Fisco: arriva lo “spesometro”

Dal prossimo 1° luglio, le vendite di beni e servizi a privati, per un importo uguale o superiore a 3.000 euro più Iva, devono essere comunicate al fisco, con l’identificazione dell’acquirente.

Questo è quanto prevede l’entrata in vigore dello “spesometro” (art. 21 del D.L. n. 78/2010), per le vendite senza fattura.

Dal 1° luglio 2011 entra a regime la nuova comunicazione telematica dello “spesometro”, che interesserà anche gli esercenti al dettaglio e gli artigiani che certificano i loro corrispettivi con scontrini o ricevute fiscali.

Con riferimento alle soglie applicabili, le regole sono diverse rispetto alla natura degli operatori interessati.
Per il periodo d’imposta 2010, gli operatori coinvolti devono aver emesso fatture per importi superiori a 25.000 €.
Al contrario, per il 2011 il limite è di 3.000 € al netto dell’Iva per coloro che sono obbligati all’emissione di fattura.
A partire dal 1° luglio 2011, invece, il tetto è di 3.600 € al lordo dell’Iva, quando la vendita è al consumatore privato.

 

Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo uguale o superiore a 3.000,00 euro.

Con circolare n. 24/e del 30 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro.

Sono stati definiti, tra l’altro, l’ambito soggettivo e oggettivo, i casi particolari di esonero, nonché le modalità di applicazione dello strumento realizzato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (c. d. “spesometro”).