Spese sanitarie: quali sono quelle detraibili?

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In tema di dichiarazione dei redditi, è bene fare chiarezza su quali sono le spese sanitarie detraibili e come è possibile ottenere il 19% di sconto sull’Irpef.
A tal fine, è bene analizzare nel dettaglio tutte quelle spese per le quali tale detrazione è prevista.

Prima di tutto, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, le spese mediche con diritto alla detrazione Irpef vanno indicate al rigo E1 “spese sanitarie” del Quadro E, trascrivendo l’importo totale di quelle sostenute per sé o i familiari a carico.
La detrazione del 19% è calcolata sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro.

Ecco di seguito un elenco delle spese sanitarie detraibili:

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • spese per trapianto di organi;
  • acquisto di medicinali; acquisto o affitto di protesi sanitarie e di dispositivi medici (es.: apparecchio per aerosol o misurazione pressione sanguigna) purché da scontrino o fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico contrassegnato da marcatura CE;
  • ticket per spese sostenute tramite Servizio Sanitario Nazionale;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, laserterapia…);
  • ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze; in caso di anziani in istituto la detrazione non spetta per la retta ma solo per le spese mediche, indicate separatamente nella documentazione;
  • prestazioni di medico generico (comprese visite e cure di medicina omeopatica), specialistiche, chirurgiche, rese da personale di coordinamento di attività assistenziali di nucleo, da personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale, da personale la qualifica di educatore professionale.

Per fruire della detrazione sulle spese sanitarie nel 730/2014, il contribuente deve conservare ed esibire al Caf o professionista abilitato i documenti attestanti la spesa sostenuta.

La detrazione Irpef al 19% spetta solo se è certificata dal cosiddetto ”scontrino parlante” (scontrino o ricevuta fiscale) in cui devono essere indicati:

  • natura e quantità dei medicinali acquistati,
  • codice alfanumerico sulla confezione di ogni medicinale,
  • codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Per chi acquista protesi che non rientrano nei dispositivi medici e vuole comunque fruire della detrazione spese sanitarie, oltre alla fattura o ricevuta deve conservare anche la prescrizione del medico curante, sempre che non si tratti di  attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In alternativa, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione accompagnata da copia fotostatica del proprio documento di identità.

Si precisa che le prestazioni sanitarie rese al contribuente o ai familiari a carico sono detraibili anche senza prescrizione medica a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa.
Se il contribuente sostiene spese sanitarie all’estero, le regole per godere della detrazione Irpef al 19% sono le stesse: anche in questo caso occorre conservare la documentazione sopra indicata. Se è in lingua originale, occorre inoltre allegare traduzione in italiano, effettuata dal contribuente se in francese o tedesco o spagnolo, altrimenti occorre una traduzione giurata. NB: non sono detraibili le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno all’estero, anche se effettuate per motivi di salute.

Vera MORETTI