Patti chiari tra cliente e commercialista

Infoiva pubblica in esclusiva un articolo tratto dal numero di febbraio del “Giornale delle partite Iva” – in edicola dal 30 gennaio 2011 -, il mensile diretto da Francesco Bogliari, pubblicato da Cigra, distribuito da Mondadori e rivolto al vasto pubblico dei professionisti autonomi.

di Laura PESCE

Nel 1997, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato l’indagine conoscitiva nel settore degli Ordini e dei Collegi professionali. Dalla ricerca è emerso in particolare che l’utente corre tre diversi tipi di rischio: l’incompetenza del sedicente esperto; una prestazione volontariamente prestata con scarsa qualità; l’irrogazione di un servizio eccessivo, non necessario, al fine di risolvere il problema, con conseguente “lievitazione” della parcella richiesta.

La prestazione professionale deve rispondere ad alcune caratteristiche. Innanzitutto, l’esperto contattato deve avere un elevato contenuto di conoscenza tecnica, che non consente al fruitore di identificare anticipatamente il tipo di prestazione di cui ha bisogno, né di valutare successivamente la bontà della prestazione ricevuta. Inoltre, l’intensità dell’impegno profuso nella prestazione è una scelta di pertinenza del solo professionista. La prestazione è caratterizzata anche da incertezza, che coinvolge entrambi i soggetti in funzione delle variabili che il professionista incontrerà nello svolgimento dell’incarico; quella relativa ai servizi professionali, poi, impatta necessariamente su interessi di terzi, primo fra tutti lo Stato.

Fiducia e delega
Per questi motivi il rapporto professionale trova il suo fondamento nella fiducia e nella delega. Il vecchio Codice deontologico dell’Albo dei dottori commercialisti, modificato in occasione del congiungimento degli Albi dei dottori e dei ragionieri, recitava nel preambolo: “La fiducia è alla base dei rapporti professionali del dottore commercialista“. Al termine “fiducia” sono state date le interpretazioni più disparate, tanto che nella formulazione del nuovo Codice deontologico della categoria unificata dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il richiamo al rapporto fiduciario è stato soppresso.

Bisogna tuttavia considerare che il contratto con cui si affida al professionista l’assistenza sarà necessariamente incompleto, in quanto è pressoché impossibile individuare a priori tutte le variabili che si incontreranno nello svolgimento dell’incarico. Va da sé che il rapporto fiduciario non può venire meno, anche se nella nuova formulazione del Codice deontologico della categoria, approvato il 5 novembre 2008, al termine sopra evidenziato sono state sostituite precise regole a cui i professionisti devono obbligatoriamente uniformarsi.

Il rapporto tra commercialista e cliente deve, inoltre, tenere conto del carattere di bene pubblico della prestazione professionale, per cui tale rapporto fiduciario non può esaurirsi tra i due soggetti ma deve estendersi alla società: la collusione tra i due, se arreca un vantaggio al cliente, può causare un danno a qualche “terzo”. Nel campo fiscale, ad esempio, la manipolazione di dati al fine di aggirare l’imposizione tributaria fa sì che il professionista venga meno a quella delega che le autorità pubbliche gli hanno conferito affinché vigili sulla legittimità dei comportamenti dei clienti. Questa delega può essere esercitata dal professionista tenendo un corretto comportamento che consideri di tutti gli interessi in gioco: i propri, quelli del cliente, quelli dei terzi coinvolti nella prestazione professionale e, in generale, della collettività.

Inquadramento dell’attività
L’attività svolta dal professionista iscritto in Albi e Collegi è inquadrata nella fattispecie del lavoro autonomo, disciplinata dagli articoli 2229-2238 del Codice civile e dalle disposizioni generali dello stesso titolo V dell’articolo 2061 (Ordinamento delle categorie professionali). Gli elementi che contraddistinguono la prestazione intellettuale sono:
• l’iscrizione in Albi ed elenchi;
• la personalità della prestazione;
• il diritto al compenso e all’anticipazione di spese e acconti;
• la responsabilità.

Il citato articolo 2229 del c.c. dispone che la legge determini le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi, demandando alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione (esame di Stato), la tenuta degli stessi e l’esercizio dell’azione disciplinare sugli stessi. Quindi colui che intende sentirsi tutelato dovrà accertarsi di aver scelto il professionista tra gli iscritti all’apposito Albo: sul sito Internet dell’Ordine (www.cndcec.it) alla voce “Ricerca professionista” l’interessato potrà trovare, o meglio verificare, l’iscrizione all’Ordine nel distretto (città) competente del professionista a cui ritiene di affidare l’assistenza. Per qualsiasi problema dovesse sorgere nel corso del rapporto basterà rivolgersi all’ Ordine per verificare il corretto comportamento del professionista.

Purtroppo da anni continuiamo ad assistere a un proliferare di “pseudo-commercialisti” che si spacciano per tali ma che, non avendo obbligo alcuno, non sono sempre in grado di garantire un servizio corretto e qualificato. Per arrotondare le proprie entrate svolgono quelle attività che non sono tutelate in modo specifico dalle norme legislative e che vengono comunemente annoverate tra i servizi, come la tenuta della contabilità o la redazione della dichiarazione dei redditi. Bancari, contabili, ingegneri… il mercato “offre” di tutto, ma in questi casi l’eventuale disservizio non è tutelato da nessuno. Se invece il consulete è un commercialista regolarmente iscritto, una segnalazione fatta all’Ordine creerebbe al professionista non pochi problemi in quanto, nel caso di comportamento non consono al Codice deontologico, questi si vedrebbe raggiunto da una azione disciplinare.

Il Codice deontologico del commercialista
Come già accennato, gli obblighi del professionista nei confronti dell’assistito sono individuati nel Codice deontologico della professione di commercialista, definendo la deontologia professionale come un insieme formalizzato di regole di autodisciplina predisposte dalle singole professioni che definiscono la “teoria del dovere” per i professionisti iscritti. Le regole deontologiche possono essere assimilate alle consuetudini e, come tali, quando sono richiamate da regolamenti, assumono piena valenza giuridica. Le norme di deontologia professionale tendono a regolamentare:
• la formazione professionale, considerando che l’aggiornamento deve essere continuo. Il professionista deve rinunciare agli incarichi per i quali non possiede specifiche competenze;
• il comportamento nei confronti dei clienti, che riguarda la riservatezza, il segreto professionale, la copertura dei rischi professionali, la libertà e indipendenza nei confronti dei clienti, le tariffe professionali;
• il comportamento nei confronti dei colleghi, che deve essere improntato su principi di correttezza;
• il comportamento nei confronti degli organi di governo della categoria, che prevedono collaborazione e dovere di denuncia di comportamenti scorretti;
• il comportamento nei confronti delle autorità, che deve basarsi sulla collaborazione e sul rispetto dei ruoli.

Le regole non scritte
Queste le regole generali che il Codice deontologico impone di osservare. Ma altre, non scritte, dettate dal buon senso e dal rispetto che ogni professionista deve avere nel rapporto con il cliente, dovrebbero essere rispettate:
• il cliente va ascoltato, guidato nelle scelte, informato sulle norme che deve osservare;
• nel caso di tenuta della contabilità, il professionista deve verificare i documenti consegnati dal cliente e chiederne, nel caso, l’integrazione;
• sempre nell’ipotesi precedente, il professionista deve rilasciare al cliente un attestato in cui sono indicate le scritture contabili tenute presso lo studio per conto del cliente stesso;
• il professionista deve condividere con il cliente e far firmare i documenti (bilancio, dichiarazioni eccetera) prima della spedizione o dell’inoltro in via telematica dei documenti stessi;
• il professionista deve consegnare al cliente una copia dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per suo conto, complete degli allegati;
• il professionista deve informare il cliente sulle motivazioni che hanno portato all’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di cartelle esattoriali
o di rettifiche di dichiarazioni;
• il professionista deve illustrare al cliente con semplicità e chiarezza gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.

Non si dimentichi, poi, che la recente giurisprudenza (con la sentenza della Cassazione n. 99616 del 26/04/2010) ha introdotto, collegandola al Codice deontologico dell’Albo, il concetto aggravato di “diligenza media”, e ha esteso la responsabilità professionale al di fuori delle violazioni meramente formali.