Sovraindebitamento imprese: i nuovi strumenti di aiuto

Cosa si può fare per difendersi dal sovraindebitamento? Quali strumenti arrivano in aiuto delle imprese che navigano in brutte acque economiche? Scopriamo nella guida di seguito quali sono i nuovi strumento per il sovraindebitamento delle imprese.

Sovraindebitamento, cosa si intende

Partiamo dalle basi della questione, ovvero stabilire in breve cosa si intende con il termine sovraindebitamento.

Con il termine sovraindebitamento si fa riferimento ad una situazione perdurante di squilibrio tra gli obblighi economici assunti e il proprio patrimonio liquidabile. In parole semplici, il sovraindebitamento è quella difficile situazione di coloro, consumatori o piccole imprese, che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i debiti da pagare.

In merito alle ultime novità è bene sapere che con l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, già posticipata in passato ed attualmente con decorrenza dal 1° settembre prossimo, viene rinviata al 15 maggio 2022 (che cade di domenica). on il decreto legge di cui si tratta viene, di fatto, soppresso l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) che, costituito presso ogni Camera di Commercio, avrebbe dovuto rivestire un ruolo importante nella prevenzione della crisi nell’ambito della riforma in materia. Pertanto, gli strumenti di allerta, sui quali si è basata la costruzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza con l’ambizioso obiettivo di prevenire le crisi aziendali e favorirne il superamento avranno una decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 2024.

Questo organismo viene sostituito con l’introduzione a partire dal 15 novembre 2021 della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l’imprenditore.

Sovraindebitamento: chi può accedere

Stando agli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei sovraindebitamenti, vediamo cosa c’è da sapere e chi può accedere a questi strumenti di aiuto per le aziende.

Quando si parla di procedura di sovraindebitamento si fa riferimento a quelle procedure previste dalla normativa per la soluzione della crisi del sovraindebitamento.

Innanzitutto, occorre sapere che queste procedure sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:

  • Consumatori, ovvero persone fisiche senza partiva IVA (dipendenti pensionati e inoccupati, ecc)
  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli
  • Start up innovative
  • Enti no profit (onlus, associazioni, ecc)

I presupposti primari per l’accesso a queste suddette procedure di sovraindebitamento prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, quindi che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (cioè che non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

Procedure di Sovraindebitamento, cosa c’è da sapere

Quando si parla di esdebitazione, si fa riferimento ad una opzione per liberarsi del debito che grava sulla salute e l’economia dell’azienda in fase di sovraindebitamento.

Ma come funziona la esdebitazione? La cosiddetta esdebitazione dell’incapiente meritevole viene introdotta per risolvere la questione. Vale a dire che un debitore, persona fisica, «che non è in grado di offrire ai suoi creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può essere dal giudice esdebitato», cioè che il debito venga cancellato.

Ma quanto costa la procedura di sovraindebitamento?

Al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di: euro 244,00 (IVA inclusa) se il richiedente riveste la qualifica di consumatore; euro 366,00 (IVA inclusa) se il richiedente non riveste la qualifica di consumatore.

E quanto può durare?

Se il debitore ha a disposizione risorse ulteriori con cui poter soddisfare i creditori, sarà possibile mettere al riparo beni immobili, come la propria casa. Ma, quanto dura una procedura di sovraindebitamento? Il tempo medio di una procedura di sovraindebitamento è all’incirca di 5 anni.

Possiamo dire che questo è, dunque, quanto di più utile e necessario da sapere in merito alla situazione di sovraindebitamento, che in periodi come quello che stiamo attraversando, post pandemia, affligge l’economia di moltissime aziende del nostro paese.

Leggi anche: Sovraindebitamento: quanto costano le tre procedure e che tempi hanno?

Sovraindebitamento: quanto costano le tre procedure e che tempi hanno?

Cancellare un debito non è mai cosa semplice, quando si è in sovraindebitamento il rischio è anche più alto. Oggi andremo a scoprire quanto constano le tre procedure per cancellare il debito e quali tempi occorrono per farlo.

Sovraindebitamento: le tre procedure per uscirne

Partiamo subito col dire che in caso di sovraindebitamento, i soggetti non passibili di liquidazione giudiziale possono ricorrere a tre procedure per il proprio corso di esdebitamento:

  • il “piano del consumatore”);
  • il concordato minore
  • la liquidazione controllata del debitore

Andiamo a vedere, in breve, i tre punti in questione.

Il piano del consumatore è rivolto alla persona fisica che abbia contratto dei debiti per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. … La positiva conclusione del piano del consumatore da parte del debitore ammesso conduce alla così detta liberazione dai debiti (“esdebitazione”).

Dunque, per poter accedere al piano del consumatore, in ogni caso, non basta la qualifica di consumatore ma sono necessari ulteriori presupposti. Il consumatore deve ovviamente trovarsi in stato di sovraindebitamento. Il debito deve essere quindi di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio.

Il concordato minore è invece, una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento alla quale possono ricorrere i professionisti, i piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore, al fine di poter continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale.

In ultima, ma non ultima, abbiamo la liquidazione controllata.

Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. E va eseguita entro novanta giorni dalla sua apertura, tempi nei quali il liquidatore avrà da completare l’inventario dei beni del debitore e dovrà redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l’articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile.

Quali sono i costi per uscire dal sovraindebitamento?

Innanzitutto, per avviare la procedura di esdebitamento, va detto che bisogna rivolgersi agli organismi della composizione della crisi oppure richiedere al Tribunale di nominare un professionista in grado di aiutare il debitore ad affrontare la situazione debitoria in cui si trova e al pagamento di quanto dovuto prima di procede all’espropriazione forzata.

Per quanto riguarda la procedura di piano del consumatore, al deposito della domanda deve essere effettuato il pagamento di 244,00 Euro (IVA inclusa), qualora il richiedente rivestisse la qualifica di consumatore; di euro 366,00 (IVA inclusa) se il richiedente non riveste la qualifica di consumatore.

Quanto ai costi del concordato minore, invece toccherò al OCC (Organismo di Composizione della Crisi) stabilirli, con annessi tempi di svolgimento della procedura.

In conclusione, possiamo ben dire che le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento hanno una durata non superiore a quella di qualunque altra procedura che si svolga davanti ad un giudice e i suoi costi possono essere considerati alti o meno, sebbene, attraverso le stesse, possono essere risolte posizioni debitorie estremamente elevate e, soprattutto, occorre tenere conto che queste procedure, quando sono seguite da mani esperte (anche nel settore delle esecuzioni immobiliari), finiscono per diventare uno strumento efficacissimo per impedire la perdita dei propri immobili e quindi evitare i danni maggiori del sovrindebitamento.

Questo è, dunque, tutto quanto di più necessario e sinteticamente essenziale da sapere in merito alle procedure e i possibili costi previsti dalla situazione di sovraindebitamento.

Sovraindebitamento autonomi e imprese: ecco come superare la crisi

In tempi di crisi e di ripartenze, per lasciarsi le crisi alle spalle, andiamo a vedere come superare i pericoli dei debiti. In questa rapida ma esaustiva guida andremo a vedere come superare la crisi da sovraindebitamento per autonomi e imprese.

Sovraindebitamento, di cosa si tratta

Il sovraindebitamento è senza ombra di dubbio una forma di malus nell’attività di un lavoratore. Una particolare e irrisolvibile forma di debito. Viene, di fatto, definito sovradebito quando colui che per motivazioni di qualunque natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto.

Andiamo a vedere, in tal senso, come e quando è possibile risolvere questa situazione piuttosto annosa che, dal 2020 ad oggi sta prendendo di mira fin troppi lavoratori autonomi e imprese.

Superare la crisi, scopriamo come

La sopra citata crisi da sovraidebitamento è quella definita di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina:

  • la incombente difficoltà
  • e la definitiva incapacità a risolversi

e quindi di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.

Si parla quindi di insolvenza, ossia dell’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni da parte:

  • delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali,
  • da parte del consumatore, “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale (cioè lavorativa, sia autonoma che dipendente) eventualmente svolta”  (ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”)
  • da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).

Ma quali sono le procedure per ricomporre e sanare la crisi?

Potremmo, in breve dire che le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (le cosiddette procedure paraconcorsuali) sono tre:

  • l’accordo di composizione delle crisi da sovra indebitamento
  • il piano del consumatore
  • la liquidazione del patrimonio del debitore.

Come funziona per le imprese e per i professionisti, la fuga dal sovraddebito?

Per rispondere a questa domanda, possiamo dire che quanto alle piccole imprese individuali o collettive (società di persone, di capitali o cooperative, comprese le cooperative sociali) a cui si applicano queste procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono quelle che NON possono essere assoggettate alle procedure concorsuali,

Ciò equivale a corrispondere quelle che presentano tutte e tre le seguenti caratteristiche:

  • hanno avuto, negli ultimi tre anni (esercizi) o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un totale annuo dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore od uguale a 300.000 Euro (per ogni anno e non in media per tre anni);
  • hanno realizzato ricavi lordi, cioè un fatturato complessivo negli ultimi tre anni (esercizi) o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare annuo inferiore od uguale a 200.000 Euro riteniamo IVA esclusa) (idem sopra);
  • serbano un ammontare totale di debiti, anche non scaduti, inferiore o uguale a 500.000 Euro (dati dal totale dei debiti dello stato patrimoniale).

Per concludere possiamo aggiungere che non sono soggette a fallimento pure le imprese agricole, perciò a queste si possono applicare le procedure paraconcorsuali previste dalla Legge 3/2012, come confermato dal comma 2°-bis dell’art. 7 della Legge 3/2012.

Stessa cosa vale per i lavoratori autonomi, siccome anche questi ultimi possono ritrovarsi in una situazione di sovraindebitamento e nessuna norma della Legge 3/2012 li esclude dall’applicazione delle procedure previste in merito.

Dunque, questo è quanto vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito alla complicata e spiacevole questione del sovraindebitamento, in merito a lavoratori autonomi e imprese, in stato di crisi.

Sovraindebitamento, le linee guida dei commercialisti

Arrivano dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili le “Linee guida sul sovraindebitamento”, pubblicate nell’omonimo documento, elaborato dalla Commissione di studio istituita in seno al Consiglio nell’ambito dell’area di delega dei consiglieri nazionali Felice Ruscetta e Maria Rachele Vigani.

Il documento sul sovraindebitamento esamina la normativa attualmente vigente e fornisce indicazioni utili agli Organismi di composizione della crisi e ai professionisti che si trovano a ricoprire i ruoli e le funzioni regolamentate dalla legge n. 3 /2012 e dal decreto attuativo n. 202/2014.

Il documento mette in luce come quella del sovraindebitamento sia una materia con caratteristiche del tutto peculiari rispetto alle tradizionali procedure concorsuali o agli istituti di composizione negoziale previsti nella legge fallimentare.

Facendo seguito alla recente pubblicazione sul sito del ministero della Giustizia del modulo di domanda per l’iscrizione al registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, la Fondazione Adr commercialisti ha reso noto di aver predisposto, attraverso il mercato Lloyd’s, in collaborazione con i Broker AON s.p.a & Acros s.r.l., un capitolato di polizza per la copertura dell’organismo di composizione della crisi e del suo referente.

L’obbligo di sottoscrizione di una polizza con massimale non inferiore a 1 milione di euro per le conseguenze patrimoniali derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi rientra tra i requisiti fondamentali in capo agli Organismi di composizione della crisi. Collegandosi al sito di Adr sarà possibile visionare il capitolato di polizza e il questionario tecnico assuntivo da compilare da parte degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Fallimento PMI: ecco le nuove modalità

di Vera MORETTI

La legge n.3 del gennaio 2012 dispone nuove procedure per quanto riguarda il fallimento delle PMI, con l’introduzione della possibilità di realizzare un accordo fra debitore e creditore, ma a determinate condizioni.

La nuova norma, dunque, riguarda in particolare tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni di sovraindebitamento, così definite: “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni“.

Ciò è valido purché le imprese non possano in nessun caso accedere al fallimento, al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti o essere sottoposti ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Inoltre non devono aver beneficiato della procedura di accordo con i creditori nei tre anni precedenti alla nuova richiesta.

Chiunque avesse tali requisiti, può accedere alla procedura per la composizione delle crisi da sovraindebitamento attraverso una proposta che deve rappresentare “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma“.

Cosa significa questo? Semplicemente che la procedura di ristrutturazione può avvenire con varie modalità, ovvero la cessione dei redditi futuri, l’utilizzo di beni e redditi di terze parti che assumono il ruolo di garante, o l’utilizzo di strumenti di credito al consumo e altri strumenti creditizi e finanziari.
L’autorità giudiziaria avrà il compito di monitorare la procedura passo per passo, verificando il rispetto dei requisiti necessari da parte dell’impresa, valutare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito e verificare l’adempimento del piano omologato.

Dal momento in cui l’imprenditore dichiara di voler raggiungere un’intesa, parte una moratoria di 120 giorni durante i quali può condurre le trattative necessarie senza vedere il suo patrimonio minacciato da azioni esecutive.
L’accordo da raggiungere dovrà necessariamente raggiungere l’equivalente del 70% del totale del credito, anche se detenuto da un solo creditore. Tutti gli altri dovranno adeguarsi all’accordo.

Ruolo fondamentale sarà quello degli organismi di composizione, che hanno la funzione di:

  • ricevere i consensi dei creditori rispetto al piano proposto;
  • verificare il raggiungimento del 70% dei crediti;
  • attestare la fattibilità del piano;
  • proporre al giudice la nomina di un liquidatore qualora necessario;
  • in caso di insorgenza di difficoltà durante l’esecuzione del piano, procedere alla risoluzione.

Il costo di funzionamento dei collegi sarà interamente sostenuto dal debitore, secondo parametri che saranno indicati in un successivo decreto del Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei membri del collegio sono state indicate due modalità: una riservata a soggetti privati, l’altra alle Camere di commercio e agli ordini di avvocati, commercialisti e notai, ma in entrambi i casi i componenti dovranno effettuare un’iscrizione in un registro dedicato presso il ministero della Giustizia.

Arriva la nuova legge per combattere l’usura

di Vera MORETTI

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012 la Legge 27 gennaio 2012 , n. 3 portante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Il testo, leggibile nella sua interezza sul sito della gazzetta ufficiale, riguarda usura, estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento ed entrerà in vigore dal prossimo 29 febbraio.

Per anticipare le novità che prevede tale legge, sappiamo che comprende un nuovo tipo di concordato che il debitore in crisi può proporre ai propri creditori per ristrutturare la propria situazione debitoria a condizione che assicuri il pagamento dei crediti privilegiati e dei creditori che non aderiscono all’accordo.
Perché si possa essere ammessi alla nuova procedura è necessario che aderiscano almeno tanti creditori che rappresentano il 70% dei crediti.