L’almanacco fiscale del giorno [31 Marzo 2010]

FIRR | Versamento del contributo. Cosa si deve fare? Oggi scade il termine per il versamento del contributo annuale al fondo indennità risoluzione rapporto di agenzia.

UNI-EMENS | Denuncia. Cosa si deve fare? Oggi scade il termine per la denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.

AGEVOLAZIONI | Detrazioni 55 per cento. Cosa si deve fare? Oggi scade il termine per la comunicazione delle spese sostenute nel 2009 per interventi di risparmio energetico, iniziati in tale anno e che proseguono nel 2010.

ENTI ASSOCIATIVI | Modello Eas. Cosa si deve fare? Oggi scade il termine per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali, indicati nella precedente dichiarazione.

Regime contributivo 2010 per i promotori finanziari

Sono stati fissati gli importi sia per il contributo di vigilanza sia del contributo  di quota annuale, entrambi a carico dei promotori finanziari 2010.

Il pagamento è stato fissato secondo le delibere della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), n. 17120, 17121 e 17122 del 30 dicembre 2009, e gli atti dell’Organismo di vigilanza per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF). In questo caso le delibere n. 125 e 126 del 21 dicembre 2009.

I promotori finanziari devono risolvere i pagamenti entro il 15 aprile 2010.

Per conoscere il regime contributivo 2010 fissato dalla consob, consultate il link al sito.

Per conoscere il regime contributivo APF 2010 -pagamento MAV, è disponibile il sito dell’Albo Promotori Finanziari.

Paola Perfetti

Detrazioni fiscali per l’abitazione principale

Fra i costi detraibili in sede fiscale rientrano anche gli interessi passivi e gli oneri accessori spettanti al mutuo sull’acquisto della prima casa e l’abitazione principale.

Venendo alle agevolazioni, queste vengono stabilite con una certa discrezione, ovvero a seconda che il fabbricato in oggetto sia un’abitazione principale, o secondaria, o altri fabbricati non abitativi, e con il limite dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Si intende per abitazione principale quella in cui il contribuente vive con/senza i familiari e dove si colloca la residenza anagrafica; in caso diverso, è ammessa l’autocertificazione o dichiarare alle Forze Armate e di Polizia che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Le detrazioni fiscali riguardano:

– i mutui stipulati a partire dal 1993 godono di agevolazioni fiscali solo se l’abitato in questione è l’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli oneri accessori possono richiedere il 19% di beneficio fiscale con un importo massimo di 4mila euro (a partire dal 1º gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20 euro), con una detrazione massima annuale pari a 760 euro.
Sono da considerare in questa categoria: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente e necessarie alla stipula del contratto stesso (per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); al contrario, sono escluse le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.

Come calcolare l’importo

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile così come indicato sul contratto a cui si vanno a sommare le spese notarili e gli oneri accessori. Quando il totale del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, è necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione mentre in caso di contitolarità del mutuo l’importo massimo va suddiviso tra i cointestatari.

Per richiedere la detrazione del 19% di interessi passivi e oneri accessori è necessario che:

– l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, ovvero, la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (fanno eccezione le variazioni di domicilio dipendenti perchè trasferiti per motivi di lavoro);

– l’immobile sia acquistato entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, ovvero è possibile prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto;

Infine, fra le novità introdotte dal 2001, la detrazione spetta anche se :

-l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia comprovata e facente la funzione di abitazione principale entro due anni dall’acquisto;

– l’acquisto di un immobile sia per un immobile locato e se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;

– è destinato al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

– il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

E per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992?

Le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4mila euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Infine, per quest’ultima situazione, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

In ultimo, per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

Fonte

Paola Perfetti

Nuovi modelli online per IVA e INTRA

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che da quest’anno sarà il web a veicolare i modelli delle prestazioni IVA e dei modelli INTRA (intracomunitari) riguardanti gli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati tra i confini dell’Unione europea o da soggetti non stabiliti in Italia.

In dettaglio:

– il modello Intra 12 è per gli enti non commerciali non soggetti a IVA, per gli agricoltori esonerati che hanno fatto acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni; e per i contribuenti e gli enti non commerciali soggetti IVA, riguardo alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali, che sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia.

– il modello Intra 13 è per gli enti non commerciali non soggetti Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta. Il limite per questi enti è di 10.000 euro, se costoro non hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia su tali acquisti, devono dichiarare all’ufficio competente, prima di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare della singola operazione e quello degli acquisti complessivamente effettuati nell’anno.

I modelli sono disponibili in bozza nel sito del Fisco nella sezione modulistica.

Paola Perfetti

Nuovo termine dall’Agenzie delle Entrate per il 5 per mille

L’Agenzia delle Entrate ha varato una nuova circolare, la numero 15/E, con le aperture derivati dal Decreto Milleproroghe. Essa contiene anche i nuovi termini di regolarizzazione per la presentazione della dichiarazione del 5 per mille.

Si specifica infatti che, qualora gli aventi diritto l’abbiano presentata oltre il termine fissato, non sono tenuti a produrne una nuova ma saranno ammessi di diritto se la dichiarazione precedentemente trasmessa sia stata firmata e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante.

Veniamo alle specifiche.

Il DI 194 ha concesso fino al 30 aprile 2010 la possibilità di integrare la documentazione relativa alle domande di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille per il 2006, 2007 e 2008.

La dichiarazione sostituiva per certificare il perdurare del beneficio dovrà essere firmata dall’attuale legale rappresentante dell’ente e inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio, sulla base del domicilio fiscale dell’ente.

In particolare è stato stabilito che:

– gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal beneficio (per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008) per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per averla predisposta in maniera incompleta o presentata oltre i termini stabiliti hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per correggere gli errori commessi o integrare la documentazione già presentata;

– gli enti del volontariato si devono rivolgere alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio;

– le associazioni sportive dilettantistiche fanno capo agli uffici del Coni.

Il DI 194 stabilisce inoltre che:

– alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive;

– il soggetto che integra la documentazione per più esercizi sarà tenuto a redigere una dichiarazione per ogni anno da regolarizzare, da spedire in plichi separati.

La proroga dei termini di dichiarazione spetta anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale ammesse al riparto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008: per loro, sono considerate valide le dichiarazioni sostitutive prodotte, dalle stesse fondazioni, oltre i termini.

Per tutte le informazioni aggiuntive, è consigliabile consultare il sito internet del Fisco – www.agenziaentrate.gov.it – anella sezione Circolari e Risoluzioni.

Paola Perfetti

Confcommercio al Premio Nazionale per l’Innovazione nei servizi

Torna la seconda edizione del “Premio Nazionale per l’Innovazione nei servizi” organizzato da Confcommercio all’interno della più ampia cornice della Giornata Nazionale dell’Innovazione.

L’evento, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2008, si pone come obiettivo quello di valorizzare e sostenere le migliori capacità innovative e creative di aziende, università, amministrazioni enti o singoli ideatori, oltre che favorire la crescita della cultura dell’innovazione del Paese.

Il Premio del 2010 è stato pensato suddiviso in categorie (“Innovazione nel Commercio”; “Innovazione nel Turismo”; e premi “Ict & Service Design nei Servizi” sui migliori progetti di innovazione tecnologica o di applicazione di metodologie di Service Design o di Service Science Management and Engineering -Ssme), e ai vincitori viene assegnata una onorificenza direttamente dal Presidente della Repubblica e dal Ministro per l’Innovazione, all’interno della sede del Quirinale.

Un’occasion di slancio per il terziario davvero notevole, come ha osservato anche Confcommercio, che ha detto: “L’inclusione di un premio riguardante l’innovazione nel terziario rappresenta un notevole passo in avanti nel riconoscimento della capacita’ del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese ed alla persona di attuare le diverse forme di innovazione da quella tecnologica a quella organizzativa”.

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutte le aziende del settore del commercio, del turismo, dei servizi alle imprese ed alla persona, anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca, professionisti ed enti pubblici.

Per partecipare, è necessario compilare entro il 16 aprile 2010 la domanda di partecipazone e il questionario scaricabili al sito www.confcommercio.it.

“Made in Italy” a danno dei titolari di marchi italiani

Il Made in Italy da sempre distingue la creatività e la qualità delle imprese italiane nel mondo, portando all’estero il prestigio del tessuto imprenditoriale nazionale. Tutti sanno che il richiamo alla produzione italiana accresce il valore e la quotazione sul mercato dei prodotti che possono fregiarsi dell’essere “100% italiani“. Proprio l’importanza attribuita all’etichettatura dei prodotti ha portato il legislatore italiano a numerosi interventi normativi in materia, anche se non sempre nel segno della chiarezza e dell’efficacia rispetto agli obiettivi.

Non fanno eccezione le ultime disposizioni (art. 17 della L. 99/2009 e  art. 16 del Decreto Legge 135/2009) che, paradossalmente, pongono a carico del titolare di un marchio italiano o del suo licenziatario oneri maggiori rispetto a quelli richiesti ad un’impresa straniera. Nello specifico, era stata prevista una sanzione penale per “l’uso di marchi di aziende italiane” apposti su merce non originaria dell’Italia e priva dell’indicazione del Paese di fabbricazione.

Questo però discriminava i marchi di aziende italiane rispetto a quelli di aziende straniere e pertanto, dopo appena due mesi, la disposizione è stata abrogata dall’art. 16 D.L 135/2009. Anche con tale normativa, tuttavia, le disparità permangono. La disposizione in esame sanziona, a livello amministrativo, un utilizzo del marchio tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ove ciò non corrisponda alla reale provenienza della merce e prevede una sanzione penale nel caso in cui venga espressamente indicato, su merce non fabbricata nel nostro territorio,  che il prodotto è interamente realizzato in Italia.

Entrambi gli interventi normativi, oltre a essere piuttosto approssimativi, sembrano porsi in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Costituzione) e con la normativa comunitaria (quantomeno con riferimento all’art. 28 Trattato CE). Pare infatti emergere con evidenza la disparità di trattamento tra imprese, se si considera che nessun illecito è sanzionato ove l’utilizzo falso o fallace del marchio venga posto in essere da un’impresa straniera, benché anche in tale situazione si verifichi proprio quell’inganno per il consumatore finale che il legislatore si propone di sanzionare. Molti, dunque, i problemi posti dalle ultime disposizioni legislative, emanate forse in assenza di un disegno unitario. 

Un’autentica tutela della correttezza commerciale, dei consumatori e del vantaggio competitivo dato dal nostro “Made in Italy” rimane purtroppo ancora lontana; restano, invece, i contrasti tra norme e le discriminazioni, proprio a discapito dei titolari di marchi italiani.

Avv. Helene Regnault de la Mothe

Dottorato detraibile Irpef

Coloro che si sono iscritti ai dottorati di ricerca universitari godono di una detrazione dell’Irpef al 19%.

A stabilirlo, la Risoluzione n.11E dell’Agenzia delle Entrate, che, dallo scorso febbraio 2010, ha stabilito questa agevolazione per i corsi di dottorato di ricerca ovvero coloro che forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

Le Università, con proprio regolamento disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso (articolo 4, legge 2101998).

Paola Perfetti

Sentenza della Cassazione: ricorso sull’IVA parziale

Con la Sentenza n.3827/2010, la Corte di Cassazione si é espressa sulla questione del ricorso contro l’avviso di rettifica IVA “parziale”.

Secondo la nuova disposizione, l’interruzione della prescrizione al diritto al rimborso del credito emessa dall’ufficio competente scatta solo in relazione alle poste contabili oggetto della lite e si basa sulla circostanza che l’eccedenza detraibile IVA deve essere considerata unitariamente solo per determinare l’importo finale spettante.

Al contrario, in sede di accertamento e di eventuale contenzioso, ogni singola operazione di cessione e di acquisto rilevante ai fini IVA può essere oggetto di autonoma valutazione.

Con questo atto la Cassazione ha stabilito che la cosiddetta eccedenza detraibile (ovvero, la differenza tra l’ammontare dell’IVA su acquisti e importazioni, aumentato dei versamenti periodici effettuati, e l’Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili) rappresenta un importo uitario solo dal punto di vista aritmetico, dato che ogni singola operazione di cessione e acquisto rappresenta una “posta contabile” autonoma. Nel contenzioso in esame, infatti, l’oggetto del giudizio era rappresentato dalle sole “poste contabili” disconosciute dall’Amministrazione finanziaria mediante l’avviso di rettifica IVA.

La Cassazione ha quindi precisato l’oggetto del giudizio limitandolo alle poste solo contabili IVA rettificate da parte dell’Amministrazione finanziaria e che quindi la presentazione di un ricorso opposto al provvedimento di rettifica parziale di un credito IVA avrebbe rappresentato un atto interruttivo dei termini prescrizionali solo in relazione al diritto di credito rivendicato dal contribuente sulle “poste contabili” rettificate in precedenza dall’ufficio.

Al contrario, per la restante quota di credito chiesto a rimborso, non oggetto della domanda giudiziale, il diritto del contribuente non beneficia dell'”allungamento” del termine ordinario decennale di prescrizione, in quanto non trova applicazione l’articolo 2943 del codice civile.

Per ulteriori approfondimenti: Fonte

Paola Perfetti