Come si deposita un testamento olografo?

Tra i tipi di testamento validi in Italia, così come è previsto dal codice civile in corrispondenza dell’articolo numero 602, c’è pure quello olografo. Che presenta la caratteristica di essere stato scritto per intero, datato ed anche sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Con la conseguenza che il testamento olografo non è tale se la calligrafia non è quella del testatore. Ma detto questo, come si deposita un testamento olografo?

Ecco come si deposita correttamente un testamento di tipo olografo

Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che quella del deposito di un testamento olografo non è un’operazione obbligatoria ai fini ed ai sensi di legge. Se redatto correttamente, infatti, il testatore può conservare il testamento olografo in un posto sicuro, oppure questo può essere affidato ad una persona di fiducia quando si teme che questo possa andare smarrito o magari possa essere sottratto. In alternativa, e comunque senza che ci sia mai l’obbligo, il testatore può tutelarsi depositando il testamento olografo presso un notaio.

Ed in tal caso, dopo la morte del testatore, sarà proprio il notaio a rendere nota e quindi pubblica l’esistenza del testamento olografo ed a rendere note le ultime volontà del defunto. Inoltre, è bene precisare che il testamento olografo può essere depositato dal notaio e se solo se il testatore in vita, e mai per delega o per interposta persona. In altre parole, nessuno può essere titolato a depositare presso un notaio il testamento olografo altrui.

Testamento olografo anche senza il notaio, è valido ma rispettando opportune condizioni

Per redigere e per depositare un testamento olografo, quindi, non c’è bisogno della presenza di un notaio. Così come quando il testatore lo scrive di proprio pugno non ha mai bisogno di farlo in presenza di testimoni. Inoltre, per la scrittura di un testamento olografo non c’è un modello o uno schema da seguire. Il testatore può infatti redigerlo liberamente e produrrà i suoi effetti solo dopo la morte. Ma a patto che dal documento, senza discrezionalità, si possano desumere quelle che sono le reali volontà del defunto. Lo schema più comune e diffuso, per la scrittura di un testamento olografo, è quello che porta a redigerlo in forma di lettera.

Il testamento, inoltre, deve essere un testo scritto interamente di pugno dal testatore. E quindi, pena la nullità, non possono esserci per esempio delle parti che sono scritte a macchina. Così come il testamento olografo, rispettate tutte le altre condizioni, è valido se è riportato il giorno, il mese ed anche l’anno in corrispondenza del quale è stato scritto. Così come al termine di tutte le disposizioni riportate nero su bianco il documento deve essere firmato sempre e solo da chi lo ha redatto.

Ai sensi di legge per la firma, inoltre, il testatore può essere identificato non solo con il proprio nome e cognome. Il testatore di proprio pugno, infatti, può anche firmare il testamento olografo con un vezzeggiativo. Oppure con uno pseudonimo se la persona magari è conosciuta dalla comunità in quel modo.

Come scrivere un testamento olografo valido non impugnabile?

Il testatore può esprimere la sua volontà attraverso la redazione di un testamento olografo. Si tratta dell’unico tipo di testamento considerato valido e non impugnabile, che non prevede la presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale. Tuttavia, a determinarne la sua validità è il rispetto di determinati requisiti.

Come redigere un testamento olografo

Il testamento olografo va interamente scritto di proprio pugno con indicazione della data e sottoscrizione del testatore, i nomi degli eredi del suo patrimonio devono essere chiari. La firma va apposta in basso, al termine delle disposizioni. La data deve essere completa, quindi, composta da giorno, mese e anno. La prova dell’indicazione di una data falsa è ammessa solo nel caso in cui si tratta di giudicare la capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di un’altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Testamento olografo: i requisiti

Affinché un testamento olografo possa essere ritenuto valido e non impugnabile, deve essere redatto nel rispetto delle regole previste dalla legge. Pertanto, scopriamo quali sono i requisiti necessari:

  • L’autografia è uno dei requisiti formali del testamento olografo imposto dalla legge a garanzia del testatore. Tale requisito prevede che la scrittura dell’atto debba avvenire interamente per mano del testatore ed è ammesso anche lo stampatello. E’ fatto divieto di utilizzo di mezzi meccanici (macchina da scrivere o computer) o di intervento da parte di soggetti terzi. Ovvero, la mano del testatore non deve essere guidata da una terza persona, pena la non validità del testamento olografo per mancato riconoscimento dell’autografia. Lo strumento con il quale il testatore può scrivere, di solito è una penna, ma potrebbe essere anche un gessetto. Il materiale su cui il testatore esprime in forma scritta la sua volontà, può essere un semplice foglio di carta, così come una tavoletta di legno oppure di pietra.
  • La data deve indicare il giorno, mese e anno della sottoscrizione del testamento olografo. In caso di redazione di più pagine, ognuna va sottoscritta per evitare che possano esserci delle interpretazioni. Tale requisito presenta una doppia finalità. Per prima cosa, quando ci sono più testamenti non complementari, quello che viene ritenuto valido è l’ultimo redatto. In secondo luogo, in caso di contestazioni, la data serve per stabilire se il testatore fosse capace di intendere e di volere in quel giorno specifico. L’indicazione dell’ora e del luogo relativamente al testamento olografo, può essere qualcosa che lo rende più completo, ma non è obbligatorio ai fini della sua validità.
  • La sottoscrizione deve definire con assoluta certezza l’identità del testatore, pertanto deve essere leggibile.

Tutte le regole sopra indicate, devono essere rispettate dal testatore, anche nel caso di aggiunte o modifiche successive in merito alle disposizioni testamentarie. Pertanto, egli deve precisare l’intenzione di revocare una parte delle disposizioni e/o sostituirle.

Chiarimenti della Cassazione sul testamento olografo

La Cassazione attraverso una sentenza ha chiarito che, in realtà, la firma del testatore non deve necessariamente essere apposta alla fine delle disposizioni.

Abbiamo parlato di firma del testatore sul testamento olografo per semplificare. In realtà, il codice civile prevede che la sottoscrizione possa essere ritenuta valida anche senza l’indicazione del nome e cognome, ma deve comunque designare con certezza la persona del testatore.

A tal proposito si sono espressi i giudici di Cassazione precisando che, a differenza dell’autografia la sottoscrizione è finalizzata al soddisfacimento imprescindibile del bisogno di avere la certezza assoluta che le disposizioni contenute nel testamento, oltre a essere riferibili al testatore come dimostrato dall’olografia, rappresentino inequivocabilmente la paternità e responsabilità dello stesso che, dopo aver redatto il testamento anche in tempi diversi, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento.

La quota di legittima

Il testatore, in caso di testamento olografo deve tenere conto della quota di legittima. Ossia, una quota che non è nella sua disponibilità in quanto riservata dalla legge ai legittimi eredi (figli, coniuge o eventualmente genitori). Pertanto, il testatore non può disporre di tutti i beni dell’eredità, ma solo di quelli esclusi dalla quota di legittima.

Annullabilità e nullità del testamento olografo

Se la data apposta sul testamento olografo presenta dei difetti, la legge non prevede la nullità di quest’ultimo. Tuttavia, nel caso fosse presentata un’istanza a riguardo, il testamento olografo potrebbe essere annullato.

La nullità del testamento olografo si concretizza in assenza del requisito dell’autografia oppure quando manca la sottoscrizione, o ancora in tutti i casi in cui il beneficiario non sia identificato o in caso di disposizioni illecite.

L’azione di annullamento si prescrive dopo cinque anni dalla data di riferita all’esecuzione delle disposizioni testamentarie.