A Milano, convegno sulle società tra professionisti

Le società tra professionisti sono diventate realtà da qualche mese, ma ancora esistono molte incertezze che ne rallentano il naturale sviluppo.
Per questo, occorre che venga fatta un’approfondita analisi delle potenzialità che la loro costituzione potrebbe comportare, ma anche dei rischi e delle criticità che ancora portano con sé.

Per questo motivo, domani, venerdì 17 gennaio, si terrà a Milano, all’Auditorium San Fedele, il convegno “Società tra professionisti, le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio dell’attività professionale: potenzialità e limiti”.

Durante l’incontro, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Notarile di Milano forniranno un quadro completo della materia, a cominciare dallo scenario normativo di riferimento per arrivare alle modalità di trasformazione di uno studio professionale in Stp, passando dall’analisi pratica degli statuti e degli aspetti fiscali, previdenziali e disciplinari.

Alessandro Solidoro, presidente di ODCEC Milano, ha dichiarato: “Crediamo fermamente che la collaborazione tra professioni economico-giuridiche sia essenziale ancor di più quando si affrontano aspetti cruciali dove le competenze di ciascuna sono fondamentali e imprescindibili. Per questo, insieme al Consiglio Notarile abbiamo voluto dedicare un approfondimento al tema delle Stp, che costituiscono una opportunità importante anche e soprattutto per i giovani professionisti“.

Ha aggiunto Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano “Le criticità intorno all’istituto delle Stp sono ancora tutte da dipanare. Solo attraverso una collaborazione interdisciplinare sarà possibile trovare le chiavi per rimuovere gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito il decollo di questo istituto. Per questo un convegno organizzato congiuntamente con i Dottori Commercialisti, in una fase in cui la collaborazione fra professioni è più salda che mai”.

Vera MORETTI

Convegno sulle società tra professionisti organizzato da OCDEC

E’ dal 22 aprile scorso che le professioni ordinistiche hanno la possibilità di costituire società tra professionisti, che rendono possibile l’esercizio dell’attività professionale regolamentata in forma societaria.

Nonostante il decreto sia stato accolto con soddisfazione, esistono ancora strascichi a causa di alcuni aspetti rimasti oscuri e controversi.
Di questo si parlerà durante il convegno “Le società tra professionisti: analisi di criticità, opportunità e nuovi scenari”, che si terrà venerdì 7 giugno a Palazzo Clerici a Milano ed organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Le questioni di cui discutere sono ancora molte e, tra queste, spiccano gli aspetti fiscali e previdenziali, su cui i presidenti delle professioni regolamentate hanno recentemente chiesto un chiarimento al ministro della Giustizia.

Ma durante il convegno si parlerà anche di partecipazione di soci di capitale e indipendenza del professionista, nuove opportunità per i giovani, raffronto tra forme di associazionismo e StP.
Gli interventi previsti, dunque, vedranno protagonisti esponenti di organizzazioni professionali nazionali e territoriali, professionisti ed esperti, nonché rappresentanti delle categorie non interessate dalla normativa come avvocati e notai.

Vera MORETTI

Società tra professionisti: provvedimento sempre più necessario

I tempi lunghi, soprattutto quando si tratta di provvedimenti considerati urgenti, possono irritare, se non addirittura indisporre.

Questo è quanto ha evidenziato Leopoldo Freyrie a proposito del provvedimento riguardante le società tra professionisti, che dovrebbe coinvolgere anche il Consiglio nazionale degli architetti, del quale lui è presidente.

In particolare, il ritardo sembra in questo caso ingiustificato e ciò rischia di rappresentare un’occasione sfumata non solo per gli architetti, ma anche per la possibilità di organizzare gli studi in organismi interprofessionali, in grado dunque di rispondere in modo più efficiente alle richieste del mercato.
In un periodo di profonda crisi, infatti, saper fornire prestazioni professionali più articolate rappresenterebbe un vero e proprio valore aggiunto.

Freyrie, a questo proposito, ha dichiarato: “Occorre superare alcune incongruenze: l’obbligo di iscrizione, per le società multidisciplinari a un solo Ordine professionale, quello relativo all’attività prevalente della società finirà, ad esempio, per creare un pasticcio, in primis, sul fronte della individuazione della stessa attività prevalente e, conseguentemente, su quelli che riguardano la disciplina e i versamenti contributivi“.

Tra i provvedimenti dai quali non si può prescindere, inoltre, viene indicata la possibilità di istituire reti tra professionisti, opportunità già presente negli altri Paesi Ue.

Vera MORETTI

Società tra professionisti, i chiarimenti dei consulenti del lavoro

Con la circolare n. 15 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, quest’ultima interviene su uno dei punti centrali della riforma delle professioni, una figura giuridica che negli ultimi tempi ha preso sempre più piede e che consente l’esercizio in forma associata o societaria della libera professione: la società tra professionisti (Stp), ammessa in Italia dal 2001 e che attende un nuovo passaggio per dare piena attuazione alla normativa che la disciplina.

La circolare ricorda che è stato il decreto delegato n. 96/2001, di attuazione della direttiva comunitaria 98/5/CE, a introdurre la possibilità di svolgere, nello specifico, la professione forense in forma associata secondo il tipo di società tra avvocati, appositamente creata.

Ad anticipare la possibilità di utilizzare società per servizi professionali sono stati, però, gli ingegneri. Il definitivo riconoscimento delle società di ingegneria avvenne con la legge 109/94, la quale prevedeva l’affidamento di incarichi di progettazione a società di ingegneria nel caso in cui le pubbliche amministrazioni versassero in particolari condizioni (carenza di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi, etc.). E attualmente la norma di riferimento è l’articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 163/06 (Codice Appalti).

La materia dell’esercizio della professione in forma societaria, spiegano i consulenti del lavoro, è stata recentemente e ulteriormente regolamentata in due diversi provvedimenti: l’articolo 3 comma 5 della legge 148/2011 e l’articolo 10 della legge 183/2011. Con questi due atti normativi, nella compagine societaria delle Stp fa il suo ingresso il socio di capitale, anche con finalità di investimento. L’attività professionale, invece, deve essere esercitata in via esclusiva dai soci che possono anche appartenere a diversi ordini, dando vita così a società multidisciplinari.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla sua cancellazione dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. La legge 183/2011 prevede, inoltre, la limitazione di partecipazione a un’unica società per tutti i soci (senza distinzione tra professionisti e soci di capitale).