Saranno reintrodotti gli ecobonus sui lavori che migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni

Ci siamo. La reintroduzione degli ecobonus, vale a dire le detrazioni fiscali del 55% sui lavori che migliorano l’efficienza energetica delle abitazioni, è cosa (quasi) fatta. Il vice ministro dell’Economia, Giuseppe Vegas, ha parlato lo scorso 17 novembre della possibilità di introdurre con un emendamento già alla Camera, dove si discute la Legge di stabilità, la proroga alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie eco compatibili, l’unico nodo rimasto aperto per quel che riguarda l’articolato. Ora l’emendamento è stato depositato.

I costi sostenuti potranno essere spalmati in dieci anni anziché in cinque come ora. Ai cronisti Vegas ha spiegato: “L’ecobonus porta 124 milioni nel 2012 per via del maggiore gettito Iva legato agli interventi sugli immobili. Il costo per lo Stato scatta nell’anno in cui si porta la detrazione, quindi nel 2012, e vale 300-310 milioni di euro”.

Al via la ritenuta del 10% fatta dalle Poste e dalle banche sui bonifici fatti per gli interventi di risparmio energetico.

La notizia l’avevamo già anticipata, da ieri le Poste Italiane e le banche applicheranno la ritenuta del 10% sui bonifici per gli interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio (36% e 55%). Il provvedimento è stato emanato dal’Agenzia delle Entrate il 30 giugno e specifica, come previsto dal D.L. 78/2010, le tipologie di pagamenti sui quali applicare la ritenuta e gli adempimenti di certificazione e dichiarazione a carico degli intermediari.

Detrazione del 55%. Quali adempimenti se i lavori proseguono oltre l’anno?

Secondo quanto scritto dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 21/E/2010, riguardante le spese sostenute a partire dal 2009 e non terminate entro lo stesso periodo d’imposta nel quale sono iniziate,  era necessario, inviare  telematicamente un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.03.2010 (ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), consentendo di poter beneficiare dell’agevolazione del 55% per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2009 all’interno di UNICO 2010 (da presentare quest’anno).
Tale comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.

Quali documenti produrre all’Amministrazione finanziaria?

  • l’asseverazione, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi;
  • la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA;
  • le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
  • le ricevute del bonifico attestante il pagamento.

Se gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Quali sono gli adempimenti richiesti per usufruire della detrazione del 55%?

Per usufruire della detrazione del 55% entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o del collaudo, bisogna trasmettere all’ENEA telematicamente attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i seguenti documenti:

  1. l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;
  2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Il contribuente non  titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:

  1. la causale del versamento;
  2. il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
  3. il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Per i titolari di reddito d’impresa, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:

  1. per i beni mobili acquistati, il momento della consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo;
  2. per i servizi, il momento dell’ultimazione della prestazione.

Per le e società di capitali il valore va detratto direttamente dalle imposte dell’esercizio e devono avere acquisito:

  1. la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata;
  2. l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario) che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
  3. l’attestato di certificazione energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, oppure un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  4. la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati e contenente:
  • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
  • i dati identificativi dell’immobile;
  • il tipo di intervento;
  • il risparmio annuo di energia previsto;
  • il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
  • il costo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Se la comunicazione viene inviata in ritardo, o addirittura in caso di omissione, il contribuente non decade dall’agevolazione, considerato che nulla è previsto in merito dal D.L. n. 185/2008 che ha introdotto il suddetto obbligo. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha ritenuto applicabile, in tale ipotesi, la sanzione prevista per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione prevista dalle norme tributarie e cioè una sanzione che varia dai € 258,00 a € 2.065,00.

d.S.

Detrazioni del 55%: quali sono gli interventi finalizzati al risparmio energetico?

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che possono rientrare nella detrazione del 55% sono:

  • la riqualificazione energetica di edifici già esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento, per un importo massimo detraibile di € 100.000,00. Ad esempio, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.
  • gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi, per un importo massimo detraibile di € 60.000,00. Ad esempio nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti.
  • l’installazione di pannelli solari, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale, e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle piscine per un importo massimo detraibile di € 60.000,00;
  • la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per un importo massimo detraibile di € 30.000,00.

Detrazione del 55%: chi può beneficiarne?

A beneficiare della detrazione del 55% sono i soggetti che possiedono (o detengono) l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati.

L’agevolazione spetta, in particolare, a:

  • le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (ad es.: imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
  • i titolari di reddito d’impresa (ad es.: Ditte Individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).

La detrazione è valida sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.