Quanti e quali sono i tipi di testamento previsti dalla legge?

tipologie di testamento

Il testamento è un atto revocabile attraverso il quale una persona dispone di tutti i propri beni dopo la morte. Tuttavia, esiste una quota legittima di eredità che spetta di diritto ai coniugi e ai figli. In loro assenza, tale quota va agli ascendenti.

Tipi di testamento

La legge prevede quattro tipi di testamento con cui il testatore dichiara le proprie ultime volontà: il testamento olografico, il testamento segreto, il testamento pubblico, i testamenti speciali.

Quest’ultima tipologia è prevista solo nel caso non sia possibile procedere alla redazione del testamento in modalità ordinaria che prevede molte formalità, le quali, invece, sono presenti in modo semplificato nei testamenti speciali.

I testamenti speciali ricorrono in condizioni particolari: se il testatore si trova in una zona dove è diffusa una malattia, o dove c’è un infortunio o una calamità naturale. Durante un viaggio su una nave o a bordo di un aeromobile; il testamento dei militari o delle persone al seguito delle Forze Armate dello Stato.

Il testamento olografo

Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice tra tutte le tipologie di testamento. Infatti, può essere redatto in carta libera, ma anche su una pietra, una stoffa o un legno, in ogni caso su un bene durevole purché sia possibile identificare la calligrafia del testatore. Inoltre, non richiede l’atto pubblico.

Tuttavia, il testamento olografo non è esentato dal rispetto di alcune formalità e deve rispettare tre requisiti: l’autografia, la datazione e la sottoscrizione.

Il testamento olografo deve essere scritto di pugno dal testatore e per intero, senza il supporto di terze persone. Inoltre, va apposta la data e deve essere firmato al termine delle disposizioni testamentarie. L’assenza dell’autografia e della sottoscrizione comportano la nullità del testamento. Al contrario, l’omessa indicazione della data, totale o parziale, o un altro difetto di forma, comporta l’annullabilità del testamento.

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Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto per intero dal testatore di proprio pugno e firmato in calce, ma è valido anche se redatto da un terzo o con mezzi meccanici o con il computer. Nel caso non sia scritto di pugno dal testatore, dovrà essere sottoscritto dal testatore in ogni mezzo foglio, unito o separato. E’ valido anche in mancanza della data.

Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non può fare testamento segreto. Ad ogni modo, si tratta di una forma rara che deve la sua denominazione al fatto che il notaio e i testimoni non conoscono il contenuto delle disposizioni testamentarie. Il testamento segreto può essere ritirato in qualsiasi momento dal testatore presso il Notaio che ne detiene la custodia.

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore dichiara al notaio le sue volontà che verranno messe per iscritto a cura dello stesso notaio. Ciò vuol dire, che a differenza del testamento olografo o segreto, quello pubblico è l’unico possibile per il testatore che non possa o non sappia scrivere. Al termine, quest’ultimo procederà con la lettura del testamento pubblico.

Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza della morte del testatore. I vantaggi di questo tipo di testamento consistono nella sicurezza della scheda testamentaria e delle disposizioni in essa contenute.

Infatti, non esiste la possibilità che il testamento pubblico possa essere perso, distrutto o modificato dagli eredi o legatari. Per quanto concerne le disposizioni testamentarie al momento della loro redazione, il notaio potrà adeguare le dichiarazioni del testatore alla legge vigente e lo consiglierà sulle varie formule che possono essere utilizzate, anche facendo presente quando una disposizione può essere nulla o potrebbe non avere efficacia.

Il testatore muto e/o sordo può fare testamento pubblico, ma solamente nel caso in cui sia presente un interprete o se uno dei testimoni presenti è in grado di riconoscere il linguaggio dei sordomuti.

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