento statistico.

Quest’ultimo dovrà essere comunicato in Parlamento da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro la data del 15 giugno 2010.

Paola Perfetti

Scudo fiscale: l’ultima chiamata il 30 aprile scorso

Siamo ormai giunti al termine della terza edizione dello scudo fiscale, che prevedeva la possibilità di rimpatriare i capitali illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2008. Inizialmente, per tale operazione era  stata fissata una scadenza al 15 dicembre 2009, ma di fronte ad una forte richiesta, o meglio, ad una forte esigenza da parte dello Stato di “fare cassa”, sono state aggiunte altre due scadenze: Il 28 febbraio 2010 ed il 30 aprile 2010. Le aliquote, per le tre scadenze, sono state rispettivamente il 5%, il 6% ed il 7%. Secondo i dati diffusi dal ministero dell’Economia, nella prima parte dello scudo, ovvero quella con scadenza al 15 dicembre 2009, sarebbero stati regolarizzati 95 miliardi di euro, di cui 93 effettivamente rimpatriati e 2 miliardi regolarizzati. Per il ministro Giulio Tremonti l’operazione è stata un successo, sia per il rientro dei capitali in linea con le aspettative, sia per il fatto che questi capitali provvederanno a far ripartire la nostra economia. Sempre lo stesso Tremonti ha tenuto a precisare che questa rappresenta l’ultima possibilità per fare rientrare i capitali dall’estero in quanto “il tempo dei paradisi fiscali è finito”.  Ci sono però controversie sui dati: Bankitalia infatti afferma che sono rientrati solamente 34,9 miliardi di euro, per i rimanenti si tratta di rimpatrio giuridico, quindi non sono materialmente rientrati e conseguentemente non potranno contribuire al rilancio dell’economia. Altro problema relativo allo scudo riguarda la segretezza delle operazioni di emersione. Spinto verso un’adesione in massa ed incondizionata, lo scudo fiscale presenta dei rischi per il contribuente. Ad esempio, con l’istituzione dell’anagrafe dei conti, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto agli intermediari gli estremi dei conti del precedente scudo, nonostante le garanzie di anonimato assoluto specificate nelle circolari. Vi è di più: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono richiedere a Banca d’Italia, Consob ed Isvap tutte le informazioni possedute inerenti i contribuenti oggetto di indagine fiscale. Inoltre il Fisco potrebbe richiedere in futuro il pagamento di Iva, sanzioni ed interessi sulle somme scudate.

Liberacosulenza.com

Proroga scudo fiscale : Modello di certificazione utili 2009

MODELLO DI CERTIFICAZIONE UTILI 2009 – Mod. CUPE 2010 – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di certificazione degli utili utilizzabile dalle
società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dagli enti commerciali che hanno corrisposto utili,
nonché dai soggetti che hanno corrisposto proventi assimilati agli utili (tra cui compensi ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) nel periodo 1.1 – 31.12.2009.
Nel nuovo modello, da rilasciare ai percettori entro il 28.2.2010, è presente un nuovo campo destinato all’indicazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società di investimento immobiliare quotate e non (SIIQ e SIINQ). Per scaricare il modello e le istruzioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it (Sez. Modulistica / Modelli di Comunicazione 2010).

Lo scudo fiscale : Regime sanzionatorio

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

– banche italiane;
– società d’intermediazione mobiliare;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie;
– agenti di cambio;
– Poste Italiane S.p.A.;
– Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.

Proroga scudo fiscale : Detrazione 55% per risparmio energetico !

DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello con il quale, nei casi in cui gli interventi iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo, i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per detti interventi nel periodo d’imposta nel quale gli stessi non sono terminati. Tale comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese per gli interventi che nello stesso periodo non sono terminati. Con riguardo alle spese sostenute nel 2009 per interventi non ultimati in tale anno, il modello va quindi inviato entro il 31.3.2010. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

Lo scudo fiscale : Dichiarazione dell’intermediario finanziario

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

– banche italiane;
– società d’intermediazione mobiliare;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie;
– agenti di cambio;
– Poste Italiane S.p.A.;
– Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.

Proroga scudo fiscale : Utilizzo ritenute irpef subite dai soci

UTILIZZO RITENUTE IRPEF SUBITE DAI SOCI / ASSOCIATI (Circolare Ag. Entrate 23.12.2009 n. 56/E)
Le ritenute d’acconto subite da societa’ di persone, associazioni professionali e soggetti assimilati ex art. 5 TUIR, per la parte che residua da quanto scomputato dall’IRPEF di periodo dai soci / associati, possono, previo consenso di questi ultimi, essere utilizzate in compensazione dalla società /associazione.

Lo scudo fiscale : Effetti dello scudo-ter

Secondo quanto stabilito dal comma 4, dell’articolo 1, del Decreto Legge numero 103 del 3 Agosto 2009, lo scudo fiscale produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto Legge numero 350 del 25 Settembre 2001, convertito con modifiche con Legge numero 409 del 23 Novembre 2001.

Gli effetti, indicati dall’articolo 14 del Decreto Legge numero 350 del 2001, possono essere così riassunti:

– franchigia – Preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio;
– estinzione sanzioni tributarie e sul monitoraggio – Estinzione sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’art. 5, D.L. 167/1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
– esclusione reati – Esclusione punibilità per i reati di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione), D.Lgs. 74/2000, nonché per i reati di cui al D.L. 429/1982 ad eccezione di quelli previsti dall’art. 4, lett. d) e f), del predetto D.L. 429/1982, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;
– riservatezza degli intermediari – Gli intermediari non effettuano le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria previste dall’art. 1, co. 3, D.L. 167/1990 (conservazione evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a Euro 10.000).

Gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate;
– comunicazioni per procedimenti penali, antiriciclaggio, antiterrorismo e mafia – Gli intermediari sono obbligati a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all’acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge, ovvero per l’attività di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo, nonché per l’attività di contrasto del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso);
– esonero dal modulo RW – Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio non devono essere segnalate nel Modulo RW per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, e in alcuni casi anche per quello precedente;
– costo fiscalmente riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro – Per le attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, il costo fiscalmente riconosciuto, se manca la dichiarazione di acquisto, corrisponde all’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 co. 3, D.Lgs. 461/1997, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata;
– effetti preclusivi in caso di accertamento – In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo;
– preclusione in caso di accessi, ispezioni e verifiche – Il rimpatrio non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al co. 1 dell’art. 14, D.L. 350/2001 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.

Proroga scudo fiscale : Elenchi intrastat relativi al IV trimestre 2009

PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2009 OVVERO ALL’ANNO 2009
Il 31 gennaio 2010, anzi l’1 febbraio cadendo il 31 di domenica, scade il termine ultimo per presentare all’Ufficio doganale competente per territorio l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l’obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre l’1 febbraio scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale.
Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta, mentre il termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico Electronic Data Interchange (EDI).