Un dipendente rimane a casa per un incidente? Anche al datore di lavoro spetta un risarcimento.

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese erogate al proprio dipendente, a titolo sia retributivo che contributivo, per l’intero periodo di inabilità temporanea durante il quale il lavoratore è rimasto assente dal posto di lavoro a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale cagionato da un terzo; quest’ultimo, infatti, avendo di fatto impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, ha cagionato un danno anche al datore di lavoro tenuto a pagare comunque il lavoratore, ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva. Il risarcimento sarà a carico del terzo responsabile del fatto illecito ed il relativo diritto si prescriverà in due anni dalla data del sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 2844/2010.

fonte: LEGALE-ONLINE.NET

Le “pillole fiscali” della settimana [22 – 26 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (22 – 26 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modello trimestrale di rimborso Iva TR. Le istruzioni per la compilazione del modello tengono conto delle novità introdotte dall’articolo 10 del Decreto Legge numero 78 del 2009 (le nuove disposizioni in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva) e raccomandano l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale solo dopo aver presentato l’istanza di rimborso da cui esso emerge. Nel nuovo modello non è stato introdotto alcun rigo per il visto di conformità, nell’ipotesi in cui il credito trimestrale da compensare sia di importo superiore ad Euro 15mila, in quanto l’attestazione non è richiesta.
  • I ricavi, gli incrementi di rimanenze ed i proventi ordinari, indicati nel bilancio 2009, vengono utilizzati per effettuare il test di operatività previsto per l’applicazione della disciplina delle società di comodo; tale disciplina viene applicata nel caso in cui l’importo totale dei componenti positivi è inferiore a quello dei “ricavi presunti”, calcolati mediante l’utilizzo di prestabiliti coefficienti a determinati asset. Per effettuare il test di operatività, non devono essere presi in considerazione i proventi straordinari, ma solamente quelli derivanti dalla gestione caratteristica.
  • Secondo una sperimentazione fatta su 94mila casi sembrerebbe che il ricorso alla comunicazione unica per il progetto “Impresa in un giorno” funzioni davvero. Infatti pare che i tempi d’attesa per in nuovi imprenditori si ridurrebbe di circa il 38 – 45%. Ruolo fondamentale del progetto è giocato dalle Camere di Commercio che dal 1° aprile diventeranno l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva (Agenzia delle Entrate) e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail).
  • Il 25 marzo 2010 è scaduto il termine per la presentazione della denuncia dei contributi per i lavoratori dello spettacolo [ENPALS] relativa al mese precedente.
  • Nella determinazione dell’agevolazione Tremonti ter, sono detassabili i nuovi macchinari e le nuove attrezzature incluse nella divisione numero 28 della Tabella Ateco 2007, acquisti in qualsiasi maniera, escluso il leasing operativo; per quanto attiene alla competenza, l’agevolazione matura nel periodo di consegna o spedizione del bene. Una volta controllato il soddisfacimento dei requisiti per poter beneficiare della Tremonti ter, occorre compilare il quadro RS del modello Unico 2010. La detassazione degli investimenti si traduce in una variazione fiscale in diminuzione e quindi sul bilancio verrà evidenziata una minore imposta Ires netta.

d.S.

Sentenza sui Poteri istruttori delle Commissioni Tributarie

La Corte della Cassazione ha emesso una nuova sentenza, chiarificatrice, sui poteri istruttori delle Commissioni Tributarie.

Con Sentenza 25 marzo 2010 n.7078, la Suprema Corte ha stabilito infatti  che i giudici delle Commissioni Tributarie possono ordinare di depositare i documenti correlati al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza solo nel caso in cui il contribuente si trovi nell’assoluta impossibilità di dimostrare i costi sostenuti, e quindi giustificare la liceità delle fatture.

Paola Perfetti

Cartella esattoriale sotto il giudizio del tribunale ordinario

Tornando alle novità sulla cartella esattoriale, la Sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha deciso che proprio le cartelle riguardanti i rapporti previdenziali non possono essere impugnate dalle Commissioni tributarie dato che è sempre necessario valutare la natura del credito.

Pertanto, anche se la cartella esattoriale è un atto impugnabile, la giurisdizione sulle cartelle esattoriali spetta comunque al giudice ordinario.

Dopo un iter legislativo piuttosto lungo nel quale sono stati molti i corsi e complementi sulla giurisdizione della Cassazione in merito al discorso delle cartelle previdenziali, si può affermare, con che questa sentenza, la Cassazione ha anche ritenute infondate le perplessità sulla possibilità di reputare solo facoltativa l’incardinazione della lite fra un soggetto e il Fisco presso il Giudice ordinario.

La parte, infatti, deve sempre agire presso il Giudice ordinario, previa considerazione che è sempre facoltativa la scelta di esercitare il diritto di difesa.

Una volta che la parte si è decisa ad esercitare la facoltà di azione a propria tutela, l’interessato non può che incardinare il giudizio nei modi e nei luoghitassativamente stabiliti ex lege (cioè non può svincolarsi dalle regole in tema di giurisdizione).

(Sentenza Cassazione Civile 18/03/2010, n. 6539)

Per dettagli e approfondimenti, qui.

Paola Perfetti

Fondo Italiano di Investimento: 1 miliardo di euro per le Pmi

Arriva in aiuto alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita il nuovo Fondo Italiano di Investimento da un miliardo di euro.

E’ stato ufficialmente istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e sottoscritto con un’equa suddivisione delle quote (14,3%) dallo stesso MEF d’accordo con  Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria, Associazione bancaria italiana, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena e Unicredit.

Partirà con un capitale di investimento di 3,5 milioni di euro, durerà 15 anni (5-6 anni per la fase di investimento e 7-9 anni per quella di disinvestimento) e, secondo le previsioni, dovrà coinvolgere ben 15mila imprese nazionali, di cui 10mila manifatturiere con un fatturato compreso tra i 100 e i 100 milioni di euro.

Il Fondo interverrà in ausilio dalle piccole e medie imprese in modo nuovo, quindi non attraverso la concessione di finanziamenti bancari classici, bensì con operazioni di capitale di rischio o quasi capitale di rischio ovvero:

– investimenti diretti di minoranza in imprese aventi un fatturato superiore ai 20 milioni di euro;
– co-investimenti diretti di minoranza in partenariato con altri fondi di capitali di rischio
– strumenti di finanziamento di quasi capitale (finanziamento mezzanino, prestiti partecipativi, etc.)
– investimenti in fondi di capitale di rischio operanti sul territorio e che svolgano, a loro volta, attività di investimento in imprese eligibili ad essere finanziate dal Fondo italiano di investimento.

Per l’effettivo avvio del Fondo mancano la predisposizione del regolamento, la creazione del team di gestione ed il raggiungimento del primo closing (fundraising) che è stato previsto per il prossimo mese di settembre.

Dal mese di ottobre 2010, invece, il veicolo potrà essere sottoscritto da altri investitori e raggiungere il target finale di 3 miliardi di euro.

Le prime operazioni saranno realizzate nel quarto trimestre del 2010.

Paola Perfetti

L’abbonamento dei mezzi pubblici è detraibile dalla Dichiarazione dei redditi

Una buona notizia per chi dispone di un abbonamento dei mezzi pubblici: sono state infatti prorogate le detrazioni sulle spese sostenute nel 2008 e nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale (come bus, treni), regionale e interregionale.

Si considerano agevolate le spese sostenute nel 2008 e nel 2009 (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre), anche se l’abbonamento acquistato ha una scadenza successiva e siano spese sostenute non direttamente dai familiari a carico.

In sede di dichiarazioni dei redditi 2009 per l’anno 2008, e 2010 per l’anno 2009, la detrazione fiscale si applica per una quota del 19% delle spese per un massimo di 250 euro (quota detraibile 47,5 euro).

Ad esserne beneficiari: studenti, lavoratori, pensionati, pendolari ovvero tutti coloro tesserati a un servizio di trasporti pubblici che usufruiscano di un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, e in un periodo di tempo specificato.

Con questa definizione di abbonamento si vanno a escludere biglietti orari, giornalieri o validi per periodi più’ lunghi come le tessere da 72 ore e le carte di trasporto turistiche integrate che includono altri servizi come musei o spettacoli.

Per godere di questa detrazione è necessario conservare – ed esibire a richiesta – :

– il titolo di viaggio con le indicazioni riguardo la ditta o società che rende il servizio (quindi ragione sociale, logos distintivo, partita IVA)
– descrizione delle caratteristiche del trasporto
– ammontare del corrispettivo dovuto
– numero progressivo
– data da apporre al momento dell’emissione o dell’utilizzo.

In particolare:

– la descrizione del tipo di trasporto e l’ammontare dovuto possono essere espressi anche con dei codici alfanumerici la cui decodificazione sia stampata sul biglietto stesso o comunque preventivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate

– per i titoli nominativi occorre l’indicazione della durata dell’abbonamento, la spesa sostenuta e ogni documento che possa attestare la data di acquisto.

In caso dovesse mancare questa documentazione, la spesa si intenderà sostenuta rispetto alla data di inizio di validità dell’abbonamento mentre se si dovesse trattare di tessere magnetiche e biglietti elettronici, sarà necessario presentare una documentazione aggiuntiva che attesti tutte le informazioni necessarie quali:

– il soggetto utilizzatore
– il periodo di validità
– la spesa sostenuta
– la data di acquisto

Infine, l’Agenzia delle Entrate specifica che per i titoli non nominativi occorre un’autocertificazione del contribuente in cui si certifica che l’abbonamento è stato acquistato per sè o per un familiare a carico che a sua volta deve essere redatta con un’intestazione che faccia riferimento alla legge che la disciplina (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.47″) con una firma non autenticata se viene allegata una fotocopia del documento di identità del dichiarante.

Paola Perfetti

Aprire un’impresa in un giorno: dal 1 aprile si può con la ComUnica

Vi avevamo già dato qualche informazione poco tempo fa, ma tra pochissimi giorni sarà davvero a pieno regime: con la entrante modalità della Comunicazione Unica le nuove attività imprenditoriali potranno nascere in un giorno.

Dal 1 aprile, infatti, le imprese nascenti avranno 7 giorni di tempo per adempiere a tutte le dichiarazioni presso il Registro delle Imprese, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Tutto sarà infatti risolto con la presentazione alla Camera di Commercio competente per territorio di un modello informatico unificato.

Si tratta di una formula già in fase di sperimentazione da sei mesi e riguarderà oltre 6 milioni di imprese già esistenti oltre a quelle che vorranno inziare questa avventura dal prossimo mese.

Definita “Semplice, rapida, utile” dal Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, la Comunicazione Unica, o ComUnica rappresenterà lo sforzo congiunto di quattro amministrazioni per rendere altamente efficace la procedura prima smembrata in altrettante amministrazioni.

Dardanello ha poi aggiunto: “ComUnica rappresenta insomma un contributo importante per avvicinare imprese e Pa, riducendo notevolmente i tempi necessari all’espletamento delle procedure amministrative e rendendo davvero possibile la nascita di una nuova impresa in un giorno”.

Paola Perfetti

Agevolazioni del 55% sugli interventi di risparmio energetico

Con l’art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006 e successive modificazioni è stabilita l’agevolazione fiscale al 55% sugli edifici esistenti e unità immobiliari a qualsiasi categoria catastale, anche strumentali, riconvertiti o costruiti sul criterio del risparmio energetico.

Condizioni necessarie:  il beneficio non è esercitato sugli immobili in costruzione, e il soggetto richiedente deve possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi, quindi proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, leasing.

Le spese eseguite dal 1° gennaio 2009 hanno una detrazione fruibile che deve essere ripartita in 5 rate annuali rispetto all’importo di 250mila€.

Ad usufruirne sono persone fisiche, esercenti arti, professionisti e loro associazioni, imprese, società di persone e società di capitali, enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale: costoro possono calcolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 quali interventi di riqualificazione globale su strutture già esistenti e sull’involucro di edifici oltre che l’installazione di pannelli solari e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono ammissibili (anche in leasing) le agevolazioni sulle le spese per le consulenze tecniche riferite alla realizzazione degli interventi; sulla certificazione energetica necessaria per fruire della detrazione; sulle opere edilizie necessarie agli interventi ammissibili.

Le detrazioni d’imposta pari al 55% delle spese sostenute secondo i seguenti massimali corrispondenti a ciascuno degli Interventi Ammissibili sono così ripartite:

A) Detrazione massima pari a 100.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 181.818,18 euro);
B) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
C) Detrazione massima pari a 60.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 109.090,90 euro);
D) Detrazione massima pari a 30.000 euro (55% sulla spesa massima ammissibile pari a 54.545,45 euro).

Paola Perfetti

Modello 730 per il 2010 online e le novità sulla Dichiarazione dei Redditi 2009

In vista della Dichiarazione dei Redditi 2009, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il Modello 730 da compilare entro e non oltre il 30 aprile 2010; nel caso in cui il contribuente si rivolga ad un Caf o ad un professionista abilitato il termine è prorogato al 31 maggio 2010.

Il nuovo 730 è disponibile per essere scaricato privatamente on line dal website del Fisco.

Sarà a discrezione dei professionisti compilatori verificare la corretta compilazione e la conformità della dichiarazione, mentre chi desidera compilarlo in autonomia, dovrà re-inoltrare il modulo opportunamente completo di tutte le informazioni via mail, conservando la documentazione fino al 31 dicembre 2014.

Ecco le Specifiche per una giusta Dichiarazione dei Redditi 2009:

– è stata confermata la detrazione IRPEF del 55% sui lavori finalizzati al risparmio energetico (quindi, installazione dei pannelli solari, sostituzione di caldaie, nuove finestre con di infissi);

– i contribuenti che nel 2009 abbiano ereditato, ricevuto in donazione o acquistato un immobile oggetto di interventi di riqualificazione nel 2008 possono rideterminare il numero delle rate residue della detrazione del 55%.

Il nuovo Modello 730 ha poi introdotto alcune nuovi voci, ovvero:

– Prospetto coniuge e familiari a carico, quadro C. E’ stata eliminata la parte inerente alla richiesta del bonus straordinario.

– Redditi di lavoro dipendente e assimilati, quadro E. E’ stata eliminato il riferimento al lavoro straordinario e/o supplementare e introdotto Somme per incremento di produttività.

– Oneri e Spese nel quadro G, sezione IV. E’ stata introdotta la colonna 4 dove indicare le spese sostenute per l’acquisto di televisori, mobili, elettrodomestici e computer per cui è prevista un’agevolazione della detrazione d’imposta del 20% da ripartire in cinque anni.

– Crediti d’imposta. E’ stata introdotta la sezione riservata ai contribuenti che hanno subito il sisma d’Abruzzo e che hanno dovuto provvedere alle spese di ricostruzione o riparazione degli immobili colpiti. A loro spetterà un credito di imposta per le spese relative alla riparazione o ricostruzione di case danneggiate o distrutte e per l’acquisto di una nuova abitazione principale, con un bonus che sarà distribuito in 20 anni se si tratta della prima casa o in 5/10 anni per le spese relative ad altri immobili.

A rimanere invariate le agevolazioni per l’iscrizione dei figli all’asilo nido (19% a fronte di una spesa massima di 632€); l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (per un tetto massimo di spesa di 250€); le spese per le iscrizioni ad attività sportive per i ragazzi fino ai 18 anni (su spesa massima di 210€).

Infine, docenti e insegnanti beneficieranno di una detrazione del 19% sulle spese di autoaggiornamento e formazione.

Paola Perfetti

Buoni pasto, un benefit che fa risparmiare l’azienda ed il dipendente.

Il buono pasto è un benefit, che le aziende spesso usano come incentivo per i propri dipendenti. Si tratta di un beneficio di sicuro vantaggio economico sia per i dipendenti, che possono guadagnare qualche centinaia di euro in più al mese (fino a 1.300 euro all’anno), sia per le aziende, che possono incentivare i propri dipendenti senza dover subire il peso degli oneri fiscali. Infatti, secondo le attuali regole, i buoni pasto sono esclusi dal reddito imponibile fino al limite complessivo giornaliero di € 5,29. In questo modo il datore di lavoro può corrispondere ai propri dipendenti, sotto questa forma, parte del reddito a loro spettante, rimanendo esonerato dagli oneri previdenziali. Anche il lavoratore ne trae dei benefici dal punto di vista fiscale, infatti il valore dei buoni pasto non concorre al reddito soggetto a tassazione.

Ma quali sono le regole che vanno rispettate relativamente alla materia “buoni pasto”? Innanzitutto le aziende non possono corrispondere ai propri dipendenti più buoni pasto rispetto alle giornate di effettiva presenza. Poi altre regole essenziali sono: non cumulabilità / non commerciabilità / non cedibilità / non convertibilità in denaro del buono; utilizzo del buono entro un dato limite temporale; utilizzo del buono esclusivamente per l’intero valore nominale.

Ma qual è l’effettivo risparmio per un datore di lavoro che incentiva i propri dipendenti con i buoni pasto?  Per rispondere a questa domanda ci aiuteremo con degli esempi pratici.

  • Esempio 1: mettiamo che la nostra azienda voglia offrire ad un proprio dipendente un bonus giornaliero di circa cinque euro in denaro. Il valore di questo bonus per l’azienda è di € 8,62 + € 3,47 di oneri previdenziali + € 2,87 di ratei tredicesima, quattordicesima, festivi, ferie, TFR + € 0,64 di IRAP + € 0,24 di IRE su Irap = € 15,84 spesi dall’azienda, contro € 5,16 incassati dal dipendente.
  • Esempio 2: mettiamo che la nostra azienda decida di incentivare un proprio dipendente offrendo lo stesso valore bonus quotidiano del precedente esempio, ma che decida di erogare questo bonus attraverso i buoni pasto anziché denaro contante. Il valore del bonus per l’azienda è di € 8,62 – € 0,79 di oneri previdenziali – € 2,66 di medie 34% IRPEF = € 5,17 spesi dall’azienda, contro € 5,16 ricevuti dal dipendente attraverso il  buono pasto.

Come potete vedere il risparmio per l’impresa c’è ed è dimostrato. E se tutto questo può servire per offrire un incentivo alla produzione, tanto meglio!

d.S.