Plusvalenze sul terreno venduto ma non edificabile: Sentenza della Cassazione

La Commissione tributaria regionale Lombardia ha emesso la Sentenza n. 56 sulla questione delle plusvalenze: sono esse tassabili su un terreno venduto ma non edificabile?

A questo riguardo, la Cassazione si è espressa stabilendo che è esclusa dall’imposta sulla plusvalenza la cessione di un terreno, pur inserito in zona residenziale di completamento, che sia oggetto di vincolo pubblicistico.

Se l’area non è di fatto edificabile, il terreno, ceduto al Comune proprio per la realizzazione di una strada di pertinenza, è da considerarsi escluso dall’imposta sulla plusvalenza, in quanto non suscettibile di utilizzo edificatorio.

Paola Perfetti

Dovere del contribuente sul crollo del ricarico

Con Sentenza, Sez. Trib., 28/04/2010, n. 10148, la Cassazione ha stabilito come insufficiente il generico riferimento sui crolli di settore da parte del contribuente.

Ovvero, la società che dichiara un ricarico del 10% sul costo di acquisto – e ciò non consente nemmeno il recupero dei costi fissi generali – subisce l’onere di provare di aver aver adottato una politica di liquidazione o di riconversione che giustifica la rinuncia ad ogni utile.

Onere che ricade pertanto sul contribuente e sul suo dovere di giustificare il crollo del ricarico.

Fonte

Paola Perfetti

IVA: Sentenza sul rimborso degli operatori esteri

La Cassazione ha emesso una sentenza in data 12 aprile 2010, n. 8690, sui termini di rimborso IVA per gli operatori esteri in Italia.

Il rimborso può essere inoltrato anche oltre i termini stabiliti dagli articoli art. 38-ter, D.P.R. n. 633/72, dato che la Corte ha deciso di npon considerarli come perentori.

Il rimborso può dunque essere richiesto con il termine di decadenza biennale, come all’art. 21, D.Lgs. n. 546/92.

Paola Perfetti

Cartella esattoriale sotto il giudizio del tribunale ordinario

Tornando alle novità sulla cartella esattoriale, la Sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che proprio le cartelle riguardanti i rapporti previdenziali non possono essere impugnate dalle Commissioni tributarie dato che è sempre necessario valutare la natura del credito.

Pertanto, anche se la cartella esattoriale è un atto impugnabile, la giurisdizione sulle cartelle esattoriali spetta comunque al giudice ordinario.

Dopo un iter legislativo piuttosto lungo nel quale sono stati molti i corsi e complementi sulla giurisdizione della Cassazione in merito al discorso delle cartelle previdenziali, si può affermare, con che questa sentenza, la Cassazione ha anche ritenute infondate le perplessità sulla possibilità di reputare solo facoltativa l’incardinazione della lite fra un soggetto e il Fisco presso il Giudice ordinario.

La parte, infatti, deve sempre agire presso il Giudice ordinario, previa considerazione che è sempre facoltativa la scelta di esercitare il diritto di difesa.

Una volta che la parte si è decisa ad esercitare la facoltà di azione a propria tutela, l’interessato non può che incardinare il giudizio nei modi e nei luoghitassativamente stabiliti ex lege (cioè non può svincolarsi dalle regole in tema di giurisdizione).

(Sentenza Cassazione Civile 18/03/2010, n. 6539)

Per dettagli e approfondimenti, qui.

Paola Perfetti

Sentenze della Cassazione Civile: sull’accertamento fiscale e il rimborso IVA

La Cassazione Civile ha recentemente emesso due sentenze molto interessanti sotto il profilo degli accertamenti fiscali.

Innazitutto, il 26 febbraio 2010, la Sentenza n. 4741 ha ritenuto valido l‘accertamento fondato sulle indagini eseguite sui conti bancari anche se coperto dal segreto istruttorio.

Ovvero,in virtù dell’interesse pubblico ad un corretto accertamento tributario, è stato considerata la possibiltà della trasmissione di informazioni acquisite nell’ambito di un procedimento penale anche nel caso in cui i dati in oggetto siano i conti bancari sottoposti a procedimento penale e quindi alla necessità di segretezza.

In una seconda Sentenza, la n. 3827/2010, la Corte di Cassazione ha giudicato in positivo il ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”: essa non interrompe la prescrizione del diritto al rimborso sulla parte del credito IVA non oggetto di contestazione.

In questo modo, per i giudici il ricorso in oggetto comporta l’interruzione dei termini prescrizionali (ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile) esclusivamente in relazione al credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” relative al contenzioso; altrimenti, la rimanente quota di credito chiesto a rimborso non beneficia dell’estensione del termine ordinario decennale di prescrizione.

Paola Perfetti