Se sei un’impresa i cui addetti lavorano fuori dall’azienda hai l’obbligo di redigere il POS, Piano Operativo per la Sicurezza, previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i suoi contenuti.
Devono redigere il POS le ditte che operano attraverso cantieri esterni e mobili, si tratta in particolare delle imprese edili o che eseguono lavori di ingegneria. L’obbligatorietà del Piano Operativo per la Sicurezza era già prevista nel decreto legislativo 626 del 1994, oggi invece è disciplinato dall’articolo 89 del decreto 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) che rimanda all’allegato XV per delineare i contenuti obbligatori di questo importante documento.
La prima cosa da fare è delineare cosa si intende per cantiere mobile: si ritiene tale ogni spazio esterno rispetto alla sede dell’impresa in cui si svolgono lavori di edilizia o di ingegneria civile. Il POS deve essere redatto anche da eventuali imprese che lavorano in subappalto, in questo caso quindi se in cantiere ci sono addetti dell’impresa principale e quelli dell’impresa in subappalto sarà necessario avere due documenti. Il lavoratore autonomo che non si avvale della collaborazione altrui, non ha obbligo di POS.
Nel caso in cui il cantiere mobile o esterno sia gestito da un’impresa pubblica, il POS viene sostituito dal PSS (Piano Sostitutivo per la Sicurezza) i contenuti in realtà non sono divergenti.
Si è visto quali imprese sono obbligate ad avere il Piano, ora vedremo in concreto cosa è necessario inserire in esso.
L’allegato XV al D.lgs 81/2008 (TUSL) sottolinea che per redigere in modo corretto il POS è necessario indicare:
Può capitare che una stessa impresa edile o ditta che esegue lavori di ingegneria abbia diversi cantieri esterni rispetto alla sede, in questi casi la normativa prescrive che per ogni cantiere deve essere predisposto un POS, naturalmente non può trattarsi di un documento fotocopia in quanto nella maggior parte dei casi i lavori che si eseguono nei vari cantieri non sono identici e di conseguenza per ognuno devono essere date le giuste indicazioni inerenti mansioni svolte, rischi connessi e misure preventive. Inoltre è molto probabile che per ogni cantiere siano diversi gli “attori”, cioè il RSPP e gli altri soggetti che hanno incarichi inerenti la sicurezza.
Anche in questo caso, come in quello del Documento di Valutazione Rischi, l’obbligo della predisposizione del POS ricade sul datore di lavoro.
Per chi vuole redigere correttamente il POS è possibile richiedere il decreto interministeriale 9 settembre 2014 in cui è presente un modulo da compilare per avere un Piano a norma.
Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnato dal datore di lavoro al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori almeno 15 giorni prima l’inizio dell’esecuzione dei lavori, nel caso in cui si tratti di un’impresa in subappalto, il POS deve essere consegnato da questa all’impresa affidataria almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere, che a sua volta deve consegnare il POS al coordinatore.
In caso di mancata adozione del POS è prevista l’applicazione di sanzioni da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 15.000 euro, a questi si aggiunge la pena detentiva di durata fino a 8 mesi. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il POS sia stato redatto, ma non contenga tutte le informazioni necessarie.
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