Superbonus, tutte le novità nella circolare dell’Agenzia delle entrate

Il Superbonus in questi anni ha subito notevoli modifiche al punto che la normativa iniziale risulta ad oggi completamente stravolta. Gli interventi normativi sono stati numerosi e a breve intervallo di tempo e chi si è ritrovato a dover applicare le norme ha avuto molti motivi di confusione. Anche per questo motivo l’Agenzia delle entrate ha pensato a una circolare ricognitiva delle regole ad oggi in vigore che almeno per i prossimi mesi dovrebbero rimanere invariate. Ecco le norme che si applicano.

Ambito di applicazione delle nuove norme Superbonus

L’Agenzia sottolinea che le nuove norme si applicano a:

  • i condomini e le persone fisiche proprietarie o comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate
  • edifici unifamiliari;
  • enti del terzo settore;
  • Iacp;
  • interventi di demolizione e ricostruzione.

La normativa prevede ora il decalage, cioè la riduzione delle agevolazioni fiscali per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2023.

Il decalage si applica a: condomini, persone fisiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Il decalage prevede agevolazione al:

  • 90% per spese sostenute nel 2023;
  • 70% per spese del 2024;
  • 65% per spese del 2025.

Superbonus al 110% in questi casi

C’è però una deroga infatti per gli edifici unifamiliari oppure unità immobiliari con accesso autonomo ( villette a schiera) è possibile avvalersi per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023 dell’agevolazione al 110% nel caso in cui al 30 settembre 2022 risultava completato il 30% dei lavori programmati.

Per quanto invece riguarda gli altri immobili unifamiliari, è possibile avvalersi delle detrazioni al 90% al verificarsi di queste condizioni:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Si applicano per determinare il reddito i principi indicati nel decreto Bilancio per il quoziente familiare.

Gli istituti autonomi case popolari (Iacp) e altri istituti comunque denominati aventi le stesse finalità sociali, potranno beneficiare del Superbonus al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Eccezioni, quando non si applica il decalage al 90%?

La circolare fa una ricognizione relativa al passaggio dall’aliquota di agevolazione al 90%. La stessa non si applica nel caso in cui:

  • i condomini abbiano presentato la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata) entro il 31 dicembre 2022 e abbiano adottato la delibera d’assemblea prima del 18 novembre 2022;
  • la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022 e la delibera di assemblea sia stata adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022;
  • per edifici diversi dai condomini la Cilas risulti presentata prima del 25 novembre 2022;
  • interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulti presentata l’istanza di acquisizione del titolo per gli interventi al 31 dicembre 2022.

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Superbonus 110% bifamiliari: ecco la scadenza da rispettare

Archiviato il Superbonus 110% per le unifamiliari per le quali il 30 settembre è scaduto il termine per presentare il SAL al 30% ( Stato Avanzamento dei Lavori). Cerchiamo ora di capire qual è la scadenza prevista per le bifamiliari.

Qual è la scadenza del Superbonus 110% per gli edifici bifamiliari?

La normativa prevede che gli immobili bifamiliari possano usufruire del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, hanno quindi un anno in più per poter accedere al beneficio e completare i lavori avvalendosi delle detrazioni fiscali con cessione del credito del Superbonus 110%. Molte persone sono però confuse sulla esatta determinazione degli immobili bifamiliari che sono appunto trattati come mini-condomini. Rientrano in questa categoria gli immobili formati da 2 a 4 unità distintamente accatastate anche se intestate a un unico proprietario.

Occorre sottolineare che il condominio nasce automaticamente, cioè al verificarsi di una situazione in cui vi è un immobile formato da diverse unità autonomamente accatastate, siamo di fronte a un condominio e trovano applicazione in modo immediato le norme relative al Superbonus previste per i mini-condomini.

Superbonus 110% anche in caso di frazionamento successivo

Le norme si applicano sia nel caso in cui più proprietari decidano di costruire un immobile su un suolo comune, ad esempio due fratelli, che decidono di costruire sul suolo comune un immobile che accoglie due (o più) appartamenti ( si tratta solo di un esempio, non è detto debba esservi vincolo di parentela). Si applicano automaticamente anche nel caso in cui il frazionamento avvenga successivamente, cioè l’immobile nasce come formato da un’unica unità abitativa, ma in seguito lo stesso proprietario decide di dividerlo in più unità accatastate in modo autonomo (naturalmente occorre sostenere gli oneri economici per l’accatastamento).

Il caso tipico, ma è solo un esempio, è il genitore che avendo una casa di dimensioni medio/grandi decide di ricavarne due unità abitative da intestare, donare ai figli.

In tutti questi casi siamo di fronte a un condominio minimo ed è possibile accedere alle agevolazioni previste per il Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.

Ricordiamo che già ora le norme prevedono che per i condomini nel 2024 sarà possibile accedere al Superbonus al 70%. Dal primo gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 la percentuale scende al 65%.

Naturalmente siamo di fronte a norme provvisorie perché il Governo nascente ha già reso noto che ci saranno modifiche al Superbonus e di conseguenza anche questa disciplina potrebbe cambiare. È stato però reso noto che per gli immobili che hanno già ottenuto l’accettazione della pratica non si applicheranno le nuove norme, ma quelle attualmente vigenti, ciò per assicurare tutela alle situazioni già in essere.

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