Il Veneto dice NO alle Srl semplificate

Srl semplificate a chi? Non nel Veneto, che ha il triste primato di Regione d’Italia tra le meno attive sul profilo dell’apertura delle società a responsabilità limitata con il capitale simbolico di un euro.

Treviso è la città con più neoimprese nate sotto i decreti di liberalizzazione e sviluppo, ma le sue 64 unità sono nulla rispetto alle colleghe romane, ben 120 le Srl a capitale ridotto cui si aggiungono le 346 semplificate, e a quelle napoletane, 51 Srl a capitale ridotto, 202 semplificate.

A ruota viene Verona: nella città di Giulietta e Romeo sono 38 le srl semplificate relative agli under 35; 14 quelle a capitale ridotto, aperte agli over 35. Di queste, poi, 35 sono state registrate alla Camera di Commercio provinciale ma risultano ancora prive della dichiarazione di inizio attività.

Rispetto a questo dato poco incoraggiante, Marco Brunelli, responsabile dello sportello della Camera di Commercio di Verona che ha esattamente il compito di aiutare gli aspiranti imprenditori a realizzare la loro idea di impresa, ha dichiarato: “Le intenzioni con cui erano state fatte queste norme erano buone, ma non sufficienti. Le agevolazioni previste dal decreto aiutano coloro che già hanno i mezzi e le risorse per aprire un’impresa. Infatti viene facilitata la costituzione sia dal punto di vista burocratico, nella compilazione e nella trasmissione delle pratiche, sia dal punto di vista economico: mediamente costituire una srl costa 2 mila euro, mentre con queste normative è sufficiente il capitale simbolico di un euro. Ma le difficoltà e i costi di gestione restano gli stessi“.

In pratica, le buone intenzioni degli aspiranti giovani imprenditori veneti ci sono e sono tante, a giudicare il numero di richieste e di informazioni poste alla CCIAA o agli altri enti aperti ad hoc (come il Saf, il Servizi amministrativi fiscali, ossia il Caf Imprese della Cisl), ma la spesa, che resta comunque alta per sopperire ai costi di un investimento di questo tipo, scoraggia i più al punto che, prosegue Brunelli: “Si stanno facendo comunque passi avanti […] oltre a questi incentivi ci sono anche quelli a favore delle start up innovative“.

Solo il tempo ci dirà chi ha fatto lo scatto in avanti più interessante e produttivo.

 

Paola PERFETTI

 

Chiarimenti su srl semplificate e a capitale ridotto

La norma che regola le nuove srl semplificate e a capitale ridotto recava in sé alcune criticità, chiarite dall’intervento dell’ Assonime.

A questo proposito, infatti, l’Associazione delle società per azioni ha voluto rammentare che le Srl a capitale ridotto possono essere costituite solo da persone fisiche che abbiano compiuto i 18anni alla data della costituzione e con un capitale sociale minimo, anche simbolico, inferiore a €.10.000.
L’età rappresenta un elemento più vincolante per quanto riguarda la Srl semplificata, che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al momento della sua costituzione. La srl semplificata costituirebbe, quindi, una variante della srl a capitale ridotto destinata all’imprenditoria giovanile, per soci under 35 anni.

Viene però specificato che il requisito dell’età entra in gioco al momento della costituzione della società, oppure al momento dell’ingresso di nuovi soci ma non deve necessariamente permanere nel corso dell’intera vita sociale.
Ciò significa che il superamento del requisito anagrafico non determina effetti sulla partecipazione del singolo socio o sull’organizzazione della società.

Altro punto critico era rappresentato dall’atto costitutivo, in merito al quale è stato specificato: “non sussistendo per le Srl a capitale ridotto un richiamo al predetto modello standard di statuto, l’atto costitutivo di tale fattispecie non deve adeguarsi al predetto modello; inoltre, a differenza della Srl semplificate, la Srl a capitale ridotto deve sostenere tutte le spese tipiche della costituzione equiparandosi a qualsiasi società a responsabilità limitata tradizionale; la Srl semplificata, per la parte non regolata dal modello, può inserire clausole statutarie ulteriori “a condizione di non porsi in contrasto con le previsioni del modello e le finalità specifiche della s.r.l.s”.

Il conferimento, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto, deve essere fatto in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo al momento della costituzione.
Si tratta di un obbligo che non vale in sede di aumento di capitale sociale oltre il tetto massimo del capitale consentito poiché l’aumento comporta il mutamento del modello societario e il passaggio al regime della srl ordinaria.
Per le regole di conservazione del capitale sociale “trovano applicazione le regole previste per le srl ordinarie” in tema di distribuzione di utili, operazioni sulle proprie quote, misure da adottare in caso di perdite che incidono sul capitale sociale.

Per quanto riguarda l’organo amministrativo, invece, viene specificato che:

  • per le Srl semplificate, essendo il ruolo di socio un requisito indispensabile per la nomina ad amministratore, si ritenere che esso abbia natura di causa di ineleggibilità/decadenza. Nel caso in cui, quindi, il soggetto nominato amministratore venga a perdere la qualifica di socio nel corso dell’incarico, esso decade anche dall’incarico di amministratore;
  • per le s.r.l.c.r. si dispone che l’atto costitutivo può affidare l’amministrazione a una o più persone fisiche anche diverse dai soci. L’unico limite è quello che la funzione di amministratore non può essere attribuita a un soggetto diverso da una persona fisica. Pertanto, in assenza di indicazioni nell’atto costitutivo, gli amministratori nelle s.r.l.c.r. devono essere scelti tra i soci. L’atto costitutivo può però consentire di scegliere gli amministratori anche tra le persone fisiche non soci.

Vera MORETTI

Imprese, al via la società a responsabilità limitata semplificata

Ha debuttato ieri la società a responsabilità limitata semplificata, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto), che detta l’atto costitutivo standard della Srl semplificata (SRLS).

Ma di che cosa si tratta, precisamente? Una delle caratteristiche principali della SRLS è quella di esser priva di statuto; inoltre, il suo atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Ogni variazione rispetto al modello standard dovrebbe infatti avere come conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto.

La SRL semplificata va costituita presso un notaio con atto pubblico. Il notaio, nel ricevere l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerta l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costituivo al modello standard.

Ecco, in breve, le caratteristiche della SRLS:

1. Può essere costituita solo da giovani (persone fisiche) under 35 (vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, è nullo l’eventuale atto di trasferimento).
2. La forma da adottare è quella dell’atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
3. La denominazione dovrà specificare che si tratta di SRL Semplificata.
4. L’amministrazione della società è in capo a uno o più soci.
5. Il capitale sociale per la costituzione varia da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
6. Al compimento del 35esimo anno di età del socio, o questi esce dalla società o la SRLS si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
7. Per la stipula dell’atto costitutivo non sono dovuti onorari al notaio.
8. L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono da imposta di registro (pari a 168 euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (pari, mediamente, a 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l’apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse. Non sono previste semplificazioni riguardo gli obblighi contabili e fiscali e il bilancio annuale.

Insomma, giovani imprenditori: fatevi sotto.

Il decreto sviluppo è diventato legge

Il decreto sviluppo è legge: il 3 agosto, dunque, è stata data l’approvazione definitiva ed è stato ufficialmente pubblicato.

Sono state aggiunte modifiche alla Riforma Fornero sul lavoro e riguardano, in particolare un credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, pari al 35% della spesa fino a un massimo di 200 mila euro.
Vengono inoltre modificati i requisiti per le partite Iva, che saranno calcolati su due anni solari.

Importanti sono anche le agevolazioni fiscali, a favore soprattutto di professionisti ed imprese. In particolare, si tratta della possibilità di liquidare l’Iva per la cassa.
Per imprese e professionisti con volumi d’affari fino a 200 mila euro, ad esempio, il limite sale a 2 milioni di euro, e cambia anche la modalità: chi opta per tale sistema dovrà applicare il principio della cassa sia all’Iva a debito che all’Iva a credito e la scelta non influirà sul proprio cliente o fornitore che potrà detrarre l’Iva normalmente.
In questo modo, perde importanza l’indicazione sulla fattura dell’esigibilità differita dell’Iva.

L’Iva differita ha comunque una “scadenza annuale”: trascorso questo lasso di tempo l’Iva sia a debito che a credito dovrà concorrere alla liquidazione dell’imposta e diventare quindi definitiva. L’eccezione riguarderà il cliente assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Le agevolazioni riguardano anche l’edilizia e il risparmio energetico, con un aumento dal 36% al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia i cui bonifici saranno eseguiti entro il 30 giugno 2013 con aumento del limite di 48.000 euro per immobile a 96.000 euro.
Per quanto riguarda la detrazione del 55% per il risparmio energetico, è stata prorogata, dal 31 dicembre 2012, fino al 30 giugno 2013.

Ad approfittare di questa proroga saranno soprattutto i soggetti Ires, mentre le persone fisiche si avvarranno della detrazione del 50%, che prevede procedure più semplici e snelle.

Alcune modifiche riguardano anche le società a responsabilità semplificata e la possibilità di costituire la srl con un capitale sociale di un euro non solo per i giovani fino a 35 anni, ma anche ai meno giovani, per favorire una ripresa a chiunque si trovi in difficoltà, indipendentemente dall’età.

Novità anche per la deducibilità delle perdite su crediti. L’art. 33 del decreto sviluppo modifica l’art. 101 del Tuir prevedendo la possibilità di dedurre fiscalmente le perdite su crediti di modesto ammontare.
Viene pertanto stabilito che i crediti che non superano 2500 euro elevato a 5 mila per le imprese di grandi dimensioni e che sono scaduti da oltre sei mesi,possono essere considerati certi.

Vera MORETTI

La crisi colpisce le società di persone

di Vera MORETTI

Le società di capitali, soprattutto quelle a responsabilità limitata, sono aumentate in Lombardia del 7,6% negli ultimi 4 anni e dell’1,5% nel 2011.

A registrare una maggiore crescita sono state le provincie di Mantova, +14,7%, Monza e Brianza, +14,2%, Bergamo, +13,8, e Pavia, +12,9%.
Periodo felice anche per le cooperative, aumentate, sempre secondo le stime degli ultimi 4 anni, del 18% a Bergamo, del 14,1% a Como e dell‘11% a Milano.

Tutto ciò a discapito delle società di persone, che sono calate, dal 2007, del 6,7%, con una ripresa che le ha portate a -0,1% nel 2011. Ad arginare i dati negativi sono i risultati provenienti da Sondrio, +0,5%, Bergamo, +0,4%, Lecco e Milano, entrambe a +0,2%.

Questi numeri sono stati discussi presso la Camera di Commercio di Milano in occasione del convegno: “Le diverse forme dei soggetti economici in Italia: modelli di crescita e nuove forme di cooperazione”.
Ciò che è emerso è che la crisi ha penalizzato pesantemente le società di persone, e modelli alternativi di governance rispetto a quelli tradizionali. A fare questa scelta, infatti, sono state solo le società per azioni non quotate, che dunque preferiscono un sistema di amministrazione e controllo di tipo monistico. Questo sistema sembrerebbe contraddistinguere società caratterizzate da una maggiore presenza di soci azionisti persone fisiche mentre nelle società con sistema di governance dualistico sembra siano i soci persone giuridiche a prevalere.
Oltre a ciò, c’è chi punta sull’appoggio a revisori esterni per la contabilità aziendale e dimostra di avere un certo interesse verso le emissioni di titoli di debito per le srl.

La musica cambia, invece, quando si tratta di società di capitali, che hanno registrato un aumento record del 23% in quasi cinque anni, e delle cooperative, forti di un +10,3% nello stesso lasso di tempo, a discapito di una flessione del 5,8% delle società di persone dal 2007 ad oggi.

Bruno Ermolli, Presidente dell’Osservatorio sul Diritto Societario della Camera di Commercio di Milano, ha dichiarato:

L’impegno del nostro Osservatorio che riunisce gli esponenti del mondo economico, sociale, istituzionale ed accademico riguarda il monitoraggio che realizziamo periodicamente sulla base di dati raccolti sia a livello locale che nazionale. Questi dati sono stati presentati nel corso di un’apposita “conferenza”, quest’anno dedicata all’impatto della crisi sulle imprese.
Un compito che riguarda il ruolo della Camera di commercio, che in seguito alla legge 580/93, ha anche il potere di proposta normativa per quanto riguarda il sistema delle imprese.
Gli Osservatori della Camera di commercio di Milano sono nati dieci anni fa proprio allo scopo di “ascoltare” le attese delle imprese in materia di normativa societaria, promuovere in fase ante-promulgazione il soddisfacimento di eventuali attese normative che vengono dalle imprese ed offrire al sistema delle imprese assistenza nell’interpretazione della normativa
”.