Gli aiuti di Stato sono degli importanti contributi che vanno a sostenere le imprese al fine di mantenere l’occupazione, superare la crisi in determinati settori, favorire uno sviluppo economico equilibrato tra i vari Paesi dell’Unione Europea. Per essi sono previsti dei limiti dettati dall’Unione Europea, la crisi pandemica ha però portato ad applicare regole più permissive. Ecco i vantaggi.
Già in precedenza è stato detto che a livello europeo esistono diverse tipologie di aiuti, tra questi ci sono gli aiuti de minimis che non devono avere la preliminare approvazione della Commissione Europea in quanto si ritiene che non siano idonei a influire sulla libera concorrenza, è poi vi sono gli aiuti di Stato che invece devono essere preliminarmente approvati per valutare se idonei a incidere sulla libera concorrenza danneggiando così le imprese. Il nuovo “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid 19“ adottato il 19 marzo 2020 e sottoposto in questo lungo anno a diverse modifiche, stabilisce al punto 20 che gli aiuti oggetto della nuova e temporanea normativa sono cumulabili anche con gli aiuti de minimis.
Se vuoi saperne di più sugli aiuti de minimis, leggi la guida: aiuti de minimis: cosa sono, limiti, ammontare e come ottenerli.
L’Unione Europea al fine di fronteggiare la pandemia che ha colpito a livello globale, ha previsto una serie di semplificazioni agli aiuti di Stato, in particolare per alcune categorie di essi ha eliminato l’obbligo della preventiva comunicazione alla Commissione Europea e quindi ha eliminato l’autorizzazione. Si tratta dei contributi:
Tra gli aiuti di Stato che potranno essere concessi senza la preventiva autorizzazione della Commissione Europea ci sono quelli:
Il quadro prevede poi aiuti concessi con autorizzazione ma in deroga ai normali criteri. Gli aiuti di Stato concessi in deroga alle regole generali sugli aiuti di Stato previsti dal TFUE non possono essere concessi a imprese che già nel 2019 erano in crisi. Possono essere sotto forma di:
Nel quadro degli aiuti deve essere ricordato anche che l’Unione Europea nei giorni appena trascorsi ha approvato il quadro di sostegno dell’Italia alle imprese che decidono di assumere giovani con età inferiore a 36 anni. Il piano prevede 1,24 miliardi di euro ed è diretto a sgravare l’impresa dagli oneri contributivi per le assunzioni. I nuovi contratti devono però essere a tempo indeterminato oppure prevedere la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. L’aiuto non può essere concesso alle imprese che hanno licenziato nei 6 mesi precedenti alla richiesta dell’aiuto e decadono dal beneficio nel caso in cui licenzino nei 9 mesi successivi all’ottenimento del beneficio.
L’esenzione dal pagamento dei contributi si estende per un periodo di 38 mesi e può portare a un risparmio massimo annuale di 6.000 euro. La Commissione ha ritenuto questo aiuto in linea con il quadro temporaneo di aiuti di Stato vigente in pandemia e che scadrà il 31 dicembre 2021, potrebbe però essere prorogato. Sono comunque previsti dei massimali per alcune tipologie di imprese:
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