Fattura elettronica, obbligo a partite Iva forfettarie: quali nuovi costi e adempimenti?

L’estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche al regime forfettario aumenta costi e adempimento alle partite Iva. Si tratta della conseguenza delle novità che il governo si appresta a varare per l’attuazione delle misura di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) nell’ambito della legge fiscale. Nell’articolo 15 della bozza del provvedimento è prevista l’estensione della fatturazione elettronica ai soggetti finora esonerati fino al 31 dicembre 2024. L’obbligo dovrebbe scattare a partire dal 1° luglio 2022. Tuttavia, rimarranno esonerate le piccole partite Iva con limite di ricavi e di compensi entro i 25 mila euro.

Fattura elettronica, quali sono i nuovi soggetti e partite Iva soggetti all’obbligo?

L’estensione dell’obbligo di fattura elettronica alle partite Iva a regime forfettario era tra gli interventi più attesi in materia fiscale. Infatti, l’Italia già il 13 dicembre 2021 aveva recepito la decisione di esecuzione dell’Unione europea numero 2251 che prevedeva l’estensione dell’obbligo ai soggetti finora esonerati. La modifica che il governo si appresta ad apportare è quella al comma 3 dell’articolo 1, del decreto legislativo numero 127 del 2015. Il provvedimento ha previsto l’introduzione della fatturazione elettronica esonerando dall’obbligo determinati soggetti, ovvero:

  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • quelli forfettari;
  • le associazioni che esercitano l’opzione prevista dagli articoli 1 e 2 della legge numero 398 del 1991 per compensi commerciali che non eccedano i 65 mila euro nel precedente anno.

Obbligo di fattura elettronica alle partite Iva forfettarie: cosa cambia dal 1° luglio 2022?

L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica scatterà, per i nuovi soggetti prima esonerati, a decorrere dal 1° luglio 2022. Tra gli adempimenti fiscali richiesti, vi rientrano:

  • l’utilizzo della fattura elettronica verso i soggetti residenti. Per il terzo trimestre di quest’anno la fatturazione elettronica vige senza le sanzioni se i documenti risultano emessi entro il mese successivo a quello nel quale viene effettuata l’operazione;
  • la fatturazione elettronica verso i non residenti, attualmente con scelta tra la modalità cartacea o elettronica. Dal 1° luglio 2022 comporterà invece l’adempimento dell’esterometro disciplinato dal comma 3 bis. In particolare, per le relative operazioni, a partire dal prossimo luglio scatterà l’obbligo di trasmettere le informazioni inerenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in entrata o in uscita da e verso soggetti non residenti nel territorio italiano. La trasmissione dovrà avvenire in via telematica. L’adempimento, dunque, comporta la scelta dell’alternativa della fattura elettronica più l’esterometro, oppure della sola fattura elettronica.

Fattura elettronica, nuovi adempimenti per le partite Iva che fanno acquisti su internet da soggetti non residenti

La fattura elettronica per le operazioni da e verso i soggetti non residenti comporterà, dunque, maggiori adempimenti soprattutto per le partite Iva che effettuano acquisti via internet da soggetti non residenti nel territorio nazionale. Il passaggio comporterà dei costi perché i nuovi soggetti tenuti ad adempiere alle norme difficilmente potranno gestire questo tipo di operazioni, almeno inizialmente, senza il sostegno di un commercialista o di un professionista. Peraltro, a differenza della fattura elettronica, la gestione dell’esterometro dovrà avvenire entro il 15esimo giorno successivo a quello dell’operazione.

Altri adempimenti legati all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica

Per quanto concerne gli altri adempimenti legati all’estensione dell’obbligo di fattura elettronica, gli acquisti in reverse charge dai fornitori residenti, attualmente comporta per i forfettari la reverse charge con il versamento dell’Iva attraverso il modello F24. A partire dal prossimo luglio, tale regime rimarrà invariato. Varierà invece, con obbligo di esterometro a decorrere da luglio prossimo, l’acquisto intracomunitario di beni sotto la soglia annua di 10 mila euro dai fornitori comunitari senza l’iscrizione al Vies.

Fattura elettronica ed esterometro, gli adempimenti che comportano l’iscrizione al Vies

La procedura serve per le autorizzazioni a compiere operazioni intracomunitarie, ovvero di vendita o di acquisto di beni o di servizi da e verso altri Paesi dell’Unione europea.  Fino al prossimo luglio, ai forfettari è imposto la sola conservazione, con l’Iva pagata al fornitore dell’Unione europea. Da luglio sarà necessario l’esterometro con la particolarità di ottemperare all’adempimento al più tardi entro il 15 del mese susseguente all’operazione.

Fattura elettronica, quali altre operazioni necessiteranno dell’esterometro?

Per gli altri acquisti territoriali da non residenti, che non siano importazioni, attualmente le partite Iva forfettarie utilizzano la reverse charge con versamento dell’Iva attraverso il modello F24. Da luglio prossimo, il versamento dell’Iva con il modello F24 sarà accompagnato dall’esterometro. Obbligo, dell’esterometro, che vigerà anche per tutti gli altri acquisti non territoriali che, ad oggi, non prevedono alcun adempimento. Da luglio sarà obbligatorio l’esterometro con termine al massimo entro il 15 del mese susseguente a quello dell’operazione.

 

Operazioni intracomunitarie soggetti Iva, come richiedere l’inclusione nell’archivio Vies

I soggetti Iva, al fine di poter effettuare operazioni intracomunitarie, hanno l’obbligo di iscrizione ad un apposito archivio. Si tratta, nello specifico, del VAT information exchange system che è noto semplicemente e comunemente come archivio Vies. Vediamo allora, per le operazioni intracomunitarie dei soggetti Iva, come richiedere l’inclusione nell’archivio Vies e, tra l’altro, pure come revocare l’inclusione nel VAT information exchange system.

Domanda inclusione nell’archivio Vies per le operazioni intracomunitarie, ecco come fare

Per i soggetti Iva l’inclusione nell’archivio Vies per le operazioni intracomunitarie è un’opzione. Che è esercitabile direttamente nella dichiarazione di inizio attività. Oppure successivamente comunicando, anche in modalità telematica, la volontà di inclusione nell’archivio Vies per le operazioni intracomunitarie.

Inoltre, quando il soggetto Iva non ritiene più necessaria l’inclusione nell’archivio Vies, perché ritiene di non dover più effettuare operazioni intracomunitarie, l’opzione di revoca si può esercitare allo stesso modo in qualsiasi momento. Dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in questo caso, solo ed esclusivamente in modalità telematica.

Quali sono i soggetti obbligati all’inclusione nel Vies per le operazioni intracomunitarie

Per le operazioni intracomunitarie, i soggetti obbligati all’inclusione nel Vies sono tutti coloro che, sul territorio dello Stato italiano, esercitano attività di impresa, arti o professione. E lo stesso vale per i soggetti che in Italia hanno una stabile organizzazione.

Obbligo di inclusione nel Vies, riporta e precisa altresì il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, pure per i soggetti che, non residenti in Italia, si identificano attraverso la nomina di un rappresentante fiscale. Oppure, ai fini Iva, per i soggetti non residenti l’identificazione avviene tramite il modello ANR.

Come si richiede l’inclusione nel VAT information exchange system

In data successiva alla dichiarazione di inizio attività, come sopra accennato, l’inclusione nel VAT information exchange system può essere richiesta per via telematica oppure avvalendosi del supporto, dell’assistenza e della consulenza da parte di intermediari abilitati.

Al momento della dichiarazione di inizio attività, invece, la richiesta di inclusione nell’archivio Vies per le operazioni intracomunitarie si effettua spuntando gli appositi campi presenti nel modello. Ovverosia, con il modello AA9 per i lavoratori autonomi e per le imprese individuali. E con il modello AA7 per i soggetti che sono diversi dalle persone fisiche.

Come si verifica online una partita Iva inclusa nel Vies

Dopo aver ricevuto la richiesta di esercizio dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate provvede subito ad inserire il numero di partita Iva nell’archivio Vies. Ed in ogni caso i soggetti inclusi nel Vies possono in qualsiasi momento controllare la propria posizione. In quanto l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, mette a disposizione il servizio di verifica online.

Vies: il sistema europeo per lo scambio di informazioni IVA

Vies è l’acronimo di Vat information exchange sistem, cioè un sistema che permette lo scambio di informazioni ai fini IVA. Ecco a cosa serve e chi deve iscriversi.

Vies: cos’è questo sistema di scambio?

Vies non è altro che un motore di ricerca per lo scambio di informazioni sulle partite IVA. E’ di proprietà della Commissione europea. Inserendo i dati di una partita Iva è possibile capire se è in corso di validità o meno. Inoltre consente di effettuare ricerche sulle banche dati nazionali relative all’IVA dei soggetti che hanno sede all’interno dell’Unione Europea, o che possono in essa operare. E’ disponibile in circa 23 lingue per abbracciare quanti più utenti possibili. Quindi occorre molta attenzione quando si digita un’informazione da ricercare, perché solo così si può avere una risposta coerente con quanto richiesto.

Vies: come funziona?

I risultati offerti dalla ricerca sul Vies possono essere di due tipi: risposta valida o non valida. Nel caso di risposta non valida vuol dire che la partita IVA  inserita nell’apposito spazio di ricerca non è registrata presso i registri nazionali di ogni singolo paese. E a questo punto possono aprirsi diversi scenari e diverse motivazioni per la mancata iscrizione, che possiamo così riassumere:

  • la partita Iva non è attiva per la operazione intra Unione Europea;
  • la partita Iva non esiste;
  • la registrazione non è ancora stata completata.

L’aggiornamento dei dati Vies non sono sempre aggiornati immediatamente, pertanto in caso di dubbio, è sempre meglio rivolgersi al fisco locale. Invece se si ha una risposta valida le indicazioni compariranno a video.

Cosa vuol dire che una partita IVA non esiste?

Il fatto che la partita IVA non compaia nel VIES non vuol dire che è falsa o non operativa. Infatti in questo caso è opportuno rivolgersi alle autorità nazionali. Ogni Paese ha il proprio sistema, ma tutti permettono di capire se la partita iva è valido o se è associata a una ragione sociale. L’indicazione che viene data è solo quella di conferma o meno dell’esistenza di quell’operatore economico. Non verranno trasmessi altri  dati, anche per non ledere il diritto di privacy dell’intestatario. Tuttavia la Commissione non si assume nessuna responsabilità sui dati forniti. Ma si occupa solo di prelevare tali informazioni sui data base nazionali. Sono i singoli stati che dovranno controllare e vigilare sui propri titolari di partita IVA.

 Vies: la registrazione è obbligatoria per tutti?

La registrazione al VIES è obbligatoria solo per effettuare operazioni tra stati dell’Unione Europea. L’iscrizione è gratuita. Dal primo gennaio 2020 l’iscrizione al VIES è un elemento sostanziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell’ambito delle transazioni europee. Per i nuovi soggetti IVA la scelta di iscriversi al Vies può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività. Occorre compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).

Il momento dell’iscrizione avviene nel momento in cui la comunicazione avviene all’Agenzia delle entrate. Inoltre, la revoca funziona allo stesso modo. La registrazione al Vies è obbligatoria per chi esercita un’attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, in cui la società ha la sede, ma per transazioni in tutta l’Europa. Mentre non è obbligatoria per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA o che s identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

Cosa comporta l’iscrizione al Vies?

L’amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare dei controlli nei confronti dei titolari di partita Iva, sull’esattezza e completezza dei dati da loro forniti relativi alla loro identificazione Iva (secondo quanto previsto dagli Art. 22 e 23 del Regolamento UE n. 904/2010 e dell’art. 35 comma 15-bis del DPR 633/72. I controlli servono a vari scopi:

  • aggiornare le informazioni relative alla partita Iva reperibili tramite Vies;
  • valutare l’adempimento di tutti gli oneri fiscali a cui si è soggetti;
  • procedere alla cancellazione dal sistema tutti quei operatori che per 4 trimestri consecutivi non sono in regola con la presentazione dell’elenco delle operazioni effettuate all’interno dell’Unione Europea.

In generale i controlli sono effettuati entro 6 mesi dalla data di attribuzione della partita Iva. Se da questi controlli si evince che il soggetto titolare di partita iva è privo dei requisiti oggettivi e/o soggettivi, l’ufficio può emettere un provvedimento di cessazione. E questo comporta subito una cancellazione del Vies. Se invece c’è dolo di frode da parte del soggetto, l’Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento che rende invalida la partita Iva. I contribuenti che sono esclusi dalla banca dati possono presentare un’istanza di inclusione. Sarà l’ufficio a valutare che siano stati eliminati i motivi che avevano portato alla esclusione. La cancellazione può anche essere volontaria da parte del soggetto, che provvederà ad una richiesta anche tramite pec.