- un mese di preavviso per il primo anno di contratto
- due mesi di preavviso per il secondo anno di contratto
- tre mesi di preavviso per il terzo anno di contratto
- quattro mesi di preavviso per il quarto anno di contratto
- cinque mesi di preavviso per il quinto mese di contratto
- sei mesi di preavviso per il sesto mese di contratto
Qualora però ci fosse la volontà delle parti di non rispettare tali durate di preavviso c’è la possibilità di sostituire il preavviso con un’indennità. Tale indennità sostitutiva (prevista dagli AEC) è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Se il rapporto ha avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, vengono conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Se invece il rapporto ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo dell’indennità sostitutiva si deve effettuare in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
d.S.