Sgravi per assunzioni di under 36: ecco come richiedere l’incentivo contributivo fino a 6000 euro

L’Inps, con il messaggio numero 3389 del 7 ottobre 2021 è intervenuta per fornire le indicazioni necessarie a richiedere lo sgravio contributivo per le assunzioni o le trasformazioni del contratto a tempo indeterminato per i lavoratori fino a 36 anni. Le indicazioni riguardano le assunzioni e le trasformazioni effettuate nel 2021, mentre per il prossimo anno si attende l’autorizzazione della Commissione europea. Con la procedura dettata dall’Inps è possibile recuperare anche gli arretrati maturati da gennaio scorso.

Sgravio contributivo assunzioni under 36: che cos’è?

La misura dello sgravio contributivo per le assunzioni di under 36 è stata introdotta dai commi da 10 a 15 dell’articolo 1 della legge numero 178 del 2020 (legge di Bilancio 2021). Secondo la norma, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato le aziende possono chiedere lo sgravio del 100% dei contributi. Il massimo del beneficio è pari a 6000 euro per ciascun anno e per un massimo di tre anni. Gli anni di beneficio aumentano a 4 se la sede o l’unità produttiva si trova nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Calabria, Molise e Abruzzo.

Chi può chiedere l’esonero contributivo sulle nuove assunzioni?

Interessate all’esonero contributivo sono i datori di lavoro che abbiano fatto assunzioni a partire dal 1° gennaio 2021. In alternativa la richiesta può essere fatta anche per le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato, sempre con decorrenza da inizio 2021. Per il corretto inserimento dei dati nel flusso Uniemens è necessario seguire le istruzioni riportate dalla circolare Inps.

Sgravi nuove assunzioni, come esporre i dati dell’esonero nel flusso Uniemens

Per beneficiare dei sgravi contributivi è necessario che l’azienda esponga i dati inerenti alla fruizione dell’esonero della sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens. Il mese di competenza è quello di settembre 2021. Per ciascun lavoratore per il quale spetta l’esonero è necessario valorizzare gli elementi “Imponibile” e “Contributo” nella sezione “DenunciaIndividuale”. Nella sezione “Contributo” deve essere annotata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Sgravio assunzioni under 36, come valorizzare il beneficio spettante

L’esposizione del beneficio spettante per le nuove assunzioni o per le trasformazioni del contratto a indeterminato va fatta all’interno della “DenunciaIndividuale”. In questa sezione è necessario proseguire per “DatiRetributivi” e per l’elemento “InfoAggCausaliContrib” inserendo i rispettivi valori, ovvero:

  • nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito “G136” che descrive l’esonero per le nuove assunzioni o per le trasformazioni di contratto;
  • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAAA MM GG per 8 caratteri complessivi (ad esempio, 2021 08 03).

Dichiarazione Uniemens per sgravi contributivi nelle 8 Regioni che beneficiano di 4 anni di incentivo

Per le 8 Regioni che beneficiano dei quattro anni di sgravi contributivi per le nuove assunzioni o trasformazioni di contratto di under 36, è necessario seguire una procedura leggermente diversa sul flusso Uniemens. Seguendo lo stesso percorso descritto in precedenza, per l’esposizione del beneficio spettante il codice da usare è il seguente:

in “CodiceCausale” il valore è “G148“;

nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserita la data dell’assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto. Il formato da seguire è AAA MM GG per 8 caratteri complessivi.

Esonero contributivo agenzie di somministrazione

Per le agenzie di somministrazione, in relazione ai lavoratori assunti per essere impegnati presso le imprese utilizzatrici, è necessario concatenare la data di assunzione o di trasformazione del contratto con il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice. Il formato da utilizzare è di 18 caratteri e precede: AAAA MM GG MMMMMMMM (ad esempio, 2021 07 08 12345678). Inoltre:

  • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere inserito l’anno e il mese del conguaglio;
  • in “ImportoAnnoMeseRif” deve essere inserito l’importo conguagliato;

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • L544” come conguaglio esonero per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato;
  • L545” per gli arretrati dell’esonero per assunzioni e trasformazioni.

Modalità di utilizzo dei flussi di competenza per l’esonero contributivo

Tra le avvertenze della circolare Inps in merito alle informazioni da inserire per il recupero degli arretrati delle assunzioni o trasformazioni di contratto nel 2021, rientrano:

  • le informazioni sui flussi di competenza sono relativi ai mesi di settembre, di ottobre e di novembre 2021;
  • deve essere riportata una registrazione per ciascun mese di arretrato ripetendo l’operazione nella sezione “InfoAggcausaliContrib“. Queste informazioni servono all’Inps per ricostruire le somme spettanti;
  • da dicembre 2021 non sarà può possibile richiedere gli arretrati con la modalità di flusso descritta dalla circolare Inps 3389 ma occorrerà utilizzare la regolarizzazione.

A breve il click day per gli sgravi contributivi 2012

Non si conosce ancora il click day per la presentazione della domanda necessaria per accedere agli sgravi contributivi relativi all’anno 2012, ma le aziende possono già fare i propri calcoli, in modo da non farsi trovare impreparati.

Nonostante la pubblicazione del decreto sia già avvenuta in Gazzetta Ufficiale, e precisamente il 4 aprile, per fruire dell’agevolazione bisogna attendere le istruzioni dell’Inps, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo per i premi erogati nel 2012, sono invariati rispetto allo scorso anno, perché ancora una volta l’importo massimo del premio oggetto di sgravio è confermato nella misura del 2,25% della retribuzione imponibile previdenziale dell’anno 2012.
Il decreto prevede la possibilità che tale misura sia oggetto di variazione da parte della Conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate entro il 30 ottobre 2013.
Sul premio o quota di premio oggetto di sgravio, saranno applicate le percentuali di sconto previste dalla legge 247/2007, rispettivamente pari a 25 punti percentuali per il datore di lavoro e all’aliquota complessiva a suo carico per il lavoratore (escluso l’1% aggiuntivo). Una volta eseguito il calcolo occorrerà attendere il provvedimento dell’Inps con cui sarà definita la data di invio delle domande nonché le relative specifiche tecniche.

Una volta pubblicate le istruzioni, la domanda potrà essere presentata online e conterrà l’indicazione della data di sottoscrizione del contratto aziendale o territoriale fonte del premio, nonché quella del relativo deposito in direzione territoriale del Lavoro.
Nei 60 giorni successivi al click day, l’Inps comunicherà alle aziende l’ammissione o meno al beneficio, nonché l’eventuale rideterminazione della misura dello sgravio, qualora le richieste dovessero risultare eccedenti rispetto alla risorse stanziate di 650 milioni di euro. Solo a seguito della comunicazione ufficiale dell’Inps di autorizzazione, i datori di lavoro potranno procedere alla restituzione in favore del dipendente della quota di beneficio di sua competenza, nonché al recupero dell’importo complessivo dello sgravio autorizzato.

L’importo dovrà essere esposto nell’Uniemens, nella sezione “dati particolari” della denuncia individuale, all’interno dell’elemento “premio aziendale” . Quest’anno i datori di lavoro, sulla base delle indicazioni recentemente fornite dall’Inps con la circolare numero 59/2012 dovranno ricordarsi, in fase di calcolo dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto, di non applicare la trattenuta previdenziale dello 0,50% sulla parte imponibile del premio di produttività che è stata oggetto di sgravio.

Vera MORETTI

Sgravi contributivi: ecco scadenze e modalità

In data 19 ottobre 2012, l’Inps ha indicato le modalità per fruire dello sgravio contributivo per i premi di produttività erogati nel 2011 da parte dei datori di lavoro ammessi.

In particolare, viene precisato che lo sgravio potrà essere fruito effettuando il conguaglio attraverso il flusso UNIEMENS entro il 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Un primo sgravio contributivo era stato introdotto dalla Legge n. 247/2007, relativo al triennio dal 2008 al 2010 e riguardava le erogazioni previste dai contratti di secondo livello aziendali e territoriali.
Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.

Tale possibilità era stata introdotta, in seguito all’art.53 del D.L. n. 78/2010, anche per l’anno 2011.
Le regole attuative sono state fissate dal Decreto interministeriale Lavoro – Politiche sociali del 24.01.2012 e illustrate nella Circolare Inps n. 96 del 16.07.2012.

Lo sgravio sui contributi previdenziali per i premi corrisposti nel 2011 è pari al:

  • 25% della quota a carico del datore di lavoro;
  • 100% della quota a carico del lavoratore;

ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Le domande dovevano essere presentate all’Inps dal 18 luglio al 12 agosto 2012 per via telematica.

Per beneficiare dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

  • essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro il 9 luglio 2012;
  • prevedere erogazioni correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Una volta analizzate le domande, l’Inps doveva, entro l’11 ottobre 2012, provvedere all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, comunicandolo alle stesse e agli intermediari autorizzati e indicando anche la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Terminata tale operazione, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre scorso, l’Inps ha quindi reso note le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo.

Le aziende ammesse allo sgravio potranno recuperarlo mediante il flusso UNIEMENS. A tal fine, l’Inps ha indicato i codici causale da utilizzare, differenziati in base alla tipologia contrattuale (contratti di lavoro aziendali o territoriali).
Le operazioni di recupero avverranno entro 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.

Con l’occasione, va a regime anche una nuova modalità di restituzione delle somme fruite in eccesso da parte delle aziende. Viene, infatti, istituito il nuovo codice causale M964 (“restituzione sgravio contrattazione secondo livello”), anch’esso da valorizzare nel flusso UNIEMENS.

Vera MORETTI

Inps: incentivi all’occupazione

L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Alle aziende in questione saranno attribuiti, a cura della Direzione generale, i codici autorizzazione previsti dalla circolare n. 22/2011 in relazione ai tre diversi benefici, ovvero per disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata) o che che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata) e, infine, i disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).

L’Inps ricorda che per le operazioni di conguaglio le aziende utilizzeranno i codici Uniemens illustrati nella circolare citata (paragrafi A.5.3, B.4.3 e D.6.3); le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Non solo, l’Istituto evidenzia pure che le istruzioni impartite con la comunicazione si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens; nella fruizione dell’incentivo i datori di lavoro agricolo seguiranno invece le sole indicazioni contenute nella circolare n. 22 del 31 gennaio 2011.

Fonte: gazzettadellavoro.com

Ecco a voi FOR.TE: la formazione a costo zero. Anche per le piccole imprese

La prima cosa che un professionista, un’impresa, un lavoratore deve fare per restare competitivo è sicuramente quella di non smettere mai di imparare, di essere curioso, di scoprire nuovi metodi per fare le cose. In poche parole, per restare competitivi bisogna dare nella nostra vita professionale, imprenditoriale, un ruolo centrale alla formazione. Per questo oggi abbiamo deciso di parlarvi di For.Te., un fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario: Commercio, Turismo, Servizi, Logistica, Spedizioni, Trasporti e a cui possono aderire le imprese italiane che operano in tutti i settori economici.  Promosso da Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl, Uil, For.Te.  è il più importante tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero di aziende che lo hanno scelto; è rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole, medie, grandi aziende.

Quindi la mission del fondo è quella di mettere a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per il finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali.

La formazione finanziata da For.te è gratuita, ciò vale a dire che per le imprese e i lavoratori non non ci sono spese da anticipare. In particolare, per le piccole imprese il fondo ha attivato una nuova modalità di finanziamento: la Formazione a Catalogo. Le imprese possono aderire in qualsiasi mese dell’anno e utilizzare da subito una delle opportunità offerte da For.Te. Aderire non ha alcun costo per l’azienda ed il lavoratore ed è semplice; è sufficiente indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM10) il codice adesione FITE. Nel caso in cui l’azienda sia aderente ad altro Fondo occorre indicare prima il codice di revoca REVO e quindi il codice di adesione FITE.