Disabili: agevolazioni sui veicoli

Anche i disabili hanno diritto all’agevolazione fiscale e per usufruirne possono compilare un documento di spesa sia a loro intestato che recante i dati della persona della famiglia a cui sono a carico.

Nel primo caso, il contribuente deve essere titolare di un proprio reddito che abbia importo superiore ai 2.840,51 euro.

I benefici fiscali sono applicati sui veicoli e mezzi di trasporto secondo secondo queste modalità e ambiti.

Partiamo dall’acquisto di vetture e autovetture: si dispone di un’aliquota agevolata solo se la spesa è effettuata direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico, oppure per le prestazioni di adattamento effettuate nei suoi confronti.

In questo caso, è applicabile l’IVA al 4% (e non al 20%) se l’acquisto concerne autovetture di cilindrata fino a 2mila centimetri cubici con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel; nuove o usate. Ma anche sull’acquisto contestuale di optional e sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati e già posseduti dal disabile.

Le vetture che presentino le medesime caratteristiche sono esentate dal pagamento del bollo (per richiederlo, il disabile deve rivolgersi all’Ufficio tributi dell’ente Regione oppure, all’Agenzia delle Entrate per quelle Regioni mancanti di questi uffici).

L’IVA ridotta si applica una sola volta ogni quattro anni a decorrere dalla data di acquisto del mezzo di trasporto, a meno di riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio (che è possibile qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA).

Non sono inclusi nei benefici gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se destinati al trasporto di disabili.

L’impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata, a sua volta, ha il dovere di:

– emettere fattura con l’annotazione che si tratta di un’operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Se si tratta di importazione, gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
– comunicare all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario ma solo nel caso di vendita di un veicolo. Il termine per queste operazioni è di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione e i dati debbono essere comunicati all’ufficio territorialmente competente rispetto alla residenza dell’acquirente.

Dettagli

Se il disabile è intestario di più di un veicolo, l’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta solo a uno dei suoi veicoli, a sua discrezione.

Al momento della presentazione di tutta la documentazione, sarà il disabile a comunicare all’Ufficio competente la targa dell’auto prescelta.

Paola Perfetti