Bando AMVA per il trasferimento d’azienda

Un bando che vuole favorire la nuova imprenditoria e il trasferimento d’azienda: è quello che si prefigge il bando AMVA, Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, l’avviso pubblico di Italia Lavoro, l’Ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda il trasferimento d’azienda, è relativo ai giovani di età compresa tra i 18 e 9 35 anni, da parte di imprenditori over 55 , che lavorino nella compagnia societaria da almeno 5 anni.

Obiettivo principale di questo progetto è di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese.

I fondi messi a disposizione, 5 milioni di euro, prevedono che subentrino nelle imprese candidati che non siano già titolari di imprese o che siano soci di aziende in attività per quote superiori al 25%.

In caso di passaggi generazionali di valori compresi tra 10mila e 29.999,99 euro verranno destinati 5mila euro, per quelli superiori ai 30mila euro verranno destinati 10mila euro.
Questi potranno rilevare solo ditte individuali di micro o piccole dimensioni che abbiano sede legale e operativa in Italia e siano attive da almeno 10 anni nei settori presenti nei codici ATECO pubblicati nell’avviso.

La domanda di partecipazione al bando va inviata esclusivamente per via telematica attraverso il sito di Italia Lavoro a partire dalle ore 10:00 del 20 febbraio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino esaurimento risorse.

Vera MORETTI

Trasferimento d’azienda, il parere dei consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con il parere n. 22 del 2011 sulla spinosa ipotesi di trasferimento d’azienda, o di ramo d’azienda, che occupi più di 15 dipendenti.

Questa tipologia di intervento contempla infatti una procedura di consultazione sindacale. La stessa legge che prevede questo obbligo (428/1990) prevede anche che il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi in essa specificati, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Con il suo parere, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce che la violazione degli obblighi di consultazione non annulla il trasferimento del ramo d’azienda.

Scrive la Fondazione: “In particolare, ci si chiede se il provvedimento possa spingersi, attraverso l’ordine di ‘cessazione del comportamento illegittimo’ e di ‘rimozione degli effetti’ (art. 28, comma 1), ad incidere sulla validità del trasferimento d’azienda ed in tal modo sulle singole vicende individuali dei lavoratori. La soluzione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità della vicenda traslativa“.

In base alla legge, infatti, il cedente e il cessionario di azienda “devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento“.