Redditometro e Spesometro: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare per chiarire alcuni aspetti relativi a Redditometro, Redditest, Spesometro, IVA per cassa, rimborso IRAP, accertamenti e contenziosi.

Vediamo i chiarimenti più importanti:
Redditest: viene sottolineato che si tratta di “uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente“, quindi il risultato non influisce minimamente nella selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico o in sede di controllo/accertamento fiscale.

Redditometro: il nuovo accertamento sintetico si applica solo ai redditi a partire dal 2009 quindi non può essere utilizzato in sede di contradditorio relativo ad annualità precedenti.

Beni ad uso promiscuo: ai fini del Redditometro, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota di spesa non deducibile.

Esempio classico è quello dell’auto aziendale anche ad utilizzo privato, la cui deducibilità è scesa dal 40 al 20%, percentuale che sale a 70% (prima al 90) per le auto date in uso ai dipendenti, e all’80% per le vetture di agenti e rappresentanti.
Nel primo caso (deducibilità al 20%) la quota rilevante ai fini del Redditometro è dell’80%, negli altri due rispettivamente del 30 e del 20%.
Per i redditi 2012 e precedenti, valgono le precedenti quote di deducibilità, rispettivamente 40% per le auto aziendali e 90% per quelle date ai dipendenti.
L’auto utilizzata esclusivamente come bene strumentale per l’attività d‘impresa o nell’esercizio di arti o professioni, la deducibilità era e resta al 100%, quindi non rileva ai fini del Redditometro.

In generale, non riguardano il Redditometro tutte le spese sostenute per beni o servizi relativi esclusivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti o professioni

Spesometro: Relativamente all’elenco clienti fornitori, c’è un chiarimento che riguarda in particolare i produttori agricoli: l’Agenzia sottolinea che non sono tenuti ai nuovo obblighi di comunicazione dello Spesometro per l’annualità 2012.

IVA per cassa: l’imposta si paga solo quando il debitore ceduto pagherà effettivamente la somma al cessionario del credito. Ciò significa che il soggetto passivo che trasferisce il credito dovrà tenersi informato sul pagamento del credito ceduto. In alternativa, può pagare in anticipo, includendo l’IVA relativa all’operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito.

L’esigibilità dell’Iva in caso di pagamento non in contanti: la data rilevante è quella in cui le somme arrivano sul conto, non quella in cui arriva la comunicazione della banca. Tecnicamente, si dice che fa fede la “data disponibile“, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Altra precisazione, sulle note di variazione:

  • se la nota di variazione è in aumento ed è emessa entro un anno dall’operazione, l’esigibilità dell’Iva resta, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile, a un anno dall’operazione, se la nota è emessa dopo il termine di esigibilità dell’Iva (dopo un anno), l’imposta va computata nella prima liquidazione utile.
  • se la nota di variazione è in diminuzione, quando interviene prima che l’imposta diventi esigibile rappresenta direttamente una rettifica dell’imposta originaria, se interviene dopo può essere computata nella prima dichiarazione utile.

Operazioni internazionali: la legge sull’Iva per cassa esclude determinate operazioni. In questo caso non si può applicare l’Iva per cassa nemmeno alle altre operazioni, che in teoria non ne sarebbero escluse: questo perché contrariamente alla vecchia norma, la nuova legge prevede che l’IVA per cassa non riguarda più le singole operazioni, ma tutta l’attività, ovvero l’insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente.
L’Agenzia chiarisce che, in caso di conferimento d’azienda, il diritto al rimborso dell’Irap pagata per le spese del personale dipendente spetta al conferente.

Si ricorda infine che i chiarimenti dell’Agenzia presenti nella circolare 1/E del 2013 riguardano anche molti altri punti:

  • le novità sulla riscossione introdotte dalla Legge di Stabilità per cui il contribuente può richiedere la sospensione della cartella esattoriale: riguarda anche gli accertamenti esecutivi per i quali è inutilmente trascorso il termine di pagamento.
  • l’accertamento con adesione: il contribuente che ha esercitato l’adesione ma non paga entro i previsti 20 giorni, può presentare ricorso entro i 150 giorni dalla notifica, sempre previsti.
  • il Transfer pricing (remunerazione attesa dalle Amministrazioni estere per l’attività di distribuzione),
  • l’autotutela parziale (errori dell’amministrazione nell’accertamento),
  • rivalutazione di terreni e partecipazioni (diritti edificatori, omessa dichiarazione in Unico),
  • scheda carburante o moneta elettronica,
  • precisazioni sulle società in perdita sistematica,
  • distruzione accidentale di immobili rivalutati,
  • acquisti da operatori Black List,
  • imposta di bollo nel processo tributario,
  • imposta di bollo sui prodotti finanziari,
  • cambio di quota di possesso di un’attività finanziaria (compilazione di Unico Pf, quadro RM, relativo all’Ivafe, imposta sul valore delle attività finanziarie).

Vera MORETTI

Slitta ancora la scadenza dello Spesometro

Ulteriore proroga per lo Spesometro: dopo che, dal 15 ottobre 2012, la scadenza era stata spostata al 31 gennaio 2013 prima e al 30 aprile poi, l’ultima data fissata è quella del 3 luglio.
Entro allora bisognerà comunicare i dati rilevanti ai fini IVA sui a pagamenti effettuati tramite POS e da comunicare per via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite intermediari abilitati.

E’ stata l’Agenzia delle Entrate a comunicare la nuova proroga e nei prossimi giorni verranno comunicate anche le nuove specifiche tecniche per l’invio della comunicazione.
A dover rispettare l’ordine sono ora gli operatori finanziari, da quando, con il Decreto Salva Italia, sono stati tolti gli oneri che prima erano a carico del venditore.

Le informazioni da comunicare comprendono:

  • dati su operazioni dal 6 luglio 2011 al 31 dicembre 2011;
  • codice fiscale dei soggetti con cui hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS;
  • codice identificativo di ciascun terminale.

Vera MORETTI

Prorogata la scadenza per il pagamento elettronico dell’Iva

Era già stato prorogato dal 13 aprile al 15 ottobre 2012, ma la scadenza per il pagamento elettronico dell’Iva da parte degli operatori finanziari è stata spostata ulteriormente: ora c’è tempo fino al 31 gennaio 2013.

La decisione, divulgata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3600, come definito dallo spesometro, a patto che sia effettuata tramite moneta elettronica.

La proroga, dunque, è valida per coloro che utilizzano carta di credito, di debito o carte prepagate.

Vera MORETTI

Spesometro 2011, novità per l’invio di operazioni di importo sotto soglia

Un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che nello Spesometro 2011 è consentito l’invio di operazioni di importo sotto soglia.

Infatti, in vista delle nuove regole previste dal decreto “semplificazioni tributarie”, il software di trasmissione è stato modificato. C’è tempo fino al 30 aprile per inviare le comunicazioni, utilizzando il tracciato record attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2011.

IL comunicato precisa dunque che il pacchetto informatico è stato adeguato alle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 6, del Dl 16/2012, il nuovo spesometro appunto, in modo da consentire l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

Concessa la proroga per lo spesometro

L’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) accoglie con favore la richiesta di Rete Imprese circa la modifica dello spesometro o la sua sostituzione con gli elenchi clienti/fornitori. Lo scorso 20 dicembre il Presidente dell’INT, Riccardo Alemanno, aveva già inviato al Presidente Mario Monti, nella Sua veste di Ministro dell’Economia, al Vice Ministro Vittorio Grilli ed al Sottosegretario Vieri Ceriani, una motivata richiesta in tal senso oltre alla proroga per lo spesometro 2010, poi concessa dal Ministero (in allegato copia della lettera) .

Ho fiducia nell’ operato del Ministero dell’Economia e nella capacità dei Suoi vertici di recepire le necessità del mondo professionale e dell’impresa che in questo caso coincidono con una maggiore efficacia dei risultati anche per l’ Amministrazione Finanziaria” ” dichiara il Presidente Alemanno ” la richiesta inviata al Ministero lo scorso dicembre infatti oltre a semplificare gli adempimenti ottimizza anche il valore dei dati inoltrati all’Agenzia delle Entrate come spiegato nella nostra nota”. “Ora” conclude Alemanno ” è necessario che ci sia la più ampia convergenza possibile sulla richiesta di profonda modifica dello spesometro (o della sua sostituzione) da parte di tutte le rappresentanze professionali ed imprenditoriali.”

Spesometro, l’INT: prorogarlo e modificarne la norma

Oggi, 20 dicembre 2011, il Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio Mario Monti, in quanto Ministro dell’Economia, al Vice Ministro Vittorio Grilli e al Sottosegretario Vieri Ceriani. Nella missiva Alemanno torna sul tema della comunicazione delle operazioni IVA, il cosiddetto spesometro. Nella lettera, non solo si richiede una proroga dell’adempito in scadenza il prossimo 31 dicembre, ma una modifica della norma che regola il nuovo adempimento.

Si legge nella nota: “[…] per richiedere un intervento sulla normativa in oggetto relativa alla comunicazione delle operazioni IVA, sia in merito ai modificati limiti per l’uso di contante, sia per le complicazioni per aziende ed intermediari fiscali, complicazioni che non fornisco alcun vantaggio in termini di lotta all’evasione.
– con la riduzione ad euro 1.000 della soglia per l’uso di denaro contante nei pagamenti non ha più alcun senso il richiamo normativo alla comunicazione della operazioni IVA non fatturate e superiori ai 3.600 euro;
– la limitazione dei 3.000 per le operazioni fatturate non rappresenta una semplificazione ma una complicazione oltre a non fornire un quadro completo, sempre relativamente alla lotta all’evasione fiscale, della spesa totale dell’anno;
– la norma così come attualmente scritta, nonostante i tanti interventi di chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, presenta ancora molte difficoltà interpretative già presenti in questa fase in cui il limite delle operazioni fatturate da segnalare per l’anno 2010 è stato aumentato ad euro 25.000 anziché i suddetti 3.000 (scadenza 31/12/2011) […]

La lettera poi prosegue con le richieste: “[…] si chiede un intervento immediato di rinvio relativo alla scadenza del prossimo 31 dicembre 2011, data entro la quale devono essere inviati i dati relativi al 2010, ciò a causa di una effettiva difficoltà da parte di aziende ed intermediari fiscali di individuare correttamente le operazioni da segnalare soprattutto per quanto concerne i rapporti soggetti a contratti o appalti.

Si ritiene che, anche ai fini della giusta lotta all’evasione fiscale, sia necessario conoscere la totalità delle spese sostenute anche dai privati ed avere per le imprese un primo controllo incrociato automatizzato grazie alla trasmissione telematica dei dati ed in questo caso di tutti gli importi fatturati. Ciò è possibile con il ritorno agli elenchi clienti e fornitori estesi anche alle operazioni fatturate in capo a soggetti privati, oppure con l’eliminazione, nell’attuale norma sulla comunicazione operazioni IVA, del limite dei 3.000,00 euro, eliminando contestualmente l’obbligo di indicare il numero delle fatture e il sistema (generico) di pagamento, dati che non forniscono elementi utili per la lotta all’evasione e che rendono solo più complessa la predisposizione degli elenchi […]“.

Alemanno ha inoltre chiarito la piena condivisione di una efficace lotta alla evasione fiscale attuata con strumenti efficaci ma di semplice applicazione, sottolineando come in tutto ciò la telematica possa essere di grande aiuto se ben utilizzata, altrimenti si rischia di creare un ulteriore divario ed ulteriori incomprensioni tra fisco e contribuenti.

Ecco il software dello Spesometro per comunicare le operazioni Iva

Terminato anche l’ultimo passaggio online per l’implementazione dello spesometro. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è ora disponibile il software necessario alla compilazione, da parte di tutti i soggetti passivi Iva, della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, come prescritto dall’articolo 21 del decreto legge 78/2010.

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza del periodo d’imposta considerato di riferimento, per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro al netto dell’Iva (3.600 euro, Iva compresa) nel caso di operazioni senza obbligo di emissione della fattura.

Per l’anno d’imposta 2010 c’è l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta fattura di importo pari o superiore a 25mila euro e il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni è stato fissato al 31 dicembre. Dal momento che il 31 dicembre 2011 cade di sabato, il termine ultimo per l’invio slitta al 2 gennaio 2012.

Iva: slitta al 31 dicembre lo spesometro over 25mila euro

La scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva riferita al periodo d’imposta 2010 è stata prorogata al prossimo 31 dicembre. La proroga riguarda i dati relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi, di importo non inferiore ai 25mila euro. E’ quanto si evince dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 19 settembre 2011, che ha introdotto anche un aggiornamento circa le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

Il provvedimento del 22 dicembre 2010 prevedeva, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, ovvero giustificate da scontrino o ricevuta fiscale, il limite fissato è invece di 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.

Il nuovo termine, che, con il provvedimento odierno passa dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 riguarda, dunque, solo le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, per il periodo d’imposta 2010.

A.C.

Manovra fiscale: proviamo a capirci di più

Il Fisco ha diramato una circolare per chiarire la nuova manovra: il taglio della ritenuta sui bonifici per ristrutturazioni edilizie agevolate, le partite Iva “fantasma” e lo spesometro in caso di pagamenti tracciabili sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 41/E del 5 agosto.

Per quanto concerne le partite Iva sono circa 8,9 milioni quelle formalmente attive, di cui 6 milioni riguardano le persone fisiche e 2,9 le società. Le misure della manovra sono finalizzate a tenere in vita solo quelle che effettivamente operano nel nostro sistema. Il decreto prevede che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 gg prescritti dalla norma, possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio, un importo pari a 129 Euro.

E’ previsto il taglio del 6% della ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico. L’aliquota, infatti, passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011.

Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all’Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva sopra i 3 mila euro pagate dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi.

E’ inoltre previsto un alleggerimento dell’applicazione delle sanzioni per il contribuente che vede accolte le proprie deduzioni difensive dall’Ufficio che gli contesta la violazione degli obblighi tributari. L’atto di irrogazione delle sanzioni si potrà definire applicandole in misura ridotta.

 

 

Novità dallo spesometro

A un mese dall’introduzione dell’obbligo di trattamento amministrativo delle operazioni di importo uguale o superiore a 3.600 euro, emergono problemi e oneri straordinari per il settore turistico.

Il nuovo obbligo, detto dello “spesometro”, introdotto per il monitoraggio di congruità fiscale dei privati, costringe a nuove procedure le agenzie di viaggi, con un aggravio di costi amministrativi.
Per questo, il settore chiede provvedimentisemplificativi specifici.
In particolare, è emersa la difficoltà di gestione dei gruppi turistici, quando sono ricondotti dai tour operator ad un unico “dossier”, poiché il pacchetto o servizio turistico comprendente al suo interno più di un viaggiatore, in genere, per praticità operativa, è intestato al primo cliente fruitore.

Anche le agenzie intermediarie, che svolgono un’attività in nome e per conto sia della propria clientela sia dei fornitori dei servizi, come tour operator, vettori, eccetera hanno subito un appesantimento nella gestione operativa.