DL Competitività: le novità per Srl e SpA

Interessanti novità in arrivo in tema di aperture di nuove SpA e Srl con l’entrata in vigore del DL Competitività (DL 91/2014). Come già accennato dal premier Renzi, l’art. 20 co. 7 ha modificato l’art. 2327 del Codice civile, riducendo a 50 mila euro il capitale sociale minimo necessario per costituire una società per azioni, contro i 120 mila previsti precedentemente. L’obiettivo è quello di incentivare la creazione di nuove start-up, allineandosi a quanto disposto dalla normativa degli altri Paesi europei riducendone soprattutto i requisiti di dotazione patrimoniale che scoraggiavano gli investitori.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, con l’art. 20 co. 8 il Decreto Competitività è intervenuto sulla disciplina del controllo nelle Srl eliminando una delle circostanze che comportano la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco o revisore) eliminando tale vincolo nel caso in cui la società sia dotata di un capitale sociale almeno pari a quello previsto per la costituzione di una Spa: “per motivi sistematici e in un’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi per le piccole e medie imprese, viene abrogato il secondo comma dell’art. 2477 del Codice civile che impone alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni di nominare un organo di controllo o un revisore unico”.

La ripresa passa anche da qui…

Srls: cosa sono e a chi convengono

Con le nuove disposizioni contenute nel Decreto del Fare, ora le Srls possono essere aperte anche dagli over 35, senza più limiti di età.
Chiunque, perciò, d’ora in poi potrà aprire una società a responsabilità limitata usufruendo delle semplificazioni e del capitale ridotto che inizialmente erano state riservate agli under 35.

A parte queste poche informazioni, però, non molti sanno con precisione cosa si intende per srl e che cosa rappresenta.
Vediamo dunque di chiarire ogni dubbio.

Nel diritto commerciale italiano una Società a responsabilità limitata (Srl) è una tipologia (insieme alla Spa) di società di capitali, ovvero società costituite tramite il versamento di capitali da parte dei soci, i quali non necessariamente partecipano direttamente alla vita della società e che, in caso di debiti da estinguere, rispondono solo limitatamente alla quota versata nel capitale senza dover in sostanza metter mano al proprio patrimonio personale.

Nel caso specifico delle Srls, ora che è stato abbattuto il paletto dell’età, chiunque può aprirne una. Il limite dei 35 anni non riguarda nemmeno i soci, che in principio erano tenuti a lasciare la società al compimento del 35esimo anno.
Ad una srl semplificata possono partecipare solo persone fisiche e non, invece, giuridiche.

La sua costituzione deve avvenire presso un notaio, come accade per tutte le altre forme di società, ma senza dover pagare nulla a quest’ultimo; nel caso di un Srl classica ad esempio, tale costo poteva arrivare ad un paio di milioni di euro, per la Srl semplificata il costo è abbattuto.
I costi rimangono bassi anche quando si tratta dell’atto costitutivo, che dovrà essere redatto in conformità ad un modello standard dettato dal Dm Giustizia, e l’iscrizione al registro delle imprese, il cui costo normalmente si aggira sui 500 euro: ebbene, entrambi sono esenti da diritto di bollo e di segreteria; la spesa che rimane da sostenere è quella relativa all’imposta di registro, pari a 168 euro.

La Srl semplificata è sostanzialmente priva di statuto e l’adozione di un atto standard (che naturalmente non può essere modificato) serve proprio per abbattere i costi in fase di costituzione.

Per quanto riguarda il capitale delle srl semplificate, che può essere anche di un solo euro, non deve essere versato in banca ma direttamente ed interamente nelle mani degli amministratori della società.
A questo proposito, inoltre, ad essere nominati amministratori sono solo i soci della società, mentre nelle tradizionali srl i soci possono scegliere di nominare come amministratori perone esterne alla società.

Tra gli aspetti sicuramente positivi delle nuove srls ci sono i costi minimi, che le rendono accessibili a tutti, sia in fase costitutiva sia per capitale sociale di partenza. Ciò è un vantaggio per chi ha buone idee imprenditoriali ma pochi mezzi, e per chi, trovatosi senza lavoro, si mette in proprio per ovviare alla disoccupazione.

Per quanto riguarda le criticità, lo stesso capitale ridotto può diventare un ostacolo, soprattutto nei confronti di fornitori e finanziatori.
Risulta più ostico, infatti, ottenere un prestito dalle banche, che, in caso di capitale ad 1 euro, diventa pressochè indispensabile.

Vera MORETTI

Chiarimenti su srl semplificate e a capitale ridotto

La norma che regola le nuove srl semplificate e a capitale ridotto recava in sé alcune criticità, chiarite dall’intervento dell’ Assonime.

A questo proposito, infatti, l’Associazione delle società per azioni ha voluto rammentare che le Srl a capitale ridotto possono essere costituite solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 18anni alla data della costituzione e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000.
L’età rappresenta un elemento più vincolante per quanto riguarda la Srl semplificata, che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.

Viene però specificato che il requisito dell’età entra in gioco al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Ciò significa che il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società.

Altro punto critico era rappresentato dall’atto costitutivo, in merito al quale è stato specificato: “non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale; la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.

Il conferimento, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Si tratta di un obbligo che non vale in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito poiché l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria.
Per le regole di conservazione del capitale sociale “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.

Per quanto riguarda l’organo amministrativo, invece, viene specificato che:

  • per le Srl semplificate, essendo il ruolo di socio un requisito indispensabile per la nomina ad amministratore, si ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore;
  • per le s.r.l.c.r. si dispone che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

Vera MORETTI

Srl semplificate, l’ultima parola

 

Ne abbiamo parlato lungo il corso di tutta la settima appena trascorsa, cercando di spaziare lo sguardo dagli addetti ai lavori, ai docenti universitari e naturalmente a chi ne è coinvolto in prima persona, i giovani imprenditori che hanno scelto di aprire una società con un capitale di solo 1 euro. 

La parola quest’oggi va a Filippo Caravati, dottore commercialista dello Studio Caravati di Milano, che tra vantaggi e perplessità circa la nuova forma societaria, si pone un quesito: non sarebbe stato più opportuno intervenire con una riforma o delle semplificazioni fiscali per quanto concerne la gestione della vita delle Srl, semplificate o ordinarie che siano?

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà un flop?
Ritengo che l’idea in sé sia buona, però i problemi applicativi ed i vincoli di questa nuova forma societaria saranno di sicuro un ostacolo all’utilizzazione nell’immediato futuro. E’ sufficiente pensare che la Srl semplificata è già stata, per così dire, “corretta” introducendo la Srl a capitale ridotto, la quale ha aperto la compagine societaria anche a persone fisiche con età superiore a 35 anni, cosa non prevista dal precedente modello.

Quali sono secondo lei i limiti di questa forma societaria?
Paradossalmente proprio il vantaggio del capitale ridotto può risultare anche il principale difetto.Inoltre le disposizioni sulla Srl semplificata permettono a più persone fisiche di costituire una società in maniera rapida ed economica, ma sia la gestione sia l’eventuale chiusura della stessa sconterà gli stessi costi di una srl “tradizionale”. E’ ovviamente limitativa infine anche la circoscrizione della compagine societaria solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tale limite di età è stato eliminato nella forma della Srl a capitale ridotto, ma permane l’impossibilità per le persone giuridiche di partecipare a tali società.

Come mai si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35 (Srl a capitale ridotto)?
Questa estensione probabilmente è stata attuata a seguito delle molteplici critiche ed osservazioni …

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
La normativa attuale è sicuramente ancora poco chiara. Il Consulente che oggi si accinge a seguire lo startup di una Srl del genere prende delle decisioni di merito, ad oggi non ancora supportate o confermate da giurisprudenza civilistica e tributaria in quanto ancora non presenti.

Se l’estrema semplicità e economicità di avvio di un’impresa semplificata è il suo punto di forza, la dotazione minima di capitale non potrebbe rivelarsi nel tempo il suo principale punto di debolezza?
Come già detto prima, è chiaro che il capitale ridotto non rende agevole l’operatività della newco, né è sufficiente comunque per ottenere alcun credito bancario. Vero è che anche con una srl tradizionale con capitale di soli 10.000 Euro si fa poca strada. In tutti i casi la società necessita di ulteriori finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci, o comunque di soggetti garanti.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Ritengo che più che qualcosa di meglio occorreva concepire qualcosa di diverso: sia la Srl semplificata che la Srl a capitale ridotto, dopo la costituzione, sono società che vengono gestite in modo “ordinario”, e come le Srl tradizionali sono soggette a tutta una serie di adempimenti civilistici e fiscali che rendono comunque onerosa la gestione. L’elenco è lungo: bilancio, dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva, comunicazione dei beni ai soci, black list, intrastat, elenchi clienti/fornitori, normativa sulle società di comodo, dalla normativa sulle perdite triennali, studi di settore, ecc.. A mio parere gli adempimenti dovevano essere esaminati in modo unitario per semplificare non solo alcuni aspetti civilistici, ma anche quelli fiscali.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
Ritengo che la funzione dei Business Angels e degli Incubatori sia importantissima per lo sviluppo, soprattutto perché il supporto di questi operatori agevola molto le startup meritevoli. In tal senso avere soci solo persone fisiche farà propendere all’utilizzo di srl tradizionali, vanificando parte dell’agevolazione.

Alessia CASIRAGHI

Impresa a 1 euro: la pagella dei commercialisti

Ultima tappa del viaggio di Infoiva che questa settimana ci ha condotto alla scoperta delle Srl semplificate o a capitale ridotto. Dopo aver passato sotto il microscopio, grazie all’aiuto di Camere di Commercio, esperti in materia e docenti di diritto tributario questa nuova forma di iniziativa aziendale, la parola passa ai dottori commercialisti.

Quali i vantaggi delle Srl semplificate? Era davvero questa la forma di sostegno più auspicabile per l’imprenditoria italiana, e giovanile, in un momento critico e poco promettente? Il Governo poteva fare qualcosa di meglio?

A rispondere a questo quesiti è Lorella Villa, dottore commercialista di Milano, che a promuovere le Srl semplificate pone qualche perplessità, soprattutto di natura imprenditoriale.

Leggi l’intervista a Lorella Villa, dottore commercialista di Milano

Srl semplificata? Uno specchietto per allodole

Quanto sarà davvero d’aiuto all’imprenditoria italiana l’introduzione delle Srl semplificate? Dopo la bocciatura di Marina Calderone, Presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e del Comitato unitario delle professioni, che l’ha definita un vero flop, abbiamo chiesto ai professionisti del settore, che ogni giorno si trovano a operare tra difficoltà e criticità di chi decide di avviare un’impresa, che cosa ne pensano dell’iniziativa di sostegno imprenditoriale del Governo.

Infoiva ha intervistato Lorella Villa, dottore commercialista dello Studio Villa di Milano.

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà una manovra ad altissimo rischio flop?
Rischio flop: il vantaggio delle Srl semplificate è all’atto della costituzione perchè costano meno, ma costituire una Srl ordinaria costa 2.500 euro. Basta andare dal notaio, versare il capitale minimo richiesto che è pari a 2.500 euro e con lo stesso importo si paga la parcella del notaio. Quindi di fatto l’unico vantaggio della Srl semplificata è il risparmio dell’onere notarile. Ma la questione è un’altra: se si vuole aprire un’impresa, il problema non sono i 2.500 euro iniziali da stanziare, il problema riguarda la fase successiva di vita dell’azienda. Le banche non concedono finanziamenti, gli istituti di credito chiedono garanzie. A mio avviso si tratta solo di uno specchietto per le allodole. Il problema non è la fase di avvio dell’impresa, ma la sua vita successiva: tutte queste Srl semplificate come avranno accesso al credito? Le banche chiederanno forme di garanzia private ai soci, e quindi a quel punto valeva la pena costituire una Srl ordinaria.

Ma per costituire una Srl normale non è richiesto un capitale minimo di 10.000 euro?
Si, ma non c’è l’obbligo di versamento dell’importo all’atto della costituzione. La cifra di 10.000 euro è l’importo minimo da sottoscrivere: all’atto della costituzione si ha l’obbligo di versare 2.500 euro, che è l’importo richiesto per legge, il restante capitale si ha tempo tutto il corso della vita dell’azienda per versarlo.

Secondo lei per quale ragione si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35, tramite la Srl a capitale ridotto?
Secondo me non ha alcun senso, in maniera particolare l’Srl a capitale ridotto per gli over 35. Quantomeno la forma di Srl semplificata per under 35 ha il vantaggio di non dover versare gli oneri notarili.

Il vostro studio ha ricevuto richieste per l’apertura di Srl semplificate?
Ho ricevuto una richiesta, pur avendo espresso dal mio punto di vista alcune perplessità sull’adozione di questa forma societaria al cliente. Mi spiego meglio: se si decide di fare l’imprenditore il problema non riguarda il dover stanziare o meno 2.500 euro iniziali, ma piuttosto l’aspirante imprenditore dovrebbe chiedersi: poi con quali soldi lavoro? Come mi presento in banca per la richiesta di un finanziamento?

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
Da un punto di vista contabile e di adempimenti amministrativi e fiscali non cambia nulla rispetto ad una Srl ordinaria. L’unica differenza, che però a questo punto spetta ai notai, riguarda il modello di statuto standard pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cui ci si deve attenere strettamente, mentre in una Srl ordinaria lo statuto può variare e possono essere introdotte alcune clausole. Prendo questo spunto per introdurre una questione successiva che riguarda i notai: se lo studio notarile non può per legge ricevere compensi per costituire Srl semplificate per under 35,  il rischio reale è che venga fatto ostruzionismo.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Operando sul campo posso dire che il problema più grosso per chi vuole aprire o ha già avviato un’impresa riguarda l’accesso al credito: un serio aiuto per chi vuole fare impresa oggi in Italia è agevolare i finanziamenti, favorire l’accesso al credito, intervenendo con delle forme di garanzia interbancarie o Confidi. E’ questo il vero problema che abbiamo oggi in Italia.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forme di investimento private (capital venture)?
Ne dubito. In Italia manca una vera cultura d’impresa. Nessuno è disposto a investire su una buona idea, in Italia non si fa più nulla, non si produce più, stiamo diventando il peso dei servizi, tutto viene convogliato all’estero. Non ci sono in Italia le condizioni per lavorare: i costi dell’energia sono i più alti in Europa, i tempi della Giustizia sono secolari, gli imprenditori stranieri scelgono di non investire in Italia perchè non c’è certezza del diritto. Prendiamo il caso di imprenditori che vantano crediti verso i loro clienti: anche appellandosi alla giustizia i tempi per il risarcimento sono di minimo 3-4 anni, nel frattempo però l’impresa può essere già fallita. Per fare davvero qualcosa per sostenere l’imprenditoria occorrerebbe snellire la burocrazia, l’amministrazione, non certo regalare il contentino della Srl semplificata che riduce a zero la spesa del notaio.

Alessia CASIRAGHI

Un (euro) su mille ce la fa

 

Srl semplificate: forma di investimento per il futuro dei giovani o mera illusione? Dopo aver sentito il parere di addetti ai lavori, Camere di Commercio in primis, e di chi davvero ha tentato l’avventura del sogno imprenditoriale a 1 euro, come Ahmad Choulak, il primo start upper milanese a capitale ridottissimo, Infoiva si chiede se davvero le Srl semplificate possano rappresentare una forma imprenditoriale di successo per tutti i giovani che, complice un mercato del lavoro sabbioso, hanno voglia di mettersi in gioco.

Ne abbiamo parlato con Gaetano Presti, Docente di Diritto Commerciale all’Università Cattolica di Milano, per capire se l’Italia ha ancora voglia di scommettere sul futuro delle idee che si fanno impresa

Leggi l’intervista a Gaetano Presti, Docente di Diritto Commerciale 

Srl semplificate o a capitale ridotto?

 

Normativa ancora poco chiara in materia, criticità interne e problemi di natura finanziaria connessi all’assenza di un vero capitale. Le Srl semplificate rappresentano davvero una boccata d’ossigeno per l’industria italiana? O si tratta solo di un fuoco di paglia destinato a spegnersi in breve tempo? Infoiva lo ha chiesto a Gaetano Presti, Docente di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica di Milano, per fare chiarezza fra le diverse forme societarie proposte e per capire se davvero in Italia sia possibile ‘fare impresa’ con 1 euro, o come purtroppo accade, di finanziatori non se ne scorge nemmeno l’ombra.

 

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile?
Dubito che sia una soluzione adeguata, perchè ridurre il capitale a 1 solo euro non elimina i problemi finanziari. Queste società avranno comunque bisogno in un secondo momento di essere finanziate, se i soldi non li mettono i soci dovranno essere chiesti in prestito alle banche e gli istituti di credito, non trovandosi garantiti da una società con un capitale sostanzialmente inesistente, dovranno chiedere garanzie ai soci. E’ un circolo vizioso.

L’’assenza di un vero capitale aziendale porterebbe a pensare che le più diffuse fra le Srl a un euro siano o saranno le società di servizi. E’’ una previsione corretta?
Può essere, credo che allo stato attuale le Srl semplificate rappresentino un numero molto esiguo. Va sottolineato inoltre che la legge ha previsto due diverse forme di società a capitale ridotto: la Srl semplificata, per gli under 35, e poi con un intervento successivo è stata creata una seconda tipologia, la Srl a capitale ridotto, che letteralmente dovrebbe essere destinata agli over 35, ma che secondo certe interpretazione prescinde dall’età. Sotto i 35 anni c’è uno sconto maggiore perchè l’atto costitutivo, che deve essere redatto secondo un modello previsto dalla legge, è in forma gratuita; diverso il discorso per gli over 35 che invece dovranno farsi carico delle spese notarili.

Da quanto apprendiamo ci sono resistenze da parte di alcuni notai nel redigere l’atto costitutivo, forse perchè gratuito. Lei cosa ne pensa?
I notai sono tenuti alla firma dell’atto, non possono rifiutarsi. Certamente il fatto che si tratti di un atto gratuito è un disincentivo per gli studi notarili, potrebbe quindi esserci una lista d’attesa più lunga. A ciò va aggiunto un altro fattore: ci sono state molte incertezze interpretative, in particolare per quanto riguarda l’atto costitutivo standard stabilito per legge. Qualcuno lo ha adottato pedissequamente, qualcun’altro ha invece sostenuto che si potrebbe aggiungere qualcosa, senza modificare il modello standard ma aggiungendo magari delle altre pattuizione fra i soci. Queste incertezze giuridiche, sommate al fatto che per un notaio si tratta di un lavoro in perdita, potrebbero spiegare una certa resistenza da parte degli studi notarili. Per la mia esperienza, non ho avuto notizia di questa reticenza da parte dei notai.

Se viene costituita una Srl semplificata da un under 35, al compimento del 35 anno di età cosa accade? E’ possibile passare alle seconda forma di Srl a capitale ridotto?
La legge è ancora molto nebulosa in materia e pone delle criticità. Mettiamo il caso che si tratti di una società costituita da più soci: è difficile che compiano tutti 35 anni nello stesso momento. Il meccanismo prevede che chi ha compiuto il 35 anno di età sia escluso dalla società: questo pone però tanti problemi nei rapporti interni fra i soci e potrebbe generare anche comportamenti opportunistici. I soci più giovani sanno che il più anziano (over 35) è obbligato a vendere le proprie quote, e se non vende, in ogni caso sarà fuori dalla società e verrà liquidato secondo dei criteri che potrebbero anche non essere del tutto remunerativi. E’ un meccanismo un po’ strano e molto lacunoso al momento.

Secondo lei, si poteva fare qualcosa di meglio per incentivare l’imprenditoria giovanile?
Forse era possibile risolvere alcune complicazioni operando una riforma più estesa della Srl. Oggi il capitale minimo di una normale Srl è di 10.000 euro, non si tratta di un importo altissimo ma richiede comunque una disponibilità economica. Forse si poteva ridurre drasticamente il capitale previsto per tutte le Srl o forse si poteva prevedere che il capitale sociale non fosse necessario. E’ una cosa che non è possibile fare con le Spa, perchè le società per azioni sono soggette a un vincolo comunitario che stabilisce la necessità di un capitale sociale di un valore minimo stabilito per legge. Questo vincolo non sussiste però per le Srl, perchè non esistono direttive in materia, e in tanti Paesi del mondo le società funzionano anche senza l’istituto del capitale sociale. A mio avviso, la legge poteva essere semplificata da questo punto di vista, fermo restando che il problema della necessità di una disponibilità economica, e di un capitale, sussiste. Se un imprenditore non ne dispone privatamente dovrà comunque ricorrere a finanziamenti e le Banche per finanziare chiedono garanzie ai soci: o il proprio capitale è congruo con l’attività economica che si vuole esercitare, oppure la Banca richiede altre forme di tutela, che si tratti di una fideiussione, di un’ipoteca o una qualsiasi forma di garanzia si voglia immaginare.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate e a capitale ridotto, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
E’ quello che viene chiamato venture capital, ovvero chi decide di investire in start up, in nuove società in fase di avvio sapendo che investendo su 10 società, 8 falliranno, una andrà così così e un’altra invece potrebbe avere successo, magari diventando la nuova Apple. Il meccanismo è semplice: il ritorno che si avrà da quest’ultima remunererà anche tutti gli altri nove investimenti. Purtroppo non si tratta di un mercato particolarmente florido in Italia: alcuni tentativi sono stati fatti, ma la nostra mentalità è molto diversa, soprattutto se si ha l’obiettivo di interessare e coinvolgere dei privati o dei risparmiatori in un’avventura di questo tipo. C’è paura sempre, in un Paese come il nostro la fiducia è scarsa: investire significa dare una somma di denaro in mano a qualcun’altro, e prevale sempre la preoccupazione che con qualche trucco quel qualcuno non li restituisca più, non perchè l’azienda non vada bene, ma perchè preferisce metterseli in tasca.

Alessia CASIRAGHI