Superbonus 110%: i rischi nascosti da evitare

In questa rapida ma esaustiva guida andremo ad addentrarci nel tema Superbonus 110%. Quali possono essere i rischi nascosti dietro questo strumento per il contribuente? Scopriamolo assieme nei paragrafi successivi.

Superbonus 110% di cosa si tratta

In primo luogo, partiamo col dire cosa si intende col Superbonus 110%. Il Superbonus 110% non è altro che una misura di incentivazione introdotta dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020, n. 34, che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino.

Stando alla definizione dell’Agenzia delle Entrate, lo si può riassumere così:

“un’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici”

Ma dietro quella che sembra uno strumento per perfezionare a costo zero la propria casa, potrebbero celarsi delle incognite, ovvero dei rischi. Andiamo a scoprire cosa potrebbe nasconderci il Superbonus.

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Superbonus 110: quali rischi si celano

Probabilmente, quando si parla di rischi del Superbonus 110%, uno dei maggiori a cui fare attenzione è quello di arrivare, a differenza di quella che sembrava una soluzione così semplice per rifare un immobile, a non capirci più niente. E quando si fa una cosa che non si capisce bene, si rischia di commettere qualche errore.

Scopriamo, nello specifico quali sono i rischi che possono generare confusione e quindi malfunzionamento del Superbonus.

Forse il principale rischio che si cela dietro il superbonus 110% è quello di dover pagare i lavori di tasca propria. Succederà a chi ha una villetta unifamiliare ed un Isee superiore a 25mila euro, una circostanza che nella versione primitiva della maxi-agevolazione non esisteva.

Se da un lato, di fatti, il decreto ha inserito una proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, anche per i lavori effettuati sulle singole unità abitative, vale a dire sugli edifici e sulle villette unifamiliari. Dall’altro canto, però, ha introdotto il limite Isee di 25mila euro per poter recuperare con il superbonus le spese sostenute dal 1° luglio 2022 e posto la condizione che i lavori interessino la prima casa. In sostanza, per i lavori che sono avviati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 non sarà necessario rispettare il limite Isee di 25mila euro, mentre per quelli effettuati nel secondo semestre sarà necessario osservare tale soglia.

Un vantaggio chiaro del superbonus è quello di poter beneficiare della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura. Il che consentirebbe, almeno sulla carta, di fare i lavori quasi gratis.

Tuttavia, può succedere che una volta fatti iniziare gli interventi, l’impresa fallisca. E qui si potrebbe aprire un capitolo molto delicato per il contribuente.

In tal senso, l’Agenzia delle Entrate, per applicare il superbonus, fa riferimento al contratto d’appalto sottoscritto tra il committente (vale a dire, il contribuente che incarica il lavoro) e l’impresa, o general contractor che dir si voglia. Quindi, nel non auspicabile caso in cui l’impresa dovesse fallire e il contenuto dell’asseverazione non venisse rispettato, il Fisco avrebbe il potere di rivalersi sul committente per le somme non spettanti.

Superbonus: possibilità di sanzioni

In ultimo, ma non ultimo, sulla questione va ricordato che il contribuente è sempre obbligato a presentare un visto di conformità qualora decida di utilizzare cessione del credito o sconto. L’obbligo verrà, quindi, meno esclusivamente se la dichiarazione sarà presentata direttamente dal contribuente con la precompilata dell’agenzia delle Entrate o attraverso Caf e intermediari.

L’Agenzia delle Entrate è abilitata a controllare anche i costi sostenuti dal contribuente in base ai lavori svolti. Tali verifiche servono ad accertare che non ci siano dei prezzi “falsificati”, per ottenere dei guadagni ulteriori.

E’ bene quindi controllare il preventivo del progetto presentato e fare una stima dei costi, in modo da rientrare nei limiti concessi.

Può tuttavia, accadere che ci sia uno scostamento rispetto al prezzo fissato dalla legge, ovvero che il costo finale sia superiore a quello consentito. A questo punto, conviene parlare con l’impresa o con il general contractor (cioè, l’appaltatore generale) per rivedere il preventivo o l’eventuale saldo finale da pagare, nel caso in cui gli stati di avanzamento fossero già stati corrisposti in modo corretto. Eventuali modifiche, che dovranno essere apportate sul contratto d’appalto, dovranno essere approvate di nuovo dall’assemblea del condominio.

Qualora i controlli del Fisco sulla cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura dovessero riscontrare qualche irregolarità, l’Agenzia delle Entrate è abilitata a revocare il relativo bonus casa e chiedere al contribuente di pagare il credito indebitamente ceduto. In sostanza, si dovrà versare:

  • la detrazione non spettante;
  • la sanzione del 30%;
  • gli interessi.

Va inoltre aggiunto che si può incappare anche in possibili reati, come quello di truffa ai danni dello Stato. O in accuse di riciclaggio, nei casi in cui il credito fittizio venga accettato e ceduto in cambio di denaro contante o liquido. Un reato punibile con sanzioni dai 4 ai 12 anni di carcere o con multe dai 5.000 ai 25.000 Euro.

Questo è quanto, dunque, vi fosse di più utile e necessario da sapere in merito ai possibili rischi e alle attenzioni da fare per usufruire del Superbonus 110%.

Informazioni su Davide Scorsese 348 Articoli
Appassionato di scrittura, ho collaborato per diverse testate online tra le quali ricordiamo BlastingNews.com e NotizieOra.it. Ama cinema e scrittura, fin dalla tenera età, studia recitazione e consegue una formazione attoriale nei teatri off partenopei.