Detrazione spese sanitarie, tamponi Covid e mascherine: ecco come procedere

Quali spese sanitarie sono detraibili per acquisti effettuati nell’anno 2021 per la pandemia Covid? In particolare, ci si riferisce alle spese sostenute per tamponi, prestazioni sanitarie come analisi di laboratorio e mascherine. Ma per la detraibilità dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi è necessario seguire specifiche regole.

Detrazione delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi: ecco cosa spetta per le prestazioni

La prima regola delle spese sanitarie è di carattere generale e prevede la detraibilità del 19% sull’importo superiore a 129,11 euro. Le spese, inoltre, devono essere state sostenute nell’anno di imposta (il 2021 per la dichiarazione dei redditi di quest’anno) e il costo deve essere a carico del contribuente. Inoltre, sono da rispettare altre determinate regole. La prima è che si tratti di una spesa sostenuta per una prestazione sanitaria o di un bene sanitario. Rientrano nel primo caso, le spese sanitarie sostenute per visite spirometriche, analisi di laboratorio e di diagnostica per i casi di coronavirus. La prestazione può essere stata effettuata sia da un professionista che da una struttura sanitaria.

Acquisto di beni sanitari come mascherine e tamponi: quando si possono detrarre?

Nel caso di detrazione di beni comprati, come per esempio l’esecuzione di un tampone o l’acquisto delle mascherine, è opportuno far riferimento alle spese sostenute per i medicinali, per i dispositivi medici o degli altri prodotti detraibili. La detrazione si può esercitare a prescindere dall’utilizzo, unicamente per la natura del bene (o della prestazione medica) acquistato. Pertanto, è necessario verificare la classificazione merceologica, la conformità dei beni acquistati alle leggi italiane, la tracciabilità dei pagamenti e i documenti di spesa.

I requisiti che devono avere tamponi, mascherine e beni sanitari per la detrazione fiscale del 19%

Ai fini della detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi dei beni sanitari acquistati, è necessario dunque che:

  • suddetti beni rientrino nella relativa classificazione merceologica quali medicinali, dispositivi medici e presidi sanitari;
  • che vi sia conformità alle norme italiane e dell’Unione europea. Nel dettaglio, i beni devono riportare il codice Aic se si tratta di medicinali industriali. Per i medicinali omeopatici, ancora sprovvisti del codice Aic, è necessario il codice identificativo certificato da istituti privati. I galenici, invece, devono avere la natura di farmaco o di medicinale con indicazione sul titolo di spesa. I dispositivi medici devono avere la marcatura “Ce”;
  • il pagamento deve essere stato effettuato con mezzi tracciabili. Sono esclusi dalla regola i dispositivi medici e i medicinali;
  • è necessario il documento di spesa. Ovvero lo scontrino parlante o la fattura.

Spese sanitarie, cosa devono riportare lo scontrino e la fattura?

Sull’ultimo punto, è necessario che i documenti di spesa riportino il codice fiscale di chi provvede a comprare i beni sanitari e la natura del bene, con abbreviazioni “Ad”, “M” e “Pi”. Tali codici sono quelli per l’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria. Le regole si applicano, dunque, anche ai beni e ai dispositivi per l’emergenza Covid-19.

Spese sanitarie nel modello 730 di dichiarazione dei redditi: dove si trovano?

Nel modello 730 per la dichiarazione dei redditi, le spese sanitarie possono essere sommate all’importo riportato nel rigo E 1 della colonna numero 2. È tuttavia importante sottolineare che non per tutti i beni sanitari utilizzati per il Covid, che nello scorso anno avevano l’Iva al 5%, si può procedere con la detrazione. Si deve verificare che i beni rientrino nelle categorie di presidi sanitari, di farmaci o di dispositivi. Per esempio, i guanti monouso risultano esclusi dalla detrazione fiscale se non sono classificati come dispositivo.

Quali tipi di mascherine possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 2022?

Particolare attenzione nella detrazione deve essere prestata alle mascherine chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3. Questi dispositivi sono classificati in 3 classi:

  • la prima riguarda le mascherine chirurgiche e, in generale, quelle autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla base del comma 2, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • i dispositivi di protezione individuali (Dpi) e quelli usati secondo il comma 3, dell’articolo 15, del decreto legge numero 18 del 2020;
  • le mascherine di comunità previste dal comma 2, dell’articolo 16, del decreto legge numero 18 del 2020.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine chirurgiche?

L’ultima classe di mascherine, quelle di comunità, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi 2022. Le mascherine chirurgiche invece, costituendo dispositivo medico, si possono detrarre. Ma c’è bisogno che riportino la marcatura “Ce” nel documento di spesa oppure il codice “Ad” necessario all’invio dei dati al sistema della Tessera sanitaria (Ts). Infine possono avere anche il richiamo alla direttiva numero 94/42/Ce o al Regolamento europeo numero 745 del 2017 con certificazione Uni En 14683 2019.

Spese sanitarie, si possono detrarre i costi sostenuti per le mascherine Ffp2 o Ffp3?

Non sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi le mascherine Ffp2 ed Ffp3. Si tratta, in questo caso, di dispositivi di protezione individuale (Dpi) che non prevedono la detrazione. Tuttavia, se oltre alla certificazione tecnica Uni En 149:2001 + A1:2009 la mascherina ha la classificazione anche di dispositivo medico (oltre dunque alla certificazione Dpi), è possibile procedere con la detrazione. In quest’ultimo caso, il contribuente deve conservare la scheda tecnica o la confezione delle mascherine che riporta, oltre alla marcatura “Ce”, anche la certificazione di mascherina come “dispositivo medico” (Dm).

Dichiarazione dei redditi 2022, come detrarre le spese sanitarie per tamponi antigenici e sierologici?

Capitolo a parte meritano i tamponi, sia antigenici che sierologici. Infatti, per la detrazione fiscale del 19% di queste prestazioni sanitarie è necessario:

  • che siano eseguiti da laboratori privati autorizzati, pubblici o professionisti sanitari;
  • il pagamento tracciabile nel caso in cui questi esami sono eseguiti da laboratori privati non accreditati presso il Servizio sanitario nazionale (Ssn);
  • i tamponi acquistati nelle farmacie costituiscono dispositivi medici e diagnostici in vitro, dunque si può procedere con la detrazione anche se la spesa è stata pagata con denaro contante.

Modalità di pagamento dei tamponi in farmacia, a cosa prestare attenzione?

C’è un’eccezione per le farmacie che svolgano i tamponi. Alcune farmacie, infatti, considerano il tampone come una fornitura di dispositivi medici e di servizi strettamente connessi, altre come prestazioni sanitarie. Tutte e due le tipologie di prestazioni sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, ma è necessario prestare attenzione al modo in cui sono state pagate. Infatti, se sullo scontrino c’è il codice “As”, il tampone è classificato come un servizio e dunque, prudentemente, si può detrarre la spesa solo se pagata con mezzi  tracciabili; invece, se nello scontrino è riportata la dicitura “cessione di dispositivo medico” mediante codice “Ad”, la detrazione fiscale è consentita anche con il pagamento in contanti.

Prezzo calmierato tamponi rapidi stop dal 1° aprile. Quanto costeranno?

Per le tasche degli italiani questo non è un periodo molto propizio a causa dell’inflazione galoppante e dal primo aprile un’importante novità potrebbe portare nuovi disagi. Con la fine dello stato di emergenza, cessa anche il prezzo calmierato per i tamponi rapidi e mascherine FFP2.

Fine dello stato di emergenza e dei prezzi calmierati per i tamponi rapidi

Con la fine dello stato di emergenza si passa a una nuova fase che può essere definita “di convivenza” con il covid. Sono cadute in questi giorni molte restrizioni e da primo maggio molto probabilmente cesserà anche l’obbligo di mascherina al chiuso, ma per ora resta anche se si tratta di quella chirurgica e non più la FFP2. Tra le norme cadute vi sono anche i prezzi calmierati per i tamponi e le mascherine FFP2.

I prezzi fissati per i tamponi antigenici erano di 8 euro per ragazzi tra i 12 e i 18 anni di età, mentre per i maggiorenni il prezzo previsto era di 15 euro. La mascherina FFP2 invece aveva il prezzo massimo di 0,75 centesimi. Ora con la fine dei prezzi calmierati cosa succede?

Il prezzo calmierato a 8 euro per i ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni era il frutto di un protocollo di intesa firmato dal commissario Figliuolo e Federfarma. I sette euro di differenza tra il prezzo normalmente applicato e quello calmierato era rimborsato dallo Stato tramite la struttura commissariale che è venuta anch’essa meno con la fine dello stato di emergenza. Attualmente quindi il prezzo del tamponi è libero e le farmacie possono seguire le indicazioni di Federfarma e somministrarli a 15 euro.

Vuol dire che le farmacie potranno cominciare a effettuare il tampone antigenico a un unico prezzo, lo stesso però non è fisso, quindi gli italiani potrebbero spendere 15 euro, ma anche di più, molto dipenderà dalla politica adottata dal soggetto presso cui ci ci recherà per sottoporsi al tampone.

Contagi in aumento con costi per gli italiani in aumento

Ricordiamo che attualmente la variante Omicron 2 è comunque molto diffusa e in alcune regioni, ad esempio la Campania, i contagi stanno aumentando. Il green pass base, cioè ottenuto con un esito negativo di un tampone è ancora obbligatorio a lavoro, nei ristoranti, al chiuso, su treni e aerei.

Per quanto riguarda le mascherine FFP2, cessa anche per loro il prezzo calmierato, ma attualmente si trovano in commercio anche a un prezzo inferiore a 0,75 centesimi e quindi non vi dovrebbero essere particolari problemi con i prezzi.

Ricordiamo infine che è già stato reso noto che in questi giorni partiranno un totale di 2 milioni di multe per gli ultra cinquantenni con vaccinati.

Sicuramente lo stop ai prezzi calmierati per i tamponi rapidi e le mascherine rappresenta una maggiore difficoltà per gli italiani, ma gli stessi possono essere portati in detrazione. Per saperne di più leggi gli approfondimenti:

Detrazione mascherine: le modalità operative indicate dal MEF

Detrazione mascherine e tamponi in dichiarazione dei redditi: le novità

Chi invece ha subito danni da vaccino può chiedere un indennizzo. Ecco cosa c’è da sapere nell’articolo: La guida alla richiesta di indennizzo per danni da vaccino