IRAP, l’Agenzia delle Entrate libera gli Agenti di Commercio.

In principio fu la Corte di Cassazione (sentenze S.U. Corte Cassazione 26.5.2009, nn. 12108, 12109, 12110 e 12111) a dire che coloro che possono dimostrare di esercitare la propria attività senza un’autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell’IRAP. In seguito ci fu il pressing delle varie associazioni di categoria. Ora finalmente c’è l’apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 sembrerebbe disposta ad escludere dall’IRAP, oltre ai professionisti, anche le micro-imprese sprovviste di autonoma organizzazione e quindi gli Agenti di Commercio.

Con questa circolare, l’Agenzia prende atto delle sentenze della Corte di Cassazione con le quali è stato affermato che l’esercizio delle attività di Agente di Commercio e di Promotore Finanziario – soggette alla disciplina del reddito d’impresa e non a quella del reddito di lavoro autonomo – possono essere escluse dal tributo regionale, qualora l’attività risulti non autonomamente organizzata.

Nella gestione del contenzioso concernente l’IRAP “lavoratori autonomi” le Direzioni regionali terranno conto delle indicazioni fornite da quest’ultima circolare dell’Agenzia e qualora il ricorso del contribuente risulti fondato il contenzioso pendente andrà abbandonato e si legittimerà l’esclusione del contribuente dall’IRAP, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

d.S.