L’assegno per il nucleo familiare (Anf) rappresenta una prestazione economica dell’Inps alle famiglie di determinate categorie di lavoratori. Il riconoscimento e il calcolo dell’importo dell’Anf dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito della famiglia, oltre al numero di familiari e dei figli. Il calcolo dell’assegno familiare avviene per importi via via decrescenti a scaglioni di reddito crescenti.
Gli assegni per i nuclei familiari vengono riconosciuti ed erogati dall’Inps alle seguenti categorie di lavoratori:
L’assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno del periodo di busta paga o, in ogni modo, del pagamento della prestazione previdenziale in concomitanza con il momento in cui si verifichino determinate condizioni previste dal diritto. Ad esempio, la nascita dei figli o la celebrazione del matrimonio fa iniziare a decorrere gli assegni familiari. Il termine del riconoscimento degli Anf è fissato alla fine del periodo in corso oppure alla data in cui cessano le condizioni stesse che hanno determinato il diritto all’assegno. Ad esempio, in seguito alla separazione legale del coniuge, o alla maggiore età dei figli.
Gli assegni spettano alle famiglie composte da:
La domanda per gli assegni familiari deve essere inoltrata per ciascun anno nel quale si ha diritto all’indennità. Nel caso in cui intervengano delle variazioni nel reddito o nella composizione della famiglia, è necessario presentare comunicazione entro i 30 giorni successivi. Non deve essere presentata una nuova domanda o domanda di variazione degli Anf in corso, nel caso in cui si venga rioccupati presso il medesimo datore di lavoro.
La presentazione della domanda degli assegni familiari per i dipendenti di aziende del settore privato, a esclusione di imprese agricole, deve essere presentata esclusivamente on line sul sito dell’Inps. È lo stesso lavoratore a presentarla personalmente oppure attraverso un patronato. Per i dipendenti di aziende agricole a tempo indeterminato (Oti), la domanda deve essere presentata dai datori di lavoro attraverso il modello Anf/Dip (SR 16) in modalità cartacea. L’Anf relativa ai lavoratori di imprese fallite o cessate avviene mediate erogazione diretto dell’assegno da parte dell’Inps. La relativa domanda deve essere presentata entro 5 anni all’inps attraverso i servizi del sito ufficiale, oppure tramite contact center o patronati.
Il calcolo di quanto spetti di Assegno per il nucleo familiare dipende dalla tipologia del nucleo familiare, dal numero dei familiari e dal reddito complessivo della famiglia stessa. I redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli assoggettati all’Irpef, al lordo delle detrazioni di importa, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. I redditi da prendere in considerazione per il calcolo degli Anf sono quelli maturati nell’anno solare precedente al 1° luglio di ciascun anno fino al 30 giugno dell’anno susseguente.
Non devono essere dichiarati ai fini della determinazioni dei redditi:
Affinché maturi il diritto agli assegni familiari, il reddito complessivo del nucleo deve essere composto, per non meno del 70%, dal reddito del lavoro alle dipendenze o assimilato. L’assegno familiare viene liquidato dal datore di lavoro per conto dell’Inps, tranne nei casi di addetti ai lavoratori domestici, iscritti alla Gestione separata, operai agricoli dipendenti a tempo determinato, lavoratori di ditte fallite e cessate e beneficiari di altre prestazioni previdenziali. In tutti questi casi l’Anf viene versata direttamente dall’Inps.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione ponte dettata dall’articolo 5 del decreto legge numero 79 del 2021 ha previsto una maggiorazione degli importi degli assegni del nucleo familiare pari a 37,5 euro per ogni figlio per i nuclei familiari fino a 2 figli, e a 55 euro a figlio per i nuclei familiari di almeno 3 figli. La disposizione è parallela a quella dell’assegno temporaneo dei figli per quanto riguarda la decorrenza e la durata. tuttavia, chi già percepisce l’assegno per il nucleo familiare non può percepire gli importi previsti per l’assegno temporaneo dei figli.
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