Esonero contributivo partite IVA: nuovo messaggio Inps

Sull’esonero dei contributi per le partite IVA nuovo messaggio Inps che spiega cosa fare in caso di reiezione della domanda.

Argomento del messaggio Inps n° 803 del 2022, le istanze di riesame per le richieste di esonero contributivo per le partite IVA.

L’Istituto previdenziale quindi spiega come fare in caso di reiezione delle domande.

Esito negativo della domanda di esonero contributivo per le partite IVA

L’esonero dei contributi per le partite IVA è un provvedimento nato con la legge di Bilancio. La manovra finanziaria ha introdotto questo esonero dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi e per i liberi professionisti. Si tratta di quei soggetti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse professionali autonome, che hanno fatto registrare un calo di fatturato pari o superiore al 33% e con redditi complessivi al di sotto di 50mila euro.

Il nuovo messaggio Inps, oltre a confermare la platea degli interessati, fornisce le istruzioni utili per provvedere all’invio delle istanze di riesame. E naturalmente viene messo in luce il meccanismo attraverso il quale si può arrivare alla verifica delle motivazioni per le quali l’istanza di richiesta dell’esonero è stata respinta.

 

Cosa mette in evidenza l’Inps nel messaggio n°803 del 2022

Dopo aver ricevuto la domanda da parte dei contribuenti, l’Inps provvede alla verifica della detenzione dei relativi requisiti di accesso alle agevolazioni. Lo sgravio dei contributi avviene esclusivamente ad esito positivo di queste verifiche. Se invece sopraggiunge esito negativo della domanda di accesso alle agevolazioni, l’Inps provvede a darne immediata comunicazione ai diretti interessati. In questo modo il contribuente oltre ad essere messo al corrente della reiezione, può trasmettere la domanda di riesame con tutti i documenti eventualmente in suo possesso per far si che l’Inps riveda la sua precedente posizione.

Come controllare la posizione della domanda, l’esito o le motivazioni della reiezione

Proprio questo ciò che l’Inps fa con il prima citato e nuovo messaggio pubblicato oggi 18 febbraio 2022 sul portale ufficiale dell’Istituto nell’area “Inps Comunica”.

Nella comunicazione Inps viene imposto anche il termine entro cui far rilevare le motivazioni per le quali si intende provvedere al riesame. Termine perentorio anche per inviare l’istanza di riesame all’Istituto Previdenziale. Viene sottolineato anche da dove scaturiscono i controlli dell’Istituto. Parliamo di quelli che l’Inps ha prodotto dopo aver ricevuto le istanze. Controlli che hanno riguardato tutti i requisiti che davano diritto alla corresponsione del beneficio dello sgravio. Quindi, dall’assenza di un contratto di lavoro subordinato in capo al richiedente, alla effettiva iscrizione alle gestioni Inps.

Il messaggio si è reso necessario dal momento che non sono state poche le domande respinte ai richiedenti. Domande respinte nella stragrande maggioranza dei casi per mancanza di alcuni dei requisiti necessari per accedere al beneficio. L’Inps infine ricorda come verificare il tutto. Per gli interessati basterà accedere all’area riservata del sito dell’Inps. Così facendo è possibile in qualsiasi momento verificare lo stato delle domande di esonero contributivo.

Sgravi per assunzioni di under 36: ecco come richiedere l’incentivo contributivo fino a 6000 euro

L’Inps, con il messaggio numero 3389 del 7 ottobre 2021 è intervenuta per fornire le indicazioni necessarie a richiedere lo sgravio contributivo per le assunzioni o le trasformazioni del contratto a tempo indeterminato per i lavoratori fino a 36 anni. Le indicazioni riguardano le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel 2021, mentre per il prossimo anno si attende l’autorizzazione della Commissione europea. Con la procedura dettata dall’Inps è possibile recuperare anche gli arretrati maturati da gennaio scorso.

Sgravio contributivo assunzioni under 36: che cos’è?

La misura dello sgravio contributivo per le assunzioni di under 36 è stata introdotta dai commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della legge numero 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021). Secondo la norma, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato le aziende possono chiedere lo sgravio del 100% dei contributi. Il massimo del beneficio è pari a 6000 euro per ciascun anno e per un massimo di tre anni. Gli anni di beneficio aumentano a 4 se la sede o l’unità produttiva si trova nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Calabria, Molise e Abruzzo.

Chi può chiedere l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni?

Interessate all’esonero contributivo sono i datori di lavoro che abbiano fatto assunzioni a partire dal 1° gennaio 2021. In alternativa la richiesta può essere fatta anche per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato, sempre con decorrenza da inizio 2021. Per il corretto inserimento dei dati nel flusso Uniemens è necessario seguire le istruzioni riportate dalla circolare Inps.

Sgravi nuove assunzioni, come esporre i dati dell’esonero nel flusso Uniemens

Per beneficiare dei sgravi contributivi è necessario che l’azienda esponga i dati inerenti alla fruizione dell’esonero della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens. Il mese di competenza è quello di settembre 2021. Per ciascun lavoratore per il quale spetta l’esonero è necessario valorizzare gli elementi “Imponibile” e “Contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”. Nella sezione “Contributo” deve essere annotata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Sgravio assunzioni under 36, come valorizzare il beneficio spettante

L’esposizione del beneficio spettante per le nuove assunzioni o per le trasformazioni del contratto a indeterminato va fatta all’interno della “DenunciaIndividuale”. In questa sezione è necessario proseguire per “DatiRetributivi” e per l’elemento “InfoAggCausaliContrib” inserendo i rispettivi valori, ovvero:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito “G136” che descrive l’esonero per le nuove assunzioni o per le trasformazioni di contratto;
  • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAAA MM GG per 8 caratteri complessivi (ad esempio, 2021 08 03).

Dichiarazione Uniemens per sgravi contributivi nelle 8 Regioni che beneficiano di 4 anni di incentivo

Per le 8 Regioni che beneficiano dei quattro anni di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratto di under 36, è necessario seguire una procedura leggermente diversa sul flusso Uniemens. Seguendo lo stesso percorso descritto in precedenza, per l’esposizione del beneficio spettante il codice da usare è il seguente:

in “CodiceCausale” il valore è “G148“;

nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAA MM GG per 8 caratteri complessivi.

Esonero contributivo agenzie di somministrazione

Per le agenzie di somministrazione, in relazione ai lavoratori assunti per essere impegnati presso le imprese utilizzatrici, è necessario concatenare la data di assunzione o di trasformazione del contratto con il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice. Il formato da utilizzare è di 18 caratteri e precede: AAAA MM GG MMMMMMMM (ad esempio, 2021 07 08 12345678). Inoltre:

  • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere inserito l’anno e il mese del conguaglio;
  • in “ImportoAnnoMeseRif” deve essere inserito l’importo conguagliato;

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • L544” come conguaglio esonero per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato;
  • L545” per gli arretrati dell’esonero per assunzioni e trasformazioni.

Modalità di utilizzo dei flussi di competenza per l’esonero contributivo

Tra le avvertenze della circolare Inps in merito alle informazioni da inserire per il recupero degli arretrati delle assunzioni o trasformazioni di contratto nel 2021, rientrano:

  • le informazioni sui flussi di competenza sono relativi ai mesi di settembre, di ottobre e di novembre 2021;
  • deve essere riportata una registrazione per ciascun mese di arretrato ripetendo l’operazione nella sezione “InfoAggcausaliContrib“. Queste informazioni servono all’Inps per ricostruire le somme spettanti;
  • da dicembre 2021 non sarà può possibile richiedere gli arretrati con la modalità di flusso descritta dalla circolare Inps 3389 ma occorrerà utilizzare la regolarizzazione.

Inps dà istruzioni su come accedere agli sgravi contributivi

Tramite una circolare emanata lo scorso 3 novembre, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi, del quale possono beneficiare i datori di lavoro del settore privato qualora abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.

Si tratta di un contratto aziendale che deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti, e deve essere sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Coloro che possono accedervi, dunque, beneficiano di una riduzione contributiva, la cui misura però è modulata a seconda del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

La circolare emanata ha di fatto dato il via alla prima fase, relativa dunque alle risorse dell’anno in corso e, in questo caso, la presentazione delle domande scade il 15 novembre. I datori di lavoro devono inviare, in via telematica, domanda all’Inps, tramite modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Vera MORETTI

No allo sgravio contributivo per i professionisti

Trattamento diversificato per le imprese e i professionisti: le prime infatti potranno beneficiare  al 100% dello sgravio contributivo (come previsto dalle legge 47/90), i secondi invece solo del 50%, di fatto quindi della metà.

A precisarlo è la sentenza della Cassazione avvenuta in seguito a un ricorso al Tribunale e  alla Corte d’Appello di un ragioniere-commercialista, il quale si è visto negare l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I giudici del merito non hanno accolto la domanda del professionista. Questo perchè è risultato che la sua attività  non presenta le stesse caratteristiche di una impresa, stando a quanto affermato dalle norme comunitarie e dalla Corte di giustizia europea.

I magistrati hanno sottolineato che l’articolo 8 della legge 40/90 prevede due ipotesi. La prima, con l’abbattimento al 50% dei contributi, è riservata per le imprese che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e che beneficiano del trattamento di integrazione salariale. La seconda invece prende in considerazione le imprese del Sud o quelle artigiane che assumono il soggetto succitato.

La vicenda è giunta fino alla Cassasione che ha tuttavia confermato la decisione dei giudici e quindi il rigetto.  Dalla decisione è emerso che il professionista per poter beneficiare al 100% dello sgravio deve poter dimostrare che la sua attività è organizzata in forma di azienda, ovvero un’entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale, nonché economica.

Di fatto quindi la linea di separazione ha a che vedere con la definizione di impresa, il lavoro di un professionista che non è un imprenditore potrà beneficiare in misura diversa della legge 47/90.

Francesca RIGGIO

Sgravi contributivi: ecco scadenze e modalità

In data 19 ottobre 2012, l’Inps ha indicato le modalità per fruire dello sgravio contributivo per i premi di produttività erogati nel 2011 da parte dei datori di lavoro ammessi.

In particolare, viene precisato che lo sgravio potrà essere fruito effettuando il conguaglio attraverso il flusso UNIEMENS entro il 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Un primo sgravio contributivo era stato introdotto dalla Legge n. 247/2007, relativo al triennio dal 2008 al 2010 e riguardava le erogazioni previste dai contratti di secondo livello aziendali e territoriali.
Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.

Tale possibilità era stata introdotta, in seguito all’art.53 del D.L. n. 78/2010, anche per l’anno 2011.
Le regole attuative sono state fissate dal Decreto interministeriale Lavoro – Politiche sociali del 24.01.2012 e illustrate nella Circolare Inps n. 96 del 16.07.2012.

Lo sgravio sui contributi previdenziali per i premi corrisposti nel 2011 è pari al:

  • 25% della quota a carico del datore di lavoro;
  • 100% della quota a carico del lavoratore;

ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Le domande dovevano essere presentate all’Inps dal 18 luglio al 12 agosto 2012 per via telematica.

Per beneficiare dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

  • essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro il 9 luglio 2012;
  • prevedere erogazioni correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Una volta analizzate le domande, l’Inps doveva, entro l’11 ottobre 2012, provvedere all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, comunicandolo alle stesse e agli intermediari autorizzati e indicando anche la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Terminata tale operazione, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre scorso, l’Inps ha quindi reso note le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo.

Le aziende ammesse allo sgravio potranno recuperarlo mediante il flusso UNIEMENS. A tal fine, l’Inps ha indicato i codici causale da utilizzare, differenziati in base alla tipologia contrattuale (contratti di lavoro aziendali o territoriali).
Le operazioni di recupero avverranno entro 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Con l’occasione, va a regime anche una nuova modalità di restituzione delle somme fruite in eccesso da parte delle aziende. Viene, infatti, istituito il nuovo codice causale M964 (“restituzione sgravio contrattazione secondo livello”), anch’esso da valorizzare nel flusso UNIEMENS.

Vera MORETTI

Premi di risultati, domande di sgravio fino al 3 giugno

I datori di lavoro che, nel 2010, hanno erogato ai propri dipendenti somme per incrementi di produttività e altri elementi di competitività, hanno tempo fino al 3 giugno prossimo per richiedere lo sgravio contributivo per tali erogazioni.
Lo sgravio dei contributi previdenziali è pari al 25% della quota a carico del datore di lavoro e al 100% della quota a carico del lavoratore ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale di ciascun lavoratore.
Le domande dovranno essere inoltrate fino alle ore 23 del 3 giugno 2012 esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediari abilitati, usando l’applicazione disponibile sul sito dell’Inps tra i “Servizi per Aziende e Consulenti”, all’interno della sezione “Servizi on line”.

Ogni domanda deve contenere i dati identificativi dell’azienda; la tipologia di contratto e la data di sottoscrizione dello stesso; la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente; l’importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2012 per le quali si chiede l’ammissione dello sgravio; l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico; l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

L’Inps provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone comunicazione alle stesse, entro il 2 agosto 2012. Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.

Francesca SCARABELLI

Sgravio contributivo 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n.58

Differenze rispetto alle previsioni per il 2008

La Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’ 11 marzo 2010 ha pubblicato il Decreto dal Ministero del Lavoro del 17 dicembre 2009 con il quale si rende operativo per l’anno 2009 lo sgravio contributivo.

Si tratta della quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello.

A tal proposito, è bene sottolineare le differenze di quanto previsto per l’anno 2008:

– il tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio è passato dal 3% al 2,25%
– non è necessario ricorrere al cosiddetto “click day”

Modalità per le agevolazioni

I datori di lavoro sono tenuti a presentare la apposita domanda in via telematica all’INPS (i termini sono quelli che lo stesso Istituto renderà noti con apposita comunicazione) e, per la prima volta, sono loro a richiedere lo sgravio contributivo anche per i contratti che non sono già stati depositati presso la DPL, purché il deposito avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Paola Perfetti