INL: l’uso fraudolento dei tirocini è immediatamente sanzionabile

La legge di bilancio 2022 ha introdotto sanzioni per l’uso fraudolento dei tirocini. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato con una sua circolare che le stesse sono immediatamente applicabili. Vediamo cosa rischiano le aziende che li attivano.

Linee guida per la disciplina dei tirocini extracurriculari

La legge di bilancio 2022 ha previsto limiti all’utilizzo dei contratti di tirocinio extracurriculari, l’obiettivo è far in modo che questa tipologia di contratto particolarmente favorevole per gli imprenditori non sia utilizzata per nascondere contratti di lavoro dipendente.

Per approfondimenti sulle nuove norme, leggi l’articolo: Stretta sui tirocini nella legge di bilancio 2022: stop abusi

La legge di bilancio 2022 prevede però che entro 180 dall’entrata in vigore della legge di bilancio stessa, sia emanato un decreto con un accordo condiviso tra Governo e Regioni in cui siano contenute le nuove linee guida per i tirocini.

L’accordo deve comunque rispettare dei limiti e cioè che sia riconosciuto un congruo riconoscimento economico per l’attività di tirocinio. Inoltre la disciplina deve essere rivista tenendo in particolare considerazione la tutela delle persone in condizione di svantaggio e di difficoltà nell’inclusione sociale. Chi usufruisce dell’attività del tirocinante deve avere un programma di implementazione delle competenze del soggetto che svolge il tirocinio, ma soprattutto deve certificare le nuove competenze acquisite. Con l’accordo devono essere definite anche le modalità di contingentamento dell’uso del tirocinio da parte delle imprese, vincolando le stesse all’assunzione di una quota minima dei tirocinanti, infine deve contenere un programma di azioni positive volte ad evitare l’uso distorto dei tirocini.

Monito alle aziende dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro: le sanzioni per uso fraudolento dei tirocini sono immediatamente applicabili

Il fatto che la legge di Bilancio 2022 avesse richiesto un successivo accordo tra Governo e Regioni per definire in modo puntuale le caratteristiche e i limiti dei nuovi contratti di tirocinio, ha fatto pensare a molti che anche l’applicazione delle sanzioni previste per l’uso fraudolento dei contratti di tirocinio fossero rimandate ad un successivo momento. Proprio per questo l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la nota 530 del 2022 in cui ha precisato che le sanzioni sono immediatamente applicabili in caso di uso fraudolento dei contratti di tirocinio. Naturalmente le sanzioni saranno applicabili agli illeciti che si possono configurare già da ora in assenza di accordo Governo-Regioni e sono quindi due i punti principali che possono portare a tale applicazione.

Gli illeciti che configurano l’uso fraudolento dei tirocini

La prima ipotesi di illecito che si può configurare già da ora e quindi con sanzioni immediatamente applicabili riguarda il mancato riconoscimento in favore del tirocinante di una congrua indennità sarà possibile applicare la sanzione amministrativa di valore minimo di 1.000 euro e massimo di 6.000 euro da calibrare in base alla gravità del comportamento tenuto.

Il secondo punto invece riguarda l’uso fraudolento del contratto di tirocinio in luogo di un contratto di lavoro dipendente. In questo caso la sanzione prevista è di 50 euro per ogni tirocinante utilizzato in maniera fraudolenta all’interno dell’azienda e per ogni giornata di lavoro, quindi nel caso in cui siano impegnati due tirocinanti per 10 giorni, si applica una sanzione di 1.000 euro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) precisa che gli ispettori dovranno valutare gli illeciti tenendo in considerazione il quadro normativo di riferimento attuale e quindi applicando le normative regionali e le istruzioni della circolare 8 del 2018. La circolare 530/2022 sottolinea anche che il datore di lavoro deve attivare nei confronti dei tirocinanti le misure di sicurezza previste nel decreto legislativo 81 del 2008 e comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’Impiego territorialmente competente.

Assunzione tirocinante: caratteristiche e informazioni

Il tirocinio consiste in un periodo di formazione che si svolge nel contesto di un’attività lavorativa e rappresenta un percorso che favorisce l’inserimento dei giovani del mondo del lavoro.

Molte volte, si tende a confondere il tirocinante con l’apprendista o con lo stagista. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, a differenza dell’apprendistato. Lo stage è molto simile al tirocinio, ma se lo stagista accede in modo volontario alla formazione, il tirocinante è spesso obbligato a farla per intraprendere un percorso professionale.

Le due tipologie del tirocinio

Il primo tipo di tirocinio è denominato curriculare ed è riservato agli studenti facenti parte del programma di studio a cui sono iscritti. Più che per trovare lavoro, i tirocinanti svolgono l’attività lavorativa con lo scopo principale di completare gli studi.

Il secondo tipo di tirocinio è chiamato extracurriculare e si rivolge a chi non ha studi da completare. In questo caso, l’obiettivo è acquisire competenze specifiche per avere maggiori possibilità di occupazione. Tale tirocinio segue le linee guida di competenza delle Regioni e delle Province autonome. A livello nazionale sono comunque definiti degli standard contenuti nelle “Linee guida in materia di tirocini”.

Il tirocinio extracurriculare può essere d’orientamento o formativo se si rivolge a persone che hanno concluso gli studi al massimo da 12 mesi e sono alla ricerca di un lavoro. Oppure, d’inserimento o reinserimento al lavoro se è rivolto a chi non ha mai lavorato che abbia terminato gli studi da oltre 12 mesi, ma anche ai disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità). O ancora, a favore di particolari categorie disagiate o svantaggiate.

Esistono altri due tipi di tirocinio extracurriculare: il praticantato necessario per l’iscrizione ad Ordini e Albi professionali che ha regole stabilite dai singoli Ordini; i tirocini a favore degli immigrati extracomunitari con permesso di entrare in Italia a lavorarare.

Il contratto di tirocinio

Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (università, scuola superiore, Centro per l’Impiego, centro di formazione professionale; consulente del lavoro; cooperativa sociale) e un soggetto ospitante (impresa, studio professionale, cooperativa, fondazione, ente pubblico) con un piano formativo.

I suddetti soggetti nominano un tutor ciascuno per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l’attestazione dell’attività svolta.

Requisiti dei tirocinanti

Non esiste un requisito anagrafico per partecipare a un tirocinio. Ma in base all’età del tirocinante viene scelto il tirocinio praticabile e la durata massima dello stage.

Il tirocinio può essere svolto da disoccupati, inoccupati o a rischio disoccupazione; fruitori di misure di sostegno al reddito in costanza di un rapporto di lavoro; occupati ma in cerca di un altro lavoro; disabili (legge n. 68/199); soggetti svantaggiati (legge n. 381/1991); persone disagiate in quando trattate psichiatricamente, per tossicodipendenza, per alcolismo; condannati penalmente, facenti parte del programma di protezione internazionale e sia titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, sia stato vittima di violenza o grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, sia titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, sia stato vittime di tratta degli esseri umani.

La durata del tirocinio

Il tirocinio extracurriculare dura almeno due mesi. Per il tirocinio formativo e di orientamento la durata è sei mesi; 12 mesi per il tirocinio di inserimento o reinserimento e per quello dedicato ai soggetti svantaggiati; 24 mesi per il tirocinio a favore di soggetti disabili.

Non essendo un effettivo rapporto di lavoro, il tirocinio non prevede licenziamenti o dimissioni, ma sono possibili sospensioni e interruzioni.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante previo comunicazione motivata ai turor. Soggetto promotore e soggetto ospitante possono farlo solo in gravi casi di inadempienza o di chiara impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi. In nessun caso è previsto un preavviso.

Il tirocinio può essere sospeso in caso di malattia, infortunio o maternità del tirocinante, ma può riprendere in seguito per il periodo rimanente.

L’assenza per malattia prevede l’avviso del tirocinante ai tutor, non essendo retribuita, non è obbligato alla presentazione di un certificato medico giustificativo.

La retribuzione del tirocinio

Il tirocinio non prevede una retribuzione, tanto meno contributi previdenziali e TFR. Il tirocinante presente per almeno il 70% della durata ha diritto a un’indennità di almeno 300 euro lordi al mese. Tale indennità viene corrisposta se il tirocinante è presente per almeno il 70% del periodo di riferimento.

Il tirocinio non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione, ma l’Inps ha stabilito come eccezione lo svolgimento di tirocini attivati nell’ambito del programma Garanzia Giovani.

Qualora non venga corrisposta per il tirocinio l’indennità minima prevista, il soggetto ospitante sarà sanzionato con una multa tra 1.000 e 6.000 euro. Il tirocinante deve essere tutelato dall’Inail e sipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

I limiti di impiego del tirocinio

Il soggetto ospitante può accogliere un numero di stagisti differenze a seconda del numero dei suoi lavoratori a tempo indeterminato: non più di 1 fino a 5 dipendenti; non più di 2 da 6 a 20 dipendenti; non più del 10% dei dipendenti oltre i 20. Per le cooperative i limiti sono meno stringenti.

Sono esclusi dal tirocinio, i tirocinanti non in possesso dei requisiti richiesti, per lo svolgimento di attività ripetitive o comunque prive di carattere formativo; nel caso di lavori che richiedano una formazione preliminare; in sostituzione di un lavoratore a tempo indeterminato; in caso di un precedente rapporto di lavoro o collaborazione col tirocinante.

LEGGI ANCHEAssunzione diretta: cos’è, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro

Registro dei revisori, chiarimenti sul passaggio automatico

Arrivano i chiarimenti sulle nuove regole del Registro dei revisori. Li ha forniti la Ragioneria generale dello Stato, che ha specificato come gli iscritti (revisori e tirocinanti) transiteranno automaticamente nel nuovo registro senza necessità di farne richiesta.

I revisori saranno chiamati a integrare le informazioni solo in un secondo momento, dopo 90 giorni da un nuovo provvedimento non ancora varato. Per i tirocinanti non c’è alcun adempimento ulteriore.

Chi ancora deve iscriversi al Registro, invece, dovrà presentare domanda con la modulistica e le procedure che breve saranno disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato.

Liberalizzazioni: il nuovo vademecum

Via libera alle liberalizzazioni. Dopo la fiducia al Senato qualche giorno fa ( con 237 favorevoli), tra proteste di partiti e banche, il maxiemendamento sulle liberalizzazioni diventa realtà.

Ma quali sono le principali novità?

Punto primo. Nessun obbligo per professionisti di redigere un preventivo “in forma scritta” al cliente se questi lo avesse richiesto. Una marcia indietro da parte del Governo, visto che nel nuovo emendamento si legge invece che il compenso è “previamente” reso al cliente “con un preventivo di massima”. La misura del compenso dovrà cioè essere indicata in un preventivo di massima, adeguandola all’importanza dell’opera e pattuendola indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Punto secondo. Tirocini: senza alcun obbligo, al tirocinante si potrà riconoscere un rimborso spese nella misura forfettariamente concordata dopo i primi 6 mesi di pratica.

Punto terzo. Srl semplificate dei giovani under 35: il nuovo emendamento prevede la necessità di un atto pubblico, ma il notaio sarà in questo caso tenuto a svolgere la sua prestazione professionale gratuitamente, in veste di incentivo all’impresa. Sarà compito del Consiglio Nazionale del Notariato vigilare “sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni da parte dei notai”. Riguardo ai notai, il nuovo emendamento prevede che il loro numero salga subito di 500 unità.

Punto quarto. Tribunali di impresa: saranno istituiti 8 nuovi tribunali di impresa, che si uniscono così alle 12 sezioni specializzate esistenti. Verrà costituito un nuovo organismo giuridico presso i tribunali e le corti di appello con sede nel capoluogo di ogni regione, dove le prime non esistono. Fa eccezione la Lombardia, che avrà due tribunali d’impresa, oltre a Milano a Brescia.

Per il territorio compreso nella regione Valle D’Aosta e Trentino Alto Adige sono competenti rispettivamente Torino e Venezia.

Punto quinto. Farmacie: stabilita la libertà d’orario, libertà di sconti sui farmaci e, dal prossimo anno, le farmacie potranno anche vendere pasticche monodose.