Indennità sostitutiva e tempi di preavviso per l’Agente di Commercio.

 

Un contratto di agenzia può essere a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. Solitamente, poiché l’articolo 1742 c.c. definisce l’elemento della stabilità come essenziale, si tende a conferire all’agente un contratto di lavoro il più continuativo possibile e quindi a tempo indeterminato. A volte però, quando è previsto il raggiungimento di un minimo d’affari oppure il superamento di un periodo di prova, viene stipulato un contratto a tempo determinato, che se successivamente prorogato diventa automaticamente a tempo indeterminato (art. 1750 c.c.) al fine di tutelare l’agente al diritto al preavviso o all’indennità sostitutiva. Infatti, in sede di contrattazione le parti possono liberamente accordarsi per definire la durata del preavviso di recesso dal contratto di agenzia. Tale preavviso, seppure definito liberamente dalle parti, non può mai essere inferiore a quanto indicato dal Codice Civile (art. 1750, terzo comma) che prevede le seguenti durate:

  • un mese di preavviso  per il primo anno di contratto
  • due mesi di preavviso per il secondo anno di contratto
  • tre mesi di preavviso per il terzo anno di contratto
  • quattro mesi di preavviso per il quarto anno di contratto
  • cinque mesi di preavviso per il quinto mese di contratto
  • sei mesi di preavviso per il sesto mese di contratto

Qualora però ci fosse la volontà delle parti di non rispettare tali durate di preavviso c’è la possibilità di sostituire il preavviso con un’indennità. Tale indennità sostitutiva (prevista dagli AEC) è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. Se il rapporto ha avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, vengono conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Se invece il rapporto ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, il calcolo dell’indennità sostitutiva si deve effettuare in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.

d.S.