Agricoltura, maxi-asta per acquistare i terreni abbandonati e finanziamenti a tasso zero per giovani e donne

Arriva la nuova maxi asta sul terreni abbandonati: le operazioni di acquisto saranno gestiste da Ismea. In tutta Italia, saranno 19.800 gli ettari che andranno alla compravendita dei terreni. Si tratta di terre coltivabili per un valore di asta totale di 312 milioni di euro. Fino a questo momento sono stati aggiudicati 349 terreni per un totale di 13 mila ettari. Il totale delle aziende agricole investite dalla maxi asta è di 827. Le operazioni di acquisto dei terreni abbandonati, inoltre, rientrano negli incentivi sui finanziamenti a tasso zero e agevolati per gli under 41 e per l’imprenditoria femminile.

Maxi asta dei terreni agricoli abbandonati, in quali regioni ci sono più opportunità?

La maxi asta per l’acquisto dei terreni abbandonati rientra nel quinto bando lanciato tramite la Banca delle terre agricole, l’istituto che fa capo al ministero dell’Agricoltura nato nel 2016 per assegnare i terreni pubblici che si trovino in stato di semiabbandono. Il quinto bando della maxi asta riguarda, principalmente, terreni destinati a seminativi per circa il 50% del totale. Per il resto, il 22% riguarda terreni è riservato a pascoli e prati, mentre il restante è suddiviso tra uliveti, boschi, agrumeti, frutteti e vigneti. In Sicilia c’è la più ampia fetta dei terreni da assegnare (il 33%), seguita dalla Basilicata e dalla Sardegna con il 12%, dalla Toscana con l’11%, dalla Puglia con il 9%, dalla Calabria con il 6%, dall’Emilia Romagna con il 5% e, infine, dal Lazio con il 4%. La provincia di Matera è quella con la maggiore estensione dei terreni da assegnare tramite asta: circa 1.825 ettari.

Agricoltura, come si sono svolte le precedenti aste per l’assegnazione dei terreni pubblici in stato di abbandono?

Nei precedenti quattro bandi di asta delle terre abbandonate, sono stati già assegnati 349 terreni per un totale di più di 13 mila ettari. L’assegnazione ha riguardato il 42% dei terreni che erano stati messi all’asta. Quanto incassato dall’Ismea dalla maxi asta viene messo a disposizione per interventi che vadano a sostenere i nuovi agricoltori. Nei precedenti bandi, con le aste sono andati esauriti i terreni del Veneto e quasi tutti quelli della Lombardia. In Abruzzo e nelle Marche le percentuali di aggiudicazione sono state del 75%, in Umbra del 70%.

Chi può partecipare all’asta per l’acquisto dei terreni agricoli abbandonati?

Chiunque può partecipare gratuitamente alla maxi asta per l’assegnazione dei terreni agricoli abbandonati. Le agevolazioni sono previste per gli acquirenti dai 18 ai 41 anni di età. Per l’imprenditoria giovanile, infatti, è possibile procedere con il pagamento del prezzo d’asta del terreno a rate mediante un mutuo ipotecario. Il piano di ammortamento può arrivare a 30 anni. Tuttavia, il piano di ammortamento a un tasso di mercato può riguardare chiunque, in quanto non si configura come un aiuto di Stato. Il bando di riferimento è inserito all’interno del Programma di sviluppo rurale (Psr). Ma sono previste agevolazioni specifiche anche nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr). Ragione per la quale il 2022 potrebbe rivelarsi un anno particolarmente vantaggioso per investire nell’agricoltura.

Agricoltura, maxi asta terreni abbandonati: come si fa a presentare un’offerta?

Per chi fosse interessato a presentare un’offerta sui terreni agricoli abbandonati può farlo sul sito Ismea, nella sezione “Banca delle terre”. La scadenza per presentare le offerte, in tutte le regioni, è fissata alla mezzanotte del 5 giugno 2022. Sul sito si possono consultare le modalità di partecipazione alla maxi asta e le caratteristiche dei terreni oggetto di passaggio. Per partecipare al bando Ismea è inoltre necessario il deposito cauzionale del 10% del valore a base d’asta di ciascun terreno. Chi presenta l’offerta per i terreni è vincolato per 180 giorni.

Maxi bando per l’acquisto all’asta di terreni agricoli abbandonati: quali incentivi per le donne?

Ulteriori facilitazioni sono previste per l’imprenditoria femminile e per l’acquisto dei terreni agricoli abbandonati da parte delle donne. Infatti, oltre alle possibilità riservate agli under 41 anni, la legge di Bilancio 2022 ha previsto dotazioni finanziarie per le donne nella misura “Più impresa”. Mediante questa misura, le donne hanno la possibilità di finanziare l’acquisto del terreno con un finanziamento a tasso zero e garanzia del 120% del valore del terreno. Inoltre, a differenza dei finanziamenti agevolati riservati agli under 41, la misura “Più impresa” non prevede limiti di età. Le adesioni delle donne a questo tipo di finanziamento sembra funzionare. Infatti, il 34% delle domande arriva da donne per avviare una nuova impresa al femminile.

Acquisto di un terreno non agricolo e non edificabile: quali tasse sono da pagare?

Quali imposte e tasse devono essere pagate nel caso in cui si acquisti un terreno non agricolo e non edificabile? In questa tipologia di compravendita deve essere distinto il caso in cui il soggetto venditore sia un soggetto qualsiasi da quello in cui la vendita viene effettuata da una banca o da una società di leasing. Riguardo al compratore, invece, non fa alcuna distinzione di chi si tratti in qualunque caso.

Acquisto da un soggetto qualsiasi di un terreno non agricolo e non edificabile: è dovuta l’Iva?

Nel caso in cui l’acquisto del terreno non agricolo e non edificabile sia effettuato da un soggetto qualsiasi, e a venderlo sia un altrettanto soggetto qualsiasi, diverso da una banca o da una società di leasing, l’operazione di compravendita non è soggetta a Iva. Sono altresì dovute tutte le altre imposte e tasse.

Quali tasse e imposte sono dovute per l’acquisto di un terreno non agricolo e non edificabile?

Per l’acquisto di un terreno non agricolo e non edificabile, esclusa la compravendita da banche o società di leasing, l’operazione è esente sia dalla tassa ipotecaria che dall’imposta di bollo. Lo disciplina, per entrambi i casi, il comma 3 dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011. Sono dovute però altre tre imposte, ovvero:

  • l’imposta di registro del 9%, ai sensi del primo periodo dell’articolo 1, del Tp1;
  • imposta ipotecaria pari a 50 euro, secondo quanto dispone il comma 3 dell’articolo 10, del decreto legislativo numero 23 del 14 marzo 2011;
  • l’imposta catastale di 50 euro, ugualmente prevista dal decreto legislativo numero 23.

Acquisto di terreno non agricolo e non edificabile da banca o da società di leasing

Diverso è il caso in cui il venditore del terreno non agricolo e non edificabile sia una banca o una società di leasing. Quest’ultima è definita dal comma 10 ter 1, dell’articolo 35 del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006. In particolare, la norma stabilisce che si deve trattare di cessioni effettuate per riscatto di contratti di leasing o di cessioni di immobili già oggetti di contratti di leasing risolti per inadempimento dell’utilizzatore.

Se il terreno non agricolo e non edificabile è venduto da una banca o da una società di leasing è dovuta l’Iva?

La compravendita del terreno non agricolo e non edificabile fatta da una banca o da una società di leasing risulta non soggetta a Iva. Sono però dovute le altre tasse e imposte, senza l’esenzione della tassa ipotecaria e dell’imposta di bollo. Infatti, l’importo della tassa ipotecaria è di 90 euro, secondo quanto prevedono i punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1, della Tabella delle tasse ipotecarie che è allegata al decreto legislativo numero 347 del 31 ottobre 1990. L’imposta di bollo, invece, è pari a 230 euro. Lo disciplina il comma 1 bis numero 1) dell’articolo 1, della Tariffa all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica numero 642 del 26 ottobre 1972.

Quali altre imposte sono dovute per l’acquisto da una banca di un terreno non edificabile e non agricolo?

Le altre imposte da pagare nel caso in cui la compravendita veda come venditore una banca o una società di leasing sono l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Tutte e tre le imposte sono dovute per 200 euro ciascuna. Lo prevede il comma 10 ter 1, dell’articolo 35, del decreto legge numero 223 del 4 luglio 2006, poi convertito nella legge numero 248 del 4 agosto 2006.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Detassazione de premi di produttività

DETASSAZIONE DEI “PREMI DI PRODUTTIVITÀ” (Finanziaria art. 2 c. 156 lett. b e 157)
È stata confermata la proroga per tutto l’anno 2010 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione”, introdotto dall’art. 2 c. 1 lett. c) DL n. 93/2008:
– su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
– con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2009 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 ad imposta sostitutiva ex art. 2 DL n. 93/2008.

INCENTIVO AI DATORI DI LAVORO CHE NON LICENZIANO (Finanziaria art. 2 c. 151)
E’ previsto per il 2010 un incentivo erogato dall’Inps per i datori di lavoro le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica, che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria.
L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Regime sugli interventi di recupero del patrimonio

Dal 2010 viene definitivamente fissata al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d), L. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza).
Prima d’oggi l’aliquota ridotta del 10% era già prevista a regime per gli interventi di cui alle lett. c) e d) (Vedi n. 127-quaterdecies Tabella A Parte III Dpr 633/72), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza di proroghe contenute nelle varie Leggi finanziarie. Ora tale aliquota ridotta e’ definitivamente a regime.

Rivalutazione partecipazioni e terreni : Detrazione irpef

.La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato è prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, resta fermo il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.
É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36%, da calcolare sul 25% del costo di acquisto dell’immobile col limite di 48.000 euro, da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un intero edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti nel periodo dall’1.1.2008 al 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto o assegnato entro il 30.6.2013.
La detrazione 36% di regola va spalmata su 10 anni, salvo che l’eta’ del beneficiario sia almeno di 75 anni.

IVA 10% A REGIME SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO (Finanziaria art. 2 c. 11)
Dal 2010 viene definitivamente fissata al 10% l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), b), c) e d), L. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09 (ascensori e montacarichi; infissi esterni e interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagni; impianti di sicurezza).
Prima d’oggi l’aliquota ridotta del 10% era già prevista a regime per gli interventi di cui alle lett. c) e d) (Vedi n. 127-quaterdecies Tabella A Parte III Dpr 633/72), mentre era applicabile agli interventi di manutenzione di cui alle lett. a) e b) in forza di proroghe contenute nelle varie Leggi finanziarie. Ora tale aliquota ridotta e’ definitivamente a regime.

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Viene riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all’1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.
Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima; entro il 2.11.2010 occorre provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo, le ultime due maggiorate del 3% annuo di interesse.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% per rivalutare terreni e partecipazioni qualificate ed al 2% per rivalutare partecipazioni non qualificate, da calcolarsi come di consueto non sull’importo della rivalutazione ma sull’intero nuovo valore del bene.
Nel particolare caso delle aree, la perizia di stima dovrà essere redatta prima della vendita; diversamente, nel caso di partecipazioni con plusvalenze in regime di dichiarazione, la stessa perizia potrà essere giurata entro il 31.10 prossimo, anche se la partecipazione è già stata ceduta.
Per quanto riguarda le aree, la convenienza della rivalutazione è influenzata dalla tipologia di plusvalenza prodotta; pertanto, prima di procedere è consigliabile verificare se si stia cedendo un’area semplicemente edificabile oppure lottizzata. il perfezionamento della procedura si ottiene con il pagamento della prima rata nei termini di legge, eventuali ritardi sul versamento delle rate successive non pregiudicano l’efficacia della procedura.
La rivalutazione è possibile anche per chi avesse già aderito alle precedenti rivalutazioni, fatto salvo l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta sostitutiva sull’intero valore e richiedere il rimborso delle rate già versate (quelle non scadute possono essere sospese), se non sono trascorsi più di 48 mesi dal momento del pagamento