La Corte di Cassazione, attraverso la Sentenza n. 772 del 14 gennaio 2011, fissa il principio secondo cui le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente dalla ditta individuale, concorrono alla formazione del reddito d’impresa, a prescindere dall’eventuale iscrizione dei beni nei registri obbligatori. Secondo la Corte, quindi, gli immobili relativi a imprese commerciali individuali, aventi carattere strumentale e utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, sono sempre da ritenersi relativi all’impresa, in base al combinato disposto degli articoli 40 e 77 del Tuir.