Condòmino, vendi energia da fotovoltaico? Per te è reddito d’impresa

Avete un impianto fotovoltaico sul tetto del vostro condominio e rivendete parte dell’energia che producete? Occhio! Configura infatti un’attività commerciale abituale e imponibile la produzione di energia solare ceduta alla rete dai condòmini. Questo è quanto emerge dalla risoluzione 84/E del 10 agosto scorso, che chiarisce i dubbi sollevati dal Gestore dei servizi energetici (Gse) riguardanti le modalità di tassazione degli impianti con potenza superiore ai 20 kW.

Una situazione non nuova. Le ipotesi per cui la vendita di energia generata da impianti fotovoltaici è considerata attività commerciale erano infatti già state individuate dalla circolare 46/E del 2007 nelle produzioni superiori ai 20 kW o nei casi in cui l’energia prodotta, anche se inferiore a tale livello, viene ceduta totalmente alla rete del Gse.

Una cosa che è necessario chiarire è qual è il soggetto da tassare. Il condominio, rappresentando una particolare forma di entità di carattere amministrativo, non può configurarsi come soggetto che svolge l’attività di produzione e vendita dell’energia. La risoluzione evidenzia che, anche in presenza del solo accordo verbale di esercitare un‘attività commerciale, o con un comportamento idoneo a dimostrare l’intenzione di stipulare tale accordo, si può individuare una società di fatto. A prescindere quindi dalle modalità con cui si conclude l’intesa, è identificato un contratto sociale con la presenza dell’elemento oggettivo – il conferimento di beni e servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune – e quello soggettivo, la comune intenzione di unirsi al fine di conseguire proventi. Restano esclusi dalla società di fatto i condòmini che non hanno approvato la decisione e che non traggono vantaggio dall’investimento.

La società di fatto che gestisce un impianto di produzione di energia è dunque un soggetto commerciale, deve emettere fattura al Gestore per l’elettricità immessa in rete e il Gse deve operare nei suoi confronti la ritenuta del 4%. Anche ai fini dell’Iva, la società tra i condòmini si manifesta dunque come autonomo soggetto d’imposta ed è tenuta alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.