Polizza Rc capofamiglia, quali sono i danni coperti e quelli esclusi dalle assicurazioni?

Polizza furto e incendio

Con la polizza Rc capofamiglia si può coprire se stessi e i propri cari dalla possibilità che si verifichino imprevisti nella vita di tutti i giorni. In particolare, la polizza copre l’eventuale risarcimento da corrispondere per un evento che possa cagionare involontariamente danni a terzi o ai loro beni. La polizza, in questi casi, garantisce proprio il risarcimento del danno al terzo che lo ha subito.

Chi può essere protetto dalla polizza Rc capofamiglia?

La polizza copre il sottoscrittore e i componenti della propria famiglia. Risultano coperti, dunque anche i figli. Inoltre, l’assicurazione copre anche i danni provocati da eventuali collaboratori domestici e, perfino, da animali domestici. Nel dettaglio, la polizza copre i danni arrecati a terzi, come le lesioni o addirittura il decesso, ed eventuali danni ai beni dei terzi. La polizza è personalizzabile in base alle esigenze del sottoscrittore: nella scelta del pacchetto è possibile scegliere dunque le coperture che maggiormente interessano al sottoscrittore in base alla composizione della famiglia, alle attività svolte (anche sportive, ad esempio) e allo stile di vita.

Copertura danni derivanti dallo svolgimento di attività nel tempo libero con la polizza Rc capofamiglia

Nella scelta del pacchetto della polizza Rc capofamiglia il sottoscrittore può scegliere varie tutele per i danni provocati a terzi. Una prima polizza, già accennata, è quella per i danni derivanti dallo svolgimento delle attività nel tempo libero. In questa categoria rientrano i danni procurati dallo svolgimento di varie attività, come quelle dentro casa utilizzando dei macchinari e delle attrezzature. A titolo di esempio, se si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione su un balcone e qualcosa cade provocando un danno a un’auto parcheggiata. In questi casi è l’assicurazione a risarcire.

Danni per veicoli non obbligati all’assicurazione o per incendio di veicolo

L’assicurazione copre anche i danni causati dal possesso o dall’utilizzo di veicoli che non sono soggetti a obbligo di assicurazione. Ad esempio, i danni causati da biciclette o da monopattini per i quali non vige l’obbligo di assicurazione. Si può anche assicurare l’eventuale danno provocato dal proprio veicolo a motore nei casi di incendio, di scoppio o di esplosione in un parcheggio in area privata o recintata. Qualora il danno si verifichi durante la circolazione del veicolo, interviene l’assicurazione Rca.

Copertura di danni compiuti da figli minori

La polizza Rc capofamiglia può coprire anche eventuali danni per fatti illeciti o dolosi commessi dai figli minori. Il danno può verificarsi a terzi o ai loro beni. Può accadere, ad esempio, la rottura di un vetro di una finestra mentre il figlio gioca a calcio. Ma la copertura è estesa anche a fatti più gravi che provochino danni a terzi, come ad esempio guidare un veicolo senza avere la patente.

Danni provocati da animali domestici o dall’uso di armi

L’assicurazione Rc capofamiglia copre anche eventuali danni procurati da animali domestici. Ad esempio, un morso a terzi o ad altri animali. La copertura risulta estesa anche se l’animale provochi il danno in un momento in cui è stato dato alla persona in custodia, senza esserne il proprietario. Situazione, quest’ultima, che secondo il Codice civile implica la responsabilità per i danni procurati. Anche il possesso e l’uso delle armi può rientrare nella polizza Rc capofamiglia. In questo caso sono coperti gli eventuali danni solo per le armi detenute regolarmente. Anche le armi da caccia non rientrano nella copertura perché hanno una polizza assicurativa a parte.

Copertura dei danni procurati dall’utilizzo della propria abitazione o spargimento di acqua o da collaboratori domestici

La copertura dei danni si estende all’utilizzo della propria abitazione o a quella in affitto con relative pertinenze, giardini, impianti, attrezzature, per eventi dannosi e accidentali attribuibili alla responsabilità personale. Un esempio potrebbe essere il ferimento di un passante per un oggetto caduto dal balcone. Si possono coprire anche i danni derivanti dallo spargimento di acqua. Ciò può capitare, ad esempio, se si lascia un rubinetto aperto. Sono esclusi i danni provocati dalla rottura accidentale di una tubazione dell’appartamento: tali danni sono coperti da altre assicurazioni specifiche. Rientrano tra i danni coperti dalla polizza anche quelli procurati da colf, badanti, lavoratori domestici e giardinieri. La copertura vige solo se i collaboratori sono assunti regolarmente.

Quali sono i danni non coperti dalla polizza Rc capofamiglia?

Accanto ai danni coperti dalla polizza Rc capofamiglia, risultano situazioni ed eventuali risarcimenti non coperti dall’assicurazione. Innanzitutto i danni procurati dal sottoscrittore della polizza per dolo. Ulteriori danni non coperti sono quelli relativi alla proprietà di un immobile o causati durante i lavori di manutenzione straordinaria, situazioni queste ultime coperte da polizze specifiche. Lo stesso succede nel caso di danno procurato durante l’attività lavorativa, la cui copertura avviene grazie alla polizza Rc professionale.

Quali altri danni non sono coperti dalla polizza Rc capofamiglia?

Non sono coperti dalla polizza Rc capofamiglia nemmeno i danni procurati dal possesso o dalla custodia di animali che non sono domestici o l’utilizzo di armi da caccia. Non rientra nemmeno la copertura dei danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli per i quali agisce la Rc auto. Infine non sono soggetti a copertura i danni da furto.