Nuove frontiere del digitale: l’atto notarile a distanza

In futuro sarà possibile vendere o acquistare casa,  fare una donazione, costituire una società e stipulare altri importanti atti senza andare dal notaio? Il futuro è già vicino e l’atto notarile a distanza o semplicemente online viene già applicato in alcuni contesti.

L’evoluzione tecnologica e il ruolo del notaio

Con il passare del tempo si sta andando sempre più verso una digitalizzazione dei vari servizi offerti, a supportare questo importante cambiamento sono diversi fattori, tra cui l’evoluzione tecnologica che permette di avere un supporto digitale unico nel suo genere anche grazie allo sviluppo di reti informatiche sempre più veloci e sicure e lo sviluppo di software e app che rendono le varie operazioni da compiere veloci e comunque “certificate”. Questa evoluzione ha toccato praticamente tutti i settori della nostra vita e la pandemia ha sicuramente accelerato il processo. Ciò che fino a poco tempo fa era rimasto quasi intoccabile era invece il ruolo del notaio, ma ora degli importanti cambiamenti ci sono anche per questa figura professionale e si fa sempre più spazio l’atto notarile a distanza.

Il notaio è una figura giuridicamente molto importante in Italia infatti lui è considerato pubblico ufficiale e in base all’articolo 2700 del codice civile l’atto pubblico da lui formato fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento e delle dichiarazioni che le parti hanno reso davanti a lui. Per la stipula dell’atto pubblico la legge però richiede che le parti siano contemporaneamente presenti davanti al notaio, che deve comunque essere di prossimità, cioè operare nell’ambito della Corte di Appello della residenza di almeno una parte che partecipa all’atto o del luogo in cui si trova il bene oggetto dell’atto. La forma dell’atto pubblico d’altronde è richiesta per molti negozi giuridici, ad esempio per la donazione. Quindi abbiamo un sistema che prevede che alcuni negozi siano fatti con atto pubblico (donazione, costituzione società…) e che per l’atto pubblico richiede la presenza contemporanea davanti al notaio.

I passi verso l’atto notarile a distanza e online

Questa prassi però è in via di superamento e il primo atto che ha aperto alla possibilità di avere un atto notarile a distanza è il Company Law Package varato il 25 aprile 2018 e che mira alla modifica di diverse direttive dell’Unione Europea al fine di uniformare il diritto dei Paesi Membri dell’Unione Europea e di conseguenza incide anche sulla materia degli atti pubblici al fine, tra gli altri, di regolare in modo armonico le operazioni transfrontaliere.

Segue la direttiva 2019/1151 che fissa i principi per la costituzione delle società online.

L’Italia procede quindi a piccoli passi all’adeguamento. Il primo passo è stato la creazione della piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato, questa rappresenta una sorta di cyberspazio a disposizione dei notai e che consente di formare atti online, e del software “iStrumentum- Notartel” che permette al notaio di verificare online la firma digitale dei partecipanti all’atto. La piattaforma e il software consentono di preparare, creare, verificare e costruire l’atto informatico. Le prime applicazioni dell’atto notarile a distanza e definito telematico hanno riguardato la vendita a distanza con lo strumento della forma digitale.

Per questa tipologia di atto è però necessaria la presenza di due notai che contemporaneamente e in cooperazione utilizzano lo stesso sistema per la raccolta e la verifica delle firme firme digitali. L’atto e i suoi allegati sono quindi contenuti in un documento informatico sottoscritto dalle parti e dal notaio.

BRIS: Business Register Interconnection System

Tra gli atti degni di nota e che aprono lo spazio a una nuova dimensione societaria c’è la direttiva 2012/17/UE, recepita con la circolare del MISE 3701/C del 2017 e che istituisce il BRIS Business Register Interconnection System, cioè un sistema di interconnessione dei registri delle imprese degli Stati Membri. Un’altra apertura nei confronti dell’uso delle nuove tecnologie è stata applicata per far fronte alla crisi pandemica, si è quindi proceduto verso un ulteriore passo verso la piena adottabilità dell’atto notarile a distanza, infatti la Massima 187 della Commissione Massime del Consiglio Notarile di Milano ha previsto la possibilità di svolgere attraverso videoconferenza le assemblee delle società.

Costituzione SRL online in Italia

L’ultima novità sicuramente molto importante è stato il decreto legislativo 183 dell’8 novembre 2021 ed entrato in vigore il 14 dicembre che riconosce la possibilità della costituzione online della SRL e della SRLS, anche in questo caso si è di fronte al recepimento di una direttiva europea ed è prevista la preferenza per il notaio di prossimità che deve quindi avere la sede nella Corte di Appello del luogo in cui sarà ubicata la società oppure dove vi è la residenza di uno dei soci.

Le frontiere del diritto con l’atto notarile a distanza

Come si può notare, le aperture alla possibilità di effettuare atti notarili a distanza sono limitate a casi specifici e soprattutto l’Italia sta agendo a piccoli passi, in parte spinta dall’Unione Europea. Il timore è che si vada verso un riconoscimento limitato delle funzioni del notaio, anche se in realtà in nessuno di questi atti esclude la sua presenza o lede e offende l’importanza del suo ruolo. Sono molti i giuristi che auspicano una “certa osservazione” di ciò che accade ai nostri vicini, in particolare la Francia, Belgio e Regno Unito, prima di addentrarci nelle nuove frontiere del diritto online. In realtà l’Italia è sempre stata la patria del diritto e si dovrebbe ricominciare ad avere fiducia in capacità e lungimiranza degli esperti che scrivono le nostre leggi per ritornare ad essere quelli a cui gli altri guardano.

Per maggiori approfonditmenti sui temi caldi che aprono alla possibilità di stipulare un atto notarile a distanza si possono leggere gli articoli:

Costituire online SRL: ora si può. Ecco come farlo dal 14 dicembre 2021

Firma digitale: cos’è e perché tutti dovrebbero averne una

 

 

 

Costituire online SRL: ora si può. Ecco come farlo dal 14 dicembre 2021

E’ entrato in vigore il 14 dicembre 2021 il decreto legislativo 183 dell’8 novembre 2021 che completa il recepimento della direttiva europea 2019/1151 che modifica la direttiva UE 2017/1132 . Il decreto prevede la possibilità di costituire online SRL e SRLS. Ecco le varie procedure da seguire per farlo.

Costituire online SRL e SRLS: principi fondamentali

L’obiettivo della normativa è semplificare le procedure per la costituzione di queste due tipologie di società di capitali, ciò attraverso la digitalizzazione. La disciplina prevede il superamento dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che prevedeva la presenza davanti al notaio per la stipula dell’atto costitutivo.

La direttiva europea 2019/1151 fissa dei principi a cui gli Stati Membri devono adeguarsi, in particolare stabilisce che la costituzione della Società debba avvenire nell’arco di 5 giorni nel caso in cui siano utilizzati dei moduli standard, mentre in caso contrario il termine massimo per concludere la procedura è di 10 giorni. Non impone l’atto pubblico per la redazione dell’atto costitutivo, ma di fatto lascia gli Stati Membri liberi di utilizzare la tipologia di atto utilizzata nel diritto societario interno, nel caso dell’Italia quindi atto pubblico. I documenti devono però essere in formato aperto e strutturato e devono essere inviati in forma digitale al Registro delle Imprese.

Il recepimento della direttiva

Trattandosi di un decreto legislativo è naturalmente presente una legge di delega del Parlamento che indica i criteri generali a cui deve attenersi il Governo nella redazione della disciplina di dettaglio, contenuta poi nel decreto legislativo. La legge di delega all’articolo 29 prevede che possano accedere alla costituzione online SRL e SRLS che abbiano:

  • sede in Italia;
  • il capitale deve essere versato con conferimenti in denaro attraverso un bonifico su un conto corrente intestato al notaio rogante. Sono quindi esclusi i conferimenti in natura o in opere. La direttiva prevede la possibilità di versare i conferimenti su un conto bancario di una banca che opera nell’Unione Europea e che consenta di identificare l’ordinante, ma l’Italia ha preferito non recepire questa parte;
  • inoltre l’atto deve essere stipulato con atto pubblico, attraverso una videoconferenza effettuata con l’uso di una piattaforma internet e con sottoscrizione dello stesso mediante firma elettronica riconosciuta (firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata);

La piattaforma deve assicurare:

  • un collegamento continuo;
  • visualizzazione dell’atto da sottoscrivere;
  • tracciamento di ogni attività;
  • conservazione degli atti.

Deve essere, infine, sottolineato che nel caso in cui una delle parti sia sprovvista di forma elettronica qualificata o firma digitale, il notaio attraverso la piattaforma telematica deve essere in grado di fornire immediatamente una firma digitale. In realtà il servizio è già fornito da Notartel.

Costituire online SRL e SRLS: obblighi del notaio

Si deve rammendare che le procedure devono essere seguite in modo molto rigoroso, infatti è previsto che qualora il notaio dubiti dell’identità di uno o più partecipanti alla videoconferenza, debba immediatamente interromperla e richiedere la presenza fisica delle stesse. Tale procedura trova applicazione anche nel caso in cui il notaio abbia dubbi sulla capacità di agire di uno dei soggetti presenti in videoconferenza. Siccome la disciplina prevede che l’attuazione della normativa sulla costituzione online della SRL e della SRLS non debba prevedere maggiori oneri per le finanze pubbliche, è previsto che la piattaforma sia predisposta e amministrata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La piattaforma naturalmente deve avere caratteristiche ben specifiche, cioè deve consentire al notaio di identificare in modo univoco i partecipanti, deve consentire la verifica della firma digitale apposta e la validità dei certificati di firma e infine deve consentire di percepire ciò che accade intorno ai partecipanti. Queste norme molto precise hanno l’obiettivo di evitare che attraverso questa procedura ci possano essere degli illeciti.

Al fine di evitare errori per la costituzione online di SRL e SRLS è possibile utilizzare i modelli di statuto e atto costitutivo standard, messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico e disponibili sui siti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura . Nel caso in cui la società venga costituita con l’uso di moduli standard degli atti il compenso del notaio deve essere ridotto del 50%.

Deve infine essere sottolineato che alla SRL costituita online si applicano le stesse clausole di ineleggibilità e decadenza prevista per gli amministratori di una Società Per Azioni (articolo 2382 del codice civile, cioè interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna, incapacità ad esercitare uffici direttivi) ed è responsabilità degli stessi autodichiarare la presenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

Come viene individuato il notaio a cui rivolgersi?

Abbiamo detto che per potersi avvalere delle novità introdotte con il decreto legislativo e inerenti la costituzione online della SRL è necessario che la società abbia sede in Italia, questo però non vuol dire che i soci debbano essere residenti in Italia. Fatta questa premessa, se i “fondatori” hanno residenza all’estero e vogliono una SRL con sede in Italia, per la costituzione possono rivolgersi a qualunque notaio con sede in Italia. In caso contrario e quindi se i soci fondatori abbiano la residenza in Italia occorre scegliere un notaio con sede nella regione in cui ha la residenza almeno uno dei soci o nella regione dove si fissa la sede legale della SRL.Viene quindi mantenuto il principio della territorialità.

Non è prevista per ora la possibilità di utilizzare la procedura online per la costituzione di altre tipologie di società, infatti l’Italia ha deciso di recepire la direttiva nei suoi contenuti minimi.

E’ prevista la possibilità per il notaio di procedere a una rettifica unilaterale dell’atto solo per l’eliminazione di meri errori materiali. In questo caso è tenuto a certificare l’operato attraverso un atto pubblico da lui redatto e deve trattarsi comunque di una mera attività ricognitiva della volontà delle parti che sia possibile comunque ricostruire attraverso atti propedeutici.

Per maggiori informazioni su SRL e SRLS, leggi gli articoli:

SRL Semplificata: i costi, gli adempimenti e come funziona

Aprire una SRL: le caratteristiche, gli adempimenti e costi 

Come chiudere una srls senza notaio

Nel mese di giugno del 2012, nell’ordinamento giuridico italiano, è stata introdotta la srls, ovverosia la società a responsabilità limitata semplificata. Rispetto alla classica srl, in particolare, per fare impresa la società a responsabilità limitata semplificata permette di evitare di sostenere spese iniziali eccessive, e permette anche di non dover essere in possesso di un capitale elevato per la sua costituzione.

Ma nonostante tutto ciò spesso le srls non hanno successo e, quindi, dall’apertura si passa anche in breve tempo alla chiusura che potrebbe rivelarsi a sua volta un’operazione costosa nel caso in cui, per esempio, ci fossero da sostenere delle spese notarili. Ed allora, come chiudere una srls senza notaio?

Ecco come si può chiudere una srls senza il notaio

Nel dettaglio, la società a responsabilità limitata semplificata si può chiudere senza il bisogno di un notaio ma a patto di seguire l’iter corretto che poi porterà al perfezionamento della procedura di scioglimento. In particolare, per chiudere una srl semplificata gli amministratori della società, anche se questi non sono soci, devono accertare che, ai sensi di legge, per la chiusura sussista una o più cause di scioglimento.

Verificata la sussistenza di una o più cause di scioglimento per la srls, lo step successivo è rappresentato dalla convocazione dell’assemblea dei soci che, nello specifico, dovrà prima prendere atto della causa di scioglimento della società, e poi dovrà procedere alla nomina di un liquidatore.

Con quest’ultimo che sarà chiamato alla chiusura dei debiti e dei crediti ai fini della gestione completa e regolare di tutte le partite contabili che sono ancora rimaste in sospeso. Solo a questo punto per la società a responsabilità limitata semplificata si potrà procedere allo scioglimento senza il notaio prima con l’approvazione del bilancio finale, e poi presentando l’istanza di cancellazione della srls dal registro delle imprese.

Quali sono le cause di scioglimento di una società a responsabilità limitata semplificata

La causa di scioglimento più comune, per una società a responsabilità limitata semplificata, è quella relativa al mancato conseguimento del cosiddetto oggetto sociale. Ovverosia, la srls è stata costituita per uno scopo, ma poi con il tempo ci si accorge che questo non è più concretamente raggiungibile. Ma allo stesso modo c’è il caso che è diametralmente opposto. Ovverosia la società a responsabilità limitata semplificata ha pienamente conseguito l’oggetto sociale e, quindi, non ha più motivo di esistere.

Tra le cause di scioglimento di una srls, inoltre, c’è pure quella della riduzione del capitale al di sotto del minimo obbligatorio per legge. Pur tuttavia, quella della srls in perdita, generalmente, non è una condizione valida per lo scioglimento della società. In tal caso, infatti, la legge prevede e permette ai soci di poter far ricorso al capitale al fine di appianare le perdite.

Le alternative alla chiusura di una srls, dalla cessione delle quote alla trasformazione

Prima di chiudere una srls, anche senza notaio, in genere i soci valutano pure dell soluzioni alternative. Una di queste è quella classica, ovverosia quella che è rappresentata dalla cessione delle quote a terzi che hanno la volontà e, soprattutto, i mezzi per conseguire l’oggetto sociale. Così come è possibile trasformare una srls in una società a responsabilità limitata ordinaria.

Srl semplificata: i costi, gli adempimenti e come funziona

Srl semplificata acronimo di società a responsabilità limitata semplificata rientra tra le società di capitali. E’ una particolare forma di Srl, che si differenzia da essa per alcuni elementi. Di seguito come funziona, i costi e gli adempimenti da seguire.

Srl semplificata: cos’è e come funziona?

La Srls è stata introdotta, nel nostro ordinamento, dall’art 3 del D.L. n.1/12 e successivamente convertito in Legge n.27/12. Lo scopo di questo tipo di società è quello di venite incontro alle esigenze degli imprenditori più giovani. Infatti, prevede una serie di agevolazioni, che possiamo così riassumere. I soci all’interno della Srls dovevano avere tutti un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Ma fortunatamente questo limite è stato superato. Inoltra l’ammontare del capitale sociale può oscillare da 1 solo euro a 10 mila euro. Il capitale sottoscritto deve essere versato al momento della costituzione della società. La società a responsabilità limitata semplificata a tutti gli effetti è un soggetto giuridico, ma rispetto a quella ordinaria ha minori costi e un capitale minimo non imposto. Ma quali sono i costi da affrontare quando si apre una Srls?

Srl semplificata: i costi relativi alla costituzione

I costi iniziali da sostenere sono circa 200 euro, per il Diritto Annuale, 200 euro per l’imposta di registro, 309,87 euro per la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali. Inoltre, una manca da bollo da 16 euro (ogni 100 pagine dell’atto costitutivo) e circa 25 euro a libri per i diritti di vidimazione. Quando si costituisce una società a responsabilità limitata occorre andare dal Notaio. Quindi occorre valutare i costi in termini di parcella del professionista.

Questo perché deve essere redatto in forma di atto pubblico tipizzato. In questo caso, si applicano le regole degli atti tipici delle normali Srl. Per la redazione dell’atto costitutivo si consiglia di ben chiarire le dichiarazioni dei soci resa nell’atto costitutivo in merito agli adempimenti da seguire. Inoltre, l’indicazione della durata dell’esercizio sociale. Mentre nelle Srls questi costi notarili non sono dovuti.

Srl semplificata: cosa contiene un atto costitutivo?

A questo punto, si può aggiungere che possono esserci anche delle società a responsabilità limitata semplificata e unipersonale. Viene da se che in questo caso la stipula sarà fatta con un atto unilaterale. L’atto costitutivo deve indicare:

  • cognome, nome, cittadinanza e domicilio di ogni socio;
  • comune e sede della società;
  • se ci sono sedi secondarie, queste vanno indicate;
  • denominazione sociale seguita dall’acronomo srls;
  • ammontare del capitale sociale;
  • l’oggetto sociale;
  • le quote di ogni socio;
  • le morative di funzionamento della società;
  • le persone a cui è affidata l’amministrazione
  • l’eventuale incaricato della revisione legale
  • luogo e data di sottoscrizione

L’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni presso l’Ufficio del Registro delle imprese della provincia in cui ha sede la società. Il deposito deve avvenire per via telematica, attraverso la Comunicazione unica.

Altri adempimenti da seguire

La società deve anche offrontare le spese relative all’apertura della partita IVA. Occorre ricordare che deve essere fatta anche l’iscrizione presso la Camera di commercio. In questa fase è anche prestare particolare attenzione al codice ATECO della propria  attività. La Srls è sottoposta inoltre agli stessi obblighi contabili di quella tradizionale. I libri contabili però possono essere tenuti sia su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica. Si tratta di forme di registrazione su supporti di immagine.

Per quanto riguarda le tasse da pagare, si ricorda IRES (imposta sul reddito delle società) e l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Fondamentale è anche considerare la posizione contributiva in materia di INPS. I soci che svolgono la loro attività per la società devono avere tutti iscrizione regolare presso l’Istituto. Si consideri circa 3.700 euro annuali, divisi in 4 rate. I contributi minimi sono calcolati su un imponibile base di circa 15.000 euro applicando l’aliquota del 22,5%. Nel caso in cui a fine esercizio l’imponibile fiscale a carico del singolo socio superi tale importo, si dovrà pagare un’integrazione.

Vantaggi e svantaggi

Se da una parte avere un capitale basso può sembrare un vantaggio, non è detto che lo sia. Infatti, valore troppo  basso potrebbe non essere capace di coprire tutte le spese iniziali. Anche i creditori potrebbero essere poco invogliati a prendere commesse per una società il cui capitale è troppo basso.

Questo inevitabilmente si tradurre in poca fiducia e credibilità della società che sta per nascere. Diciamo, che potrebbe cominciare a lavora sotto una cattiva luce. Sono previsti anche costi di gestione amministrativa-fiscale e contabile da parte di professionisti che devono appunto essere pagati. Rimane sicuramente evidente che il maggiore tra i vantaggi è quello che i soci rischiano solo il capitale aziendale e non il loro, quindi una tutela non indifferente.

A Varese le slrs non piacciono

Gli imprenditori varesini continuano ad essere diffidenti nei confronti delle srl a un euro.
Nel 2013, infatti, le imprese aperte secondo questa formula sono state solo 145.

In tutto, dall’agosto 2012, ovvero da quando è entrata in vigore la norma delle srls, nella provincia lombarda sono sorte 169 imprese e, al 31 dicembre 2013, solo quattro di esse hanno cessato la propria attività.
A scegliere questa formula sono stati, per il 92%, imprenditori italiani, che nel 65% dei casi sono uomini.
I settori preferiti sono la ristorazione, il commercio e le attività collegate all’edilizia.

Facendo una somma con tutte le srl semplificate della Lombardia, si arriva a 2.152 nuove imprese, dati però ancora lontani dai risultati ottenuti, ad esempio, in Lazio o in Campania, dove, rispettivamente, si contano 3.195 e 2.666 nuove attività.

Contando le aperture in tutta Italia, sempre nello stesso periodo, sono state aperte 22.000 slrs e gli under 35 sono titolari di oltre 13mila di esse, con un incidenza sul totale che ha raggiunto il 58,5%.

Tra le 145 aperte a Varese nel 2013, 75 hanno titolari sotto i 35 anni.
In generale, le imprese aperte con questa tipologia in tutta Italia sono state diecimila in tutto il 2013, come ha dichiarato Roberta Tajè, direttore provinciale di Cna: “Non sono poi tantissime, se si pensa che nello stesso periodo sono state aperte, in provincia, circa mille e quattrocento imprese artigiane. E nemmeno una con questa tipologia“.

Vera MORETTI

Srls: cosa sono e a chi convengono

Con le nuove disposizioni contenute nel Decreto del Fare, ora le Srls possono essere aperte anche dagli over 35, senza più limiti di età.
Chiunque, perciò, d’ora in poi potrà aprire una società a responsabilità limitata usufruendo delle semplificazioni e del capitale ridotto che inizialmente erano state riservate agli under 35.

A parte queste poche informazioni, però, non molti sanno con precisione cosa si intende per srl e che cosa rappresenta.
Vediamo dunque di chiarire ogni dubbio.

Nel diritto commerciale italiano una Società a responsabilità limitata (Srl) è una tipologia (insieme alla Spa) di società di capitali, ovvero società costituite tramite il versamento di capitali da parte dei soci, i quali non necessariamente partecipano direttamente alla vita della società e che, in caso di debiti da estinguere, rispondono solo limitatamente alla quota versata nel capitale senza dover in sostanza metter mano al proprio patrimonio personale.

Nel caso specifico delle Srls, ora che è stato abbattuto il paletto dell’età, chiunque può aprirne una. Il limite dei 35 anni non riguarda nemmeno i soci, che in principio erano tenuti a lasciare la società al compimento del 35esimo anno.
Ad una srl semplificata possono partecipare solo persone fisiche e non, invece, giuridiche.

La sua costituzione deve avvenire presso un notaio, come accade per tutte le altre forme di società, ma senza dover pagare nulla a quest’ultimo; nel caso di un Srl classica ad esempio, tale costo poteva arrivare ad un paio di milioni di euro, per la Srl semplificata il costo è abbattuto.
I costi rimangono bassi anche quando si tratta dell’atto costitutivo, che dovrà essere redatto in conformità ad un modello standard dettato dal Dm Giustizia, e l’iscrizione al registro delle imprese, il cui costo normalmente si aggira sui 500 euro: ebbene, entrambi sono esenti da diritto di bollo e di segreteria; la spesa che rimane da sostenere è quella relativa all’imposta di registro, pari a 168 euro.

La Srl semplificata è sostanzialmente priva di statuto e l’adozione di un atto standard (che naturalmente non può essere modificato) serve proprio per abbattere i costi in fase di costituzione.

Per quanto riguarda il capitale delle srl semplificate, che può essere anche di un solo euro, non deve essere versato in banca ma direttamente ed interamente nelle mani degli amministratori della società.
A questo proposito, inoltre, ad essere nominati amministratori sono solo i soci della società, mentre nelle tradizionali srl i soci possono scegliere di nominare come amministratori perone esterne alla società.

Tra gli aspetti sicuramente positivi delle nuove srls ci sono i costi minimi, che le rendono accessibili a tutti, sia in fase costitutiva sia per capitale sociale di partenza. Ciò è un vantaggio per chi ha buone idee imprenditoriali ma pochi mezzi, e per chi, trovatosi senza lavoro, si mette in proprio per ovviare alla disoccupazione.

Per quanto riguarda le criticità, lo stesso capitale ridotto può diventare un ostacolo, soprattutto nei confronti di fornitori e finanziatori.
Risulta più ostico, infatti, ottenere un prestito dalle banche, che, in caso di capitale ad 1 euro, diventa pressochè indispensabile.

Vera MORETTI

Srls aperte a tutti

Le Srl sono state al centro di alcuni emendamenti e novità contenuti nel Decreto Lavoro, e in particolare le nuove forme societarie a capitale ridotto introdotte lo scorso anno dalla Riforma Fornero.

Come molti si ricorderanno, infatti, le Srls potevano essere aperte senza investire ingenti capitali e, in alcuni casi, spendendo un solo euro, ma si trattava di una procedura ad appannaggio dei giovani imprenditori.
Tra i requisiti per aprire una srl a 1 euro, infatti, vi era anche l’età, che non doveva superare i 35 anni.

Ebbene, nel Decreto Lavoro è stata abbattuta questa soglia ed ora tutti, anche gli over 35, possono aprire, se lo desiderano, una società a responsabilità limitata con capitale ridotto.
Le modifiche apportate, dunque, sono due: da una parte, è stato modificato il comma 1 dell’articolo 2463 del codice civile e dall’altra è stato invece abrogato il comma 4 relativo al divieto di cedere quote a soggetti over 35.
Soppresso anche l’obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci e le società a responsabilità limitata a capitale ridotto introdotta nel nostro ordinamento lo scorso anno.

La Srls rimane così l’unica società di questo tipo ad avere capitale sociale al di sotto del limite ordinario di 10.000 e può essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età. Gli amministratori delle società non dovranno più essere necessariamente soci ma possono essere anche estranei alla compagine sociale.

L’atto costitutivo della Srls deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard: da indicare sono le generalità dei soci, la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e l’ammontare del capitale sociale di almeno un euro e, comunque, inferiore a 10.000 euro.

Nel caso di costituzione di una Srls, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Questi ultimi restano dovuti se il notaio piuttosto che usare l’atto costitutivo standard ne utilizza uno su misura.

Vera MORETTI

Srl semplificate: un flop?

Da una ricerca da titolo “Le nuove tipologie di Srl. Un bilancio ad un anno dalla loro introduzione: luci e ombre”, condotta dall’Associazione sindacale dei notai della Lombardia, emergono importanti ed interessanti risultati riguardo le srl semplificate, protagoniste della Riforma Fornero del 2012.

Ebbene, ciò che salta all’occhio, in primo luogo, è che ben il 60% delle 12.973 nuove società, tra srl semplificate e a capitale ridotto iscritte nel Registro delle Imprese al 31 maggio 2013, è inattivo. Di queste, il 45% è stato costituito con capitale inferiore a 500 euro e il 90% delle società costituite entro il 31 maggio 2013 ha dichiarato di non avere personale.

Questi dati, dunque, dimostrano che la normativa non si è dimostrata in grado di dare quella spinta all’occupazione che si sperava, come ha confermato anche Domenico Chiofalo, Presidente di Federnotai Lombardia: “L’analisi e i numeri dimostrano come queste società non risultano ancora funzionali ai propositi di creare occupazione, rilanciare l’economia o attrarre nuovi capitali dall’estero. Occorre eliminare le ombre e le perplessità che ancora persistono con l’attuale normativa”.

A ciò, ha aggiunto Enrico Sironi, Consigliere Nazionale del Notariato: “Al di là della gratuità dell’intervento del notaio non sono al momento previste altre agevolazioni nella filiera. Gli imprenditori restano soffocati da tempi autorizzativi decisamente superiori agli standard europei, da fisco e oneri contributivi eccezionalmente alti e da fonti di finanziamento molto ridotte. Occorre migliorare gli strumenti a disposizione e siamo pronti come interlocutore tecnico a contribuire alla soluzione dei problemi, in un percorso di collaborazione con il decisore politico nel comune interesse del Paese”.

La maggior parte delle srl costituitesi nell’ultimo anno è concentrata nelle regioni del Sud e sono 5.607 nuove imprese pari al 43% del totale.
Segue il Centro con 3.417 nuove società corrispondente al 26% del totale. Il resto si divide quasi equamente tra Nordest e Nordovest, con una leggera prevalenza di queste ultime.
Le prime 10 province nella graduatoria delle srls e srlcr assorbono il 40% circa del totale. Roma, Napoli e Milano sono in testa insieme a Latina, Napoli, Salerno, Bari, Caserta, Catania e Cosenza. A livello regionale, in 4 regioni, Lombardia, Lazio e Campania e Sicilia, si concentrano la metà delle nuove srl registrate.

Tra le società “matricole”, 6 su 10 non sono ancora operative sul mercato, anche a causa del basso capitale investito all’inizio attività, che ha portato, come prima conseguenza, molte difficoltà nel reperire finanziamenti sul mercato del credito.

Tra le nuove srl, quelle a 1 euro di capitale sono il 17% del totale, il 45% è stato costituito con meno di 500 euro di capitale sociale, il 19% delle società ha un capitale sociale compreso tra i 500 ed i 900 europ. Poco più di un quinto ha un capitale sociale oltre 1.000 euro.

Per quanto riguarda le dimensioni, preso atto che il 90% di esse dichiara di non avere addetti, il 5,5% delle imprese ha un addetto e il 3,8 % denuncia un numero di addetti compreso tra 2 e 5. Sono 8 le regioni nelle quali più del 90% delle imprese denunciano zero addetti: Campania e Basilicata con 93,8%; Sicilia con 92,6%; Abruzzo con 92,2%; Puglia e Calabria con 91,8%; e Sardegna con 91%. Solo una al centro: il Lazio con 93,1%.

I settori maggiormente “battuti” sono il commercio, soprattutto al dettaglio, e le costruzioni, soprattutto per quanto riguarda le attività di finitura degli edifici ovvero impiantistica, verniciatura, manutenzione e riparazione.
Seguono le attività nel settore della ristorazione con l’8% – 10% rispettivamente di srlcr e di srls e infine le attività di consulenza e professionali come quelle di direzione aziendale, gestionali ed informatiche, con l’11% – 12% per entrambe le forme giuridiche.

Vera MORETTI

Statuto semplice per le srl a 1 euro

Una circolare del Ministero di Giustizia ha confermato che, per quanto riguarda le srl semplificate, ovvero le srl a 1 euro, l’atto costitutivo deve essere “redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto”.

Inoltre, è stato chiesto, nella circolare inviata a Camere di Commercio e Registri delle Imprese, che lo Statuto standard, emanato con decreto ministeriale, non sia vincolante, ma sia un testo adattabile, da usare come modello contenente le clausole minime essenziali.

Questo perché “non sarebbe risultato utile strutturare il modello standard riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dell’ente”, si legge nel parere del Ministero della Giustizia.

In conclusione la circolare del MiSE precisa che tale modello può essere “integrato dalla volontà negoziale delle parti” e che “in un sistema che delinea il paradigma delle società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l’autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l’individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della società”.

Vera MORETTI

Una “arancia” per favorire le srl semplificate

Il successo delle Srls, ovvero le srl a 1 euro proposte l’anno scorso dal Governo, ha portato il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con la Luiss di Roma, a costituire una piattaforma dedicata ai ragazzi che sognano di avviare una propria attività ma ancora non ne hanno trovato il coraggio.

Si chiama larancia.org ed è nata per mettere a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per chi vuole fare impresa.

Il portale viene aggiornato quotidianamente con interviste, opinioni, punti di vista originali, risposte alle domande più frequenti, segnalazioni di bandi, borse di studio, finanziamenti, approfondimenti specifici di docenti Liuss.
E’ una vera e propria community che aiuta a trovare le occasioni migliori per realizzare l’idea imprenditoriale nell’economia reale e molto vicina anche ai social network come Facebook, Twitter e YouTube.

Si tratta di un servizio molto utile e, soprattutto, attuale, se si pensa ai dati relativi alle srl semplificate, che, al 31 dicembre 2012, erano ben 2.941.
In accordo con il Governo, i notai seguono i giovani in questa iniziativa prestando la loro attività gratuitamente sul modello standard e garantendo i controlli di legalità necessari.

Ma le Srls non sono le uniche novità in termine societario, perché accanto a loro sono sorte anche le Srl a capitale ridotto, che possono essere costituite anche da soggetti con più di 35 anni con un capitale sociale iniziale anche solo di 1 euro.
In questo caso, al 31 dicembre 2012 sono 1221 le Srl a capitale ridotto costituite nei primi sei mesi di attuazione della norma.

Vera MORETTI