Ripartizione utili ai soci: come si dichiarano e come sono tassati

La ripartizione utili ai soci è l’incremento di patrimonio sociale che a seguito di ogni anno, viene distrribuito ai soci. Ma come funzione e come vengono tassati?

Ripartizione utili ai soci: cos’è e come avviene

Il pagamento delle quote di utili liquidate ai soci avviene attraverso dei versamenti a favore dei soci. In relazione alle varie tipologie di imprese, ci sono delle precisazioni da fare. Ma comunque andiamo con ordine. Ad esempio il riparto degli utili nelle spa è soggetto alle limitazioni previste dal codice civile e dallo statuto societario. Solo dopo aver soddisfatto questi obblighi l’utile può essere distribuito agli azionisti. La legge del 2018 ha introdotto alcune novità in merito al regime di tassazione degli utili.

La legge prevede un’applicazione della ritenuta pari al 26%  sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. La ritenuta viene versata direttamente dalla società. Vediamo la ripartizione nei vari tipi di società.

Ripartizione e dividendi nelle società di persone

E’ possibile procedere alla distribuzione degli utili, solo quando questi vengono conseguiti. Infatti, se ci fosse una perdita di esercizio, viene da se, che non si può procedere a nessuna divisione. Secondo quanto stabilito dal DM 25/07/2017 la percentuale di imponibilità è aumentata a 58,14%. Questa va calcolata in relazione alle partecipazioni qualificate e alle partecipazioni possedute durante il periodo d’esercizio. Per le società di Persone, l’unica tassazione che avviene in testa alla Società è l’Irap.

La tassazione Irpef avviene in testa al Socio (per la sua quota) o Imprenditore (nel caso di ditta individuale). Nelle società di persone il riparto dell’utile è effettuato in proporzione alle quote di capitale apportate dai diversi soci. Nelle società in nome collettivo, infatti, non sussiste l’obbligo di accantonare una parte degli utili in un fondo di riserva.

Il regime di tassazione fino al 31 dicembre 2022

Il comma 1006 della Legge n.205 del 2017 recita così: ” alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.” Secondo questo comma appare chiaro che:

  • fino al 2007 la tassazione è pari al 40%;
  • dall’esercizio successivo fino al 2016, la percentuale è pari al 49,72%;
  • all’esercizio 2016, la percentuale è pari al 58,14%. 

Mentre per gli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione di legge pari al 26% a prescindere dalla partecipazione che si possiede.

La ripartizione degli utili nelle società di capitali chi decide?

Al termine dell’esercizio se il risultato economico è positivo si avrà la rilevazione dell’utile di periodo. Le decisioni sulla destinazione dell’utile, però, devono essere prese dall’assemblea ordinaria. Sono gli amministratori che devono convocare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio annuale. Insieme al progetto di bilancio, gli amministratori devono sottoporre all’approvazione dell’assemblea una proposta di riparto dell’utile. La sua formulazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dello statuto. Infatti dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari al 5% di essi per la costituzione della riserva legale. Riserva che non può superare il 20% del capitale sociale. Lo statuto della società può anche prevedere la costituzione della riserva statutaria. Infine quando gli utili risultano abbondanti possono essere destinati ad una riserva straordinaria.

Dividendi ed utili percepiti da una società di capitali

Se il percettore degli utili è una società di capitale la disciplina non ha subito modifiche e trova la sua previsione nell’art. 89 del DPR 917/87 che prevede che:
  • gli utili concorrono al reddito per il 5% del loro ammontare restando escluso dalla formazione del reddito il 95%-
se a percepirli è un soggetto IRES – società di capitali, società cooperativa, di mutua assicurazione, ovvero un ente pubblico o privato diverso dalle società –  che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, e sia residente nel territorio dello Stato. Da un punto di vista prettamente fiscale il dividendo va segnato nel quadro RF dei Redditi sociali. Infine, in merito alla ritenuta sui dividendi, questa va pagata utilizzando il modello F24, codice tributo 1035 ed indicando come periodo di riferimento, l’ultimo mese del trimestre. Il versamento va fatto entro il sedicesimo giorno del mese successivo al termine del trimestre di riferimento.

Cos’è la forma giuridica di una società? E quali tipi ci sono?

Innanzitutto, partiamo col dire che quando si parla di forma giuridica si intende un’organizzazione creata da una singola persona o più di esse, allo scopo di condurre affari, intraprendere un’attività commerciale o partecipare ad attività affini. Ma, oggi scopriremo quali e quanti tipi di forma giuridica possiamo trovare. E quali pro e contro possiamo trovarvi.

Forma giuridica, quanti e quali tipi troviamo?

Come detto poco sopra, con una forma giuridica si intende semplicemente un’organizzazione che è costituita per condurre affari. Tuttavia, il tipo di forma giudica che scegli per la tua attività determina come la tua azienda verrà tassata e strutturata. Per definizione, un’impresa individuale dovrà essere di proprietà e gestita da un unico proprietario. Ma, se il tipo di forma giuridica è una società di capitali o di azioni, significa che avremo, invece, due o più proprietari. Andiamo a vedere, nello specifico, quali tipi di forma giuridica possiamo trovare.

Pro e contro di alcune di queste forme giuridiche

Andiamo a scoprire, in breve, alcuni pro e alcuni contro di alcune di queste forme giuridiche. Una breve, ma efficace ed esaustiva, snocciolata tra alcune di esse.

Pro e contro di una ditta individuale:

  • Facile da avviare, sarà necessario solo iscriversi alla camera di commercio.
  • Nessuna formalità aziendale o requisiti burocratici, come verbali di riunione, statuto, ecc.
  • È possibile detrarre la maggior parte delle perdite aziendali sulla dichiarazione dei redditi personale.

Di contro tuttavia, avremo

  • In quanto unico proprietario, si è personalmente responsabile di tutti i debiti e le responsabilità dell’attività.
  • Non esiste una vera separazione tra te e l’attività, quindi è più difficile ottenere un prestito aziendale e raccogliere fondi.

Pro e contro di una S.p.a:

  • I proprietari di una S.p.a, ovvero gli azionisti non hanno alcuna responsabilità personale per i debiti e le responsabilità dell’azienda.
  • Le società S.p.a. hanno diritto a detrazioni fiscali superiori a qualsiasi altro tipo di attività.

Di contro, tuttavia, avremo

  • E’ più costosa da creare rispetto, ad esempio alle imprese individuali e alle società di persone
  • Il capitale sociale deve essere versato per intero e sarà superiore a qualsiasi altra forma giuridica
  • Le società S.p.a. subiscono una doppia tassazione, pagando le tasse sulla dichiarazione dei redditi delle società.

Pro e contro di una S.r.l

  • I proprietari di una S.r.l. non hanno responsabilità personali per i debiti o per le responsabilità dell’azienda.
  • Non vi sono un numero alto di formalità aziendali rispetto, ad esempio ad una Società per azioni.

Tuttavia, di contro, avremo

  • È più costoso creare una S.r.l. rispetto ad una ditta individuale o ad una società S.n.c. partendo da un deposito minimo di 10.000 euro.
  • La contabilità ordinaria va tenuta regolarmente e dovranno essere presenti libri sociali e contabili.
  • Rispetto ad un’impresa individuale è più costosa sia in fase di costituzione che in quella di gestione.

Dunque, abbiamo visto diversi esempi di forma giuridica e anche alcuni pro e contro di alcune di esse. Ora, non vi resta che scegliere, dopo aver valutato, quale strada intraprendere in caso di apertura di un’attività.

 

 

Sapa: società in accomandita per azioni & tratti principali

Le Sapa società in accomandita per azioni fanno parte delle società di capitali, ma con caratteristiche simili alle accomandita semplice. Cerchiamo di capire cosa cambia.

Sapa: le similitudini con le società di accomandita semplice

Le società in accomandita per azioni si caratterizzano, come società in accomandita semplice (sas), ma con il capitale composto da azioni. Le due società si somigliano perché esistono due categorie di soci:

  • gli accomandatari, con responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali;
  • gli accomandanti, con responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritta.

Esse però sono società dotate di personalità giuridica e contraddistinte da quote di partecipazione dei soci rappresentati da azioni. Quindi, la Sapa è di fatto una società per azioni modificata dalla presenza di soci “accomandatari” ai quali compete di diritto il potere di gestire la società. Rimangono uguali per le due società le formalità relative alla costituzione, il limite minimo di capitale sociale, le assemblee, il consiglio sindacali, il bilancio ed i libri sociali.

Sapa: le principale differenze rispetto alle spa

Le principale differenze rispetto alle società di azioni, possono riguardare alcune caratteristiche. La denominazione sociale deve essere formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatario. Inoltre, i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società. La loro carica non è soggetta a limiti di durata, ma l’atto costitutivo deve contenere l’indicazione degli accomandatari. Tuttavia, le modifiche dell’atto costitutivo devono essere approvate con la maggioranze prescritte dall’assemblea straordinaria. Ma richiedono anche il voto favorevole di tutti gli accomandatari. Infine, la nomina dei sindaci invece, è deliberata unicamente dai soci accomandanti.

Come si costituisce la società

Per aprire una Sapa occorre fare dei passi specifici, come nel caso di tutte le società sia di capitali che di persone. Nel caso di società in accomandita per azioni, occorre redigere un atto pubblico che deve contenere:

  • tutti i dati dei soci con indicazione della loro categoria;
  • l’oggetto sociale;
  • il numero di azioni emesse;
  • sede della società e le eventuali secondarie;
  • il valore del capitale sottoscritto e versato;
  • tutti gli altri beni messi a disposizione dell’azienda;
  • la ripartizione degli utili
  • importo di spese

Diciamo che come in qualsiasi altra società di capitali, l’atto costitutivo contiene tutte le regole della gestione e funzionamento all’interno dell’impresa.

Quanto costa aprire una sapa?

Per aprire una Sapa occorre una capitale minimo di 50 mila euro. Il 25% deve essere depositato presso il conto corrente dedicato dall’impresa. La ricevuta deve essere presentata al Notaio in sede di costituzione che ha le stesse caratteristiche di qualsiasi altra società di capitali. Il capitale deve essere diviso in azioni dal valore nominale di 1 euro. Il valore nominale è l’importo scritto sull’azione ed in base ad esso si determina l’entità del capitale sociale. Tanto per maggior chiarezza, esistono anche altri valori delle azioni. Tra cui le azioni di emissione, cioè il prezzo richiesto agli azionisti al momento della costituzione della società o in occasione di aumenti di capitale sociale. Mentre il valore di rimborso è l’importo corrisposto al titolare di un’azione al momento dello scioglimento della società.

Come funziona lo scioglimento?

Lo scioglimento e la liquidazione della Sapa è regolata a tutte le altre società per azioni. Ma è prevista una particolare causa di scioglimento: nella cessazione della carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione. Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio. I suoi poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario. Se vengono meno tutti gli accomandatari la società può continuare ma possono sorgere dei problemi in sede di delibera.

SpA: tutti gli aspetti e come funzionano le società per azioni

Le SpA sono società per azioni, una acronimo ben conosciuto in molte società italiane di grandi dimensioni. Ecco tutti gli aspetti di questo tipo di impresa.

SpA: alcuni aspetti di natura tecnico-giuridico

Le SpA fanno parte delle società di capitali. E’ senza dubbio la più importante impresa in quanto rappresenta la forma giuridica assunta dalle grandi imprese. Questo perché spesso hanno bisogno di un fabbisogno molto rilevante. Rispetto alle società di persone (Sas o Snc), hanno delle caratteristiche ben precise:

  • sono dotate di personalità giuridica: ossia sono soggetti di diritto capaci di assumere in proprio i diritti e le obbligazioni che nascono dall’esercizio dell’attività;
  • godono di autonomia patrimoniale, nel senso che il patrimonio è del tutto autonomo da quello dei soci;
  • i soci hanno responsabilità limitata, in quanto rischiano nell’impresa solo il loro capitale apportato e non con quello personale.

Nelle SpA i capitale è diviso in quote, chiamate azioni. Alcune società di grandi dimensioni permettono la negoziazione delle proprie azione in Borsa valori. Questo fa si che le società possano allargare la loro platea di risparmiatori e di ottenere massiama diffusione tra il pubblico. Aumentando così la sua quota di capitale.

Spa: ma cosa sono le azioni?

Le azioni sono titoli nominativi che conferiscono al possessore la titolarità di una quota di proprietà del patrimonio sociale. Nel nostro ordinamento esistono una vasta gamma di azioni, che attribuiscono diversi diritti. Ad esempio, le esistono le azioni ordinarie, che attribuiscono ai possessori il diritto di voto, i dividendi, le opzioni ed una quota del netto finale. Le azioni privilegiate, invece, attribuiscono particolari diritti in sede di riparto degli utili e di rimborso del patrimonio netto allo scioglimento della società. Ed ancora, le azioni di risparmio (art 145 del D.Lgs 24/02/1998, n.58) possono essere emesse solo dalle società quotate in Borsa. Esistono anche le azioni di lavoro emesse a fronte delle quote di utili che l’assemblea ha deliberato di assegnare ai dipendenti. Infine, le azioni di godimento, sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate ai soci in occasione di una riduzione del capitale sociale.

Gli organi delle S.p.A.: cosa sono e a cosa servono?

Una caratteristica delle società per azioni è la diffusione del capitale di rischio tra cui un grande numero di soci. Il tal modo, il controllo della società si concentra nelle mani di un numero limitato di azionisti che formano il gruppo di comando. Le S.p.A. sono caratterizzate da tre organi importanti:

  • l’assemblea degli azionisti;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio sindacale.

L’assemblea degli azionisti rappresenta l’organo volitivo della società. E’ convocata dagli amministratori. Mentre il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo, cioè quello che deve date attuazione alle delibere dell’assemblea e gestire l’attività aziendale. Infine, il consiglio sindacale che svolge attività di controllo. Quest’ultima attività è rivolta a controllare l’amministrazione della società e vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli organi sociali. Ma anche accertare che la contabilità sociale sia regolarmente tenuta.

Come si costituisce una S.p.A.?

Per la costituzione della società per azioni occorre redigere diversi documenti. Occorre la stipulazione dell’atto costitutivo mediante atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere omologato da parte del Tribunale e l’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Questo adempimento deve essere fatto entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Mentre per l’iscrizione al Registro delle imprese, occorrono 30 giorni dalla notifica del decreto di omologazione. Un altro obbligo è quello di versare, presso un istituto di credito, almeno un terzo dei conferimenti in denaro. Non dimenticare, la dichiarazione di inizio di attività all’Ufficio Iva, con richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. Inoltre, occorre iscrivere nel Registro delle imprese dell’accettazione di carica da part degli amministratori o dei sindaci. Infine, il versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri contabili.

I conferimenti di beni in S.p.A.

Gli apporti di denaro, come in qualsiasi tipo di società, sono quelli più diffusi. Infatti, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono essere in denaro (Art.2342 c.c.). L’esecuzione di tali conferimenti avviene per i 3/10 del loro importo mediante versamento del conto corrente presso un istituto di credito. Mentre i restanti 7/10 saranno versati in uno o più riprese e dietro richiesta degli amministratori su conti correnti aperti presso una o più banche. Nel caso di conferimenti in beni, deve essere effettuata una relazione giurata di stima. E’ redatta da parte di un esperto nominato dal Presidente del tribunale. Ma è contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti. Infine, il conferimento di un complesso aziendale, viene assimilato a un unico conferimento in natura. Anche in questo caso occorre la relazione di stima.

 

 

Sas: le caratteristiche delle società in accomandita semplice

Le Sas sono le società in accomandita semplice. Fanno parte delle società di persone, in seguito tutte le caratteristiche di questo tipo di impresa.

Sas: chi sono i soci?

Le Sas (società in accomandita semplice) come le Snc (società in nome collettivo) sono formate da soci. Questi sono divisi in due categorie, in merito alla responsabilità verso i terzi. Esistono due categorie:

  • i soci accomandatari, che rispondono solidamente e illimitatamente;
  • i soci accomandanti, con una responsabilità limitata alla quota di capitale conferita.

La diversa responsabilità dei soci dell’accomandita consente di ampliare la base patrimoniale della società mediante la partecipazione di soci-capitalisti (accomandanti). Loro sono disposti a investire i loro capitali, ma soltanto con il rischio limitato. Inoltre, nelle Sas l’amministrazione e la rappresentanza spettano ai solo soci accomandatari. Mentre ne sono escludi gli accomandanti, in conseguenza della diversa responsabilità delle due categorie di soci.  Nelle Sas si realizza, infatti, la collaborazione tra soggetti dotati di capacità imprenditoriale, ma di mezzi finanziari limitati, i quali assumono la gestione e la piena responsabilità degli affari sociali, e soggetti disposti ad investire i capitali, ma non assumersi una responsabilità illimitata.

Similitudini tra Sas ed Snc: quali sono?

Le Sas sono regolate dall’articolo 2313 cc e seguenti. La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci in accomandita La ragione sociale contiene l’acronimo Sas. L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi. Sia in maniera illimitata che solidale con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Alla Sas si applicano le stesse disposizioni della Snc, tranne che nell’atto costitutivo devono essere indicati i soci con le diverse mansioni. Altra differenza, è che in caso di revoca o nomina dei soci, sono necessari il consenso dei soci accomandatari. Anche se serve anche l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritti.

Quando si scioglie una Sas?

La società si scioglie oltre ai casi previsti per legge o per provvedimento dell’autorità governativa, anche per motivi legati al tipo di società. Infatti, si scioglie anche quando rimangono solo soci accomandanti o accomandatari. Tranne nel caso in cui nei sei mesi successiva non sia sostituito il socio che è venuto meno. Se però vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio. Ma quest’ultimo non può assumere la qualità di socio accomandatario.

Quali sono i vantaggi?

Come in qualsiasi altra società le sas presentano dei vantaggi e degli svantaggi. Uno dei vantaggi è che la costituzione è molto veloce. Infatti può essere costituita sia per scrittura privata autenticata che  per atto pubblico. Non è previsto nessun capitale minimo obbligatorio. I soci, come detto, hanno responsabilità diversa in relazione alle obbligazioni sociali. Un altro vantaggio è quello di avere un regime agevolato fiscale. Infatti, non è previsto il pagamento di IRES ed IRE. E’ possibile ritirare il proprio capitale anche senza accordo scritto e non vengono considerati come distribuzioni nascoste sugli utili.

Quali sono gli svantaggi?

La Sas prevede l’iscrizione presso il Registro delle imprese, nel distretto in cui opera l’impresa. In questo caso, prevede anche i costi relativi alle spese ed i costi del notaio per la redazione dell’atto pubblico. Il socio accomandatario ha responsabilità illimitata e risponde con il capitale personale verso i terzi. Se si è accomandatari non si ha nessuna voce in capitolo, ma si è solo finanziatori. La successione delle quote d’impresa risulta abbastanza complicata. Infatti, la quota di partecipazione del socio accomandante è trasferibile per causa di morte. Tranne nel caso in cui ci sia  una diversa disposizione nell’atto costitutivo. Spesso quindi, può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Pertanto, valutare sempre bene e con attenzione la forma societaria ideale da scegliere per la propria azienda.

Snc: le società in nome collettivo ecco come sono regolate

La snc o società in nome collettivo fanno parte delle società di persone. Di seguito, tutte le caratteristiche di questo tipo di imprese.

Snc: la responsabilità dei soci

Secondo l’art. 2291 del codice civile tutti i soci di una snc rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Qualsiasi altro patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Infatti, l’elemento che caratterizza queste società è che i soci rispondono personalmente dei debiti contratti dall’esercizio della società. La responsabilità dei soci è:

  • illimitata, perché i debiti sociali rispondono, non solo con il patrimonio societario, ma anche personale;
  • solidale, in quanto i creditori possono rivalersi, per l’intero credito, sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci;
  • sussidiaria, perché scatta solo se il patrimonio è insufficiente a pagare i creditori della società.

Per tale morivo l’amministrazione della società spetta a tutti i soci, ma si può disporre che venga riservata anche a solo parte di essi. In altre parole, può essere disgiunta e allora ogni socio può compiere operazioni sociali disgiuntamente dagli altri. Oppure, congiunta ma in questo caso è necessario il consento di tutti i soci.

Snc: la costituzione della società

Quando si costituisce una Snc deve essere redatto un atto costitutivo. Se la stipula è avvenuta tramite un atto pubblico, è obbligatorio il deposito del notaio. Quest’ultimo deve contenere il nome e il cognome e gli elementi identificativi di tutti i soci, la ragione sociale, la durata, la sede principale e secondaria, l’oggetto sociale ed i conferimenti. Inoltre, alcune due formalità devono essere espletate. Entro 20 giorni dalla stipula l’atto deve essere registrato presso l’Ufficio del registro, contestuale al versamento della relativa imposta. Inoltre, entro 30 giorni dalla stipula, l’atto deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese della camera di commercio. Altri adempimenti da fare sono:

  • la comunicazione all’Ufficio Iva dell’inizio di attività;
  • la trasmissione dell’atto costitutivo, entro 3 mesi, all’Ufficio delle imposte dirette;
  • il deposito della firma degli amministratori, entro 15 giorni dalla nomina.

Quali sono i costi di apertura di una Snc?

Prima di procedere facciamo un breve riassunto sui prezzi da sostenere per aprire una Snc. Nel momento della costituzione del’atto costitutivo da parte del Notaio, vi è da pagare anche la sua parcella. Un costo medio potrebbe essere di 1500 euro, più IVA. A questa somma occorre sommare la ritenuta del 20% compresi i bolli. Inoltre, tutta la pratica relativa alle imposte viene trattata da un commercialista, con importo medio 350-400 oltre IVA. Il commercialista è quello che poi tiene tutta la contabilità annualmente, con tutte le implicazioni. Stiamo un costo di 1500 euro annuo, sempre se non sono previsti operazioni extra. Infine, rimane da valutare l‘INPS. Circa 3000 euro annui per ogni socio. Tale somma viene ripartita in 4 rate, una ogni trimestre.

Come funzionano i conferimenti in società?

Con la costituzione dell’atto costitutivo i soci si impegnano ad apportare qualcosa in società. Tra questi rientrano: i beni, il denaro, un’azienda funzionante oppure una prestazione d’opera. Anche se a dire il vero il denaro è il caso di apporto più utilizzato. Ma può succedere che un socio conferisca in azienda dei beni, se si tratta di qualcosa che può essere utilizzato dall’impresa. Ad esempio si parla di terreni, fabbricati, macchinari o merci. Il caso di apporto di un’azienda funzionante, si verifica quando un’impresa individuale si trasforma in società. Tutti questi apporti andranno a formare l’inventario iniziale, la base su cui procedere e crescere.

Come vengono ricompensati i soci?

Il compenso ai soci si chiama partecipazione agli utili. Si tratta di redditi da lavoro autonomo e per questo motivo sottoposti alla ritenuta fiscale del 20%. Ma a questa va aggiunta anche la ritenuta di 1/3 del contributo e l’INPS del 12%. Inoltre, l’utili di esercizio può anche non essere distribuito ai soci, ma destinati ad una riserva volontaria. Questa può essere utilizzata per coprire eventuali difficoltà che lungo il corso di vita di un’azienda possono capitare. Ed è anche abbastanza normale che questo accada.

Snc: il recesso, lo scioglimento e l’esclusione di un socio

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per recesso, esclusione o morte, pone il problema della liquidazione della sua quota. Secondo l‘art 2289 del cc la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e che il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dalla data dello stesso. In questo caso si dovrà redigere un bilancio straordinario. Proprio perché l’assenza di una quota, deve comportare il “rimpasto” delle quote. Infine, la snc può anche sciogliersi per il decorso del termine della durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o per improvvisa impossibilità di continuare. Sciolta la società, si procede alla nomina di un liquidatore che provvederà a riscuotere i crediti, pagare i debiti e liquidare, ripartendo tra i soci il patrimonio che residuerà. Al termine della liquidazione, sarà richiesta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Aprire una srl: le caratteristiche, gli adempimenti e costi

Aprire una srl vuol dire dal vita ad una società dotata di personalità giuridica. Ecco tutte le caratteristiche, gli adempimenti e i costi da sostenere.

Aprire una srl: alcune caratteristiche

Le srl fanno parte delle società di capitali. Le srl sono dotate di personalità giuridica, ossia soggetti capaci di assumere in propri i diritti e le obbligazioni che nascono dall’esercizio dell’attività economica per le quale sono costituite. Le società a responsabilità limitata godono di autonomia patrimoniale perfetta.

Ciò vuol dire che il loro patrimonio è del tutto autonomo da quello dei soci. Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Inoltre, le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni. Non potendo emettere azioni, queste società sono spesso costituite su base familiare o tra persone legate da rapporti di reciproca conoscenza. Sono destinate a iniziative di piccolo e medie dimensioni. Le quote sociali possono essere di diverso ammontare. Gli organi delle srl sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • gli amministratori;
  • il collegio sindacale.

A norma dell’art 2475 del Codice Civile, la srl può essere costituita anche attraverso un atto unilaterale, cioè con unico socio, senza che ciò comporti per lui l’assunzione di una responsabilità illimitata.

Aprire una srl: quali sono i costi da sostenere?

Per aprire una srl ci sono dei costi da sostenere. I costi sono più che altro relativi alle imposte da versare e alla tenuta dei libri sociali. Tra questi circa 200 euro per l’imposta di registro per la registrazione dei documenti costitutivi. Va aggiunta anche l’imposta di bollo, circa 156 euro che si applica sui documenti registrati. Ed ancora il Diritto annuale della Camera di commercio, pari a 120 euro di tributi da versare.

Altri 90 euro, per i diritti di segreteria, per iscrivere l’attività nel registro delle imprese. Da non sottovalutare l’onorario del notaio. E’ infatti lui che redige l’atto costitutivo della società. Quest’ultimo è proprio un atto pubblico che deve essere redatto secondo le normative della legge. Infine, l’atto costitutivo è un documento che regola tutte le caratteristiche e le attività che regolano il funzionamento dell’impresa. Per questo motivo la sua importanza è estrema. Pertanto, va sempre stilato da un notaio, anche perché poi va reso pubblico.

Aprire una srl: quali sono i documenti che servono al notaio?

Per redigere un atto costitutivo di una società occorrono alcuni documenti. Tra questi: i documenti di identità di tutti i soci, la sede legale, l’oggetto sociale e la durata. Inoltre, servono il capitale sociale, l’apporto dei soci, la distinta di versamento del 25% delle quote in denaro, la redazione giurata di stima sul valore degli eventuali beni conferiti in natura. Non può mancare la definizione degli organi societari ed i poteri di amministrazione e rappresentanza. Dal punto di vista degli adempimenti, sarà il commercialista a provvedere alla Registrazione presso la camera di Commercio, l’apertura della partita IVA, la vidimazione dei libri contabili e l’iscrizione all’INPS.

Tutti gli altri adempimenti da fare

Oltre agli adempimenti previsti per la costituzione della società ve ne sono di altri. Tra questi l’apertura della PEC, cioè l’indirizzo di posta certificata da comunicare alla Camera di commercio. Mediamente il costo di questa operazione oscilla dalle 5 alle 15 euro a seconda del fornitore scelto. A dire il vero ce ne sono tanti, basta valutare. Tuttavia, un altro passo indispensabile è l’ apertura della partita IVA. Anche in questo caso è meglio affidarsi a professionisti del settore, per non rischiare di commettere errori.

Ed ancora la tassa di concessione governativa da pagare per la vidimazione dei libri contabili. Il costo è pari a 309,87 euro. A questo vanno aggiunte anche le marche da bollo da 16 a 64 euro. Infine, va presentata la SCIA, cioè la segnalazione certificata di inizio attività. L’importo varia in base al tipo di attività, alle certificazioni da allegare e al comune di riferimento. In genere, il costo è compreso tra €50 ed €1.000.

Quali sono i costi annuali dell’attività?

I costi annuali relativi alla gestione di un’attività riguardano il pagamento delle tasse. Ad esempio, oltre al rinnovo della tassa governativa, va pagata la tassa sul deposito del bilancio societario. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 100 euro. Sotto il profilo della tassazione, la società è tenuta al pagamento dell’IRES (Imposta sul reddito della società con aliquota unica del 24%) e dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive con aliquota variabile, in genere intorno al 5%).

Deve essere poi versata la quota annuale di contributi all’INPS come società iscritta che ammonta ad un minimo di €3.800 Ovviamente, non vanno dimenticati i costi di gestione delle retribuzioni dei dipendenti,  i costi di acquisto e gestione dai macchinari agli articoli di cancelleria. Quindi, anche in questo caso è da considerare il costo del commercialista che segue l’intera attività.

Quanto tempo ci vuole per aprire una srl?

I tempi per aprire una srl sono abbastanza brevi, anche perché molti adempimenti si possono fare online. Dal momento in cui si mettono le firme davanti al notaio, bastano pochi giorni per essere operativi. Tra vidimazione dei libri, ottenimento della partita IVA, ed iscrizione alla camera di commercio ci vogliono circa 15-20 giorni. Per tale motivo, è sempre consigliabile prendere appuntamento  con i vari enti con cui si interaggisce, per evitare di fare file estenuanti e relative perdite di tempo. Comunque sia, prima di fare impresa valutare bene e tutti i costi, e poi dotarsi di pazienza e tanta, ma proprio tanta voglia di creare qualcosa che possa fare lavoro anche a molte persone.

Cosa succede se un professionista non viene liquidato da una società?

Secondo l’interpretazione contenuta nella risoluzione n. 106/E del 13 ottobre 2010, in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società soccombente in giudizio, per inadempimento contrattuale nei confronti di un notaio, viene affermato che l’importo che il giudice liquida in sentenza per inadempimento contrattuale a favore di un professionista, sconta la ritenuta d’acconto del 20% sull’intera somma, compresa la copertura delle spese processuali. Nello stesso tempo, il professionista può dedurre dal reddito d’impresa, in quanto inerenti alla sua attività, le spese processuali sostenute.

Proroga scudo fiscale : Modello di certificazione utili 2009

MODELLO DI CERTIFICAZIONE UTILI 2009 – Mod. CUPE 2010 – Provvedimento Agenzia Entrate del 21.12.2009
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di certificazione degli utili utilizzabile dalle
società di capitali, dalle società cooperative a responsabilità limitata e dagli enti commerciali che hanno corrisposto utili,
nonché dai soggetti che hanno corrisposto proventi assimilati agli utili (tra cui compensi ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) nel periodo 1.1 – 31.12.2009.
Nel nuovo modello, da rilasciare ai percettori entro il 28.2.2010, è presente un nuovo campo destinato all’indicazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società di investimento immobiliare quotate e non (SIIQ e SIINQ). Per scaricare il modello e le istruzioni consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it (Sez. Modulistica / Modelli di Comunicazione 2010).

Lo scudo fiscale : Regime sanzionatorio

I soggetti che vogliono eseguire il rimpatrio o la regolarizzazione sono obbligati a presentare una dichiarazione riservata ad uno dei seguenti intermediari finanziari:

– banche italiane;
– società d’intermediazione mobiliare;
– società di gestione del risparmio;
– società fiduciarie;
– agenti di cambio;
– Poste Italiane S.p.A.;
– Stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

La dichiarazione riservata viene sottoscritta dall’intermediario e una copia viene consegnata al contribuente.

La dichiarazione costituisce prova del versamento dell’imposta straordinaria e rappresenta l’unico documento idoneo a invocare gli effetti del rimpatrio.